Il Ministero dell’interno dopo la circolare del 18 febbraio U.s., con la quale stabiliva che “Per quanto attiene l’alloggio del lavoratore, se questi dimora presso l’abitazione del datore di lavoro oppure è ospite presso altri soggetti, è sufficiente esibire allo Sportello Unico una copia della “cessione di fabbricato” per ospitalità, presentata alla competente Autorità di P.S.;” ha diramato un’ulteriore circolare con la quale ha chiarito alcuni punti.
In particolare ha chiarito che comunque è necessario esibire allo Sportello Unico il certificato di conformità dell’alloggio ai parametri di edilizia residenziale regionale o la ricevuta dell’avvenuta richiesta del certificato, relativa all’abitazione del datore di lavoro o del terzo ospitante.Inoltre sarà necessario esibire la cessione di fabbricato per ospitalità , presentata dal datore di lavoro o dall’ospitante alle competenti autorità giudiziarie.
Viene confermato che lo Sportello Unico non è tenuto a richiedere al datore di lavoro a che titolo detiene l’alloggio , se a titolo di proprietà , contatto di affitto ecc.
Avv. Mariangela Lioy Scarica Circolare
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