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In Gazzetta il decreto sulle espulsioni dei comunitari

Il provvedimento pubblicato oggi modifica il decreto legislativo numero 30 del 2007 sulla libera circolazione dei cittadini della Ue.

ROMA – E’ stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il decreto legge che attribuisce ai prefetti il potere di espellere cittadini comunitari, "ritenuta – si legge nel provvedimento – la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a consentire l’allontanamento dal territorio nazionale di soggetti la cui presenza contrasti con esigenze imperative di pubblica sicurezza".

Il decreto contiene le misure sulle espulsioni stralciate dal disegno di legge in materia di sicurezza urbana approvato mercoledì dal Consiglio dei ministri: misure tarate per rispondere all’emergenza della criminalità romena, come si legge nella relazione che accompagna il pacchetto sicurezza.

Il provvedimento pubblicato oggi in Gazzetta modifica il decreto legislativo numero 30 del 2007 sulla libera circolazione dei cittadini della Ue. In particolare, viene riscritto l’articolo 20 che assume la denominazione: "Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza".

La facoltà di espellere cittadini comunitari resta di competenza del ministro dell’Interno in riferimento ai comunitari che soggiornano in Italia da più di dieci anni e ai minorenni, oppure per "motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato".

Il prefetto, invece, stabilisce il decreto, da oggi può espellere per motivi di pubblica sicurezza. Il provvedimento di allontanamento "indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza". Però, "per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore".
Ed i motivi di pubblica sicurezza sono imperativi "quando il cittadino dell’Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l’incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l’ordinaria convivenza".

La durata del divieto di reingresso non può essere superiore a tre anni. La violazione del divieto di reingresso viene trasformata da contravvenzione in delitto, punito con la reclusione fino a tre anni. Se il destinatario del provvedimento per motivi imperativi di pubblica sicurezza è sottoposto a procedimento penale, va richiesto il nulla osta all’espulsione all’autorità giudiziaria.

(2 novembre 2007)

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