in

Tar Lombardia: decreto Flussi 2007 diritto al rilascio delnulla osta

Decreto Flussi : il Tar Lombardia accoglie il ricorso di alcuni datori di lavoro per il famoso blocco del “cik day” del decreto flussi 2007.

Il Tar Lombardia, il 23 giugno 2009, ha emesso una sentenza con la quale sancisce  che le domanda bloccate nel  famoso clik day, del dicembre 2007, per il rilascio della quota per i cittadini stranieri , dovranno essere esaminate indipendentemente   dall’orario di inoltro della domanda. Il Tar, infatti, ha accolto il ricorso di numerosi datori di lavoro i quali lamentavano  di essere stati lesi  perché il sistema informatico non aveva ben funzionato. Il Tar, infatti, ha chiarito che le domanda erano rimaste bloccate, nel famoso clik day, perché il sistema informatico del Ministero non riusciva a leggere i nomi  troppo lunghi dei lavoratori cingalesi.  Questo aveva  impedito l’invio sia  di queste domande sia di altre domande prese in carico dai patronati o dai sindacati. Il ministero  nel dare chiarimenti sull’accaduto aveva sostenuto che il sistema, dopo il blocco, si era riavviato alle ore 14.18 e che dal quel momento “ aveva ripreso a funzionare nell’ordine originario senza che nessuno dei richiedenti subisse alcun pregiudizio”. Il Tar ha invece argomentato che se la ricezione delle domande dei cittadini dello Sri Lanka è rimasta  bloccata sino alle 14.18 è “impossibile dimostrare che, alla ripresa del funzionamento del sistema, le domande siano state acquisite regolarmente”. Infatti, chiarisce il Tar : “«una volta riconosciuta l’esistenza del "blocco" riguardante le domande per i lavoratori cingalesi e preso atto delle modalità di funzionamento del sistema di spedizione sequenziale, è illogico e irragionevole sostenere che le domande relative ad altre nazionalità, poste in coda ad almeno un’altra domanda relativa allo Sri Lanka, non abbiano subito un’alterazione    dei tempi di  ricezione”. E’ lo stesso  Ministero che  riconosce un criterio temporale quando parla di quota d’ingresso" o di "quota disponibile" o di "ultima domanda in quota. Il criterio temporale è stato alterato dal malfunzionamento del sistema informatico, errore quindi imputabile alla  Pubblica amministrazione “quest’ultima non può più tener conto del criterio rivelatosi fallace e dovrà, perciò, procedere all’esame delle istanze dei ricorrenti indipendentemente dalla "quota disponibile", sempreché questa si riveli preclusiva delle domande medesime».”

 

Scarica la sentenza

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]

IMMIGRATI: PROVINCIA BOLOGNA, BANDO 20MILA EURO PER INTERCULTURA =

Asti, stanziati contributi per famiglie che assumono badanti comunitari