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TAR LOMBARDIA convertibile permesso coniuge straniero separato

TAR LOMBARDIA: convertibile la carta di soggiorno in permesso per lavoro a seguito di mancata convivenza tra i coniugi

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con sentenza del 9 marzo 2010 ha accolto il ricorso di un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, rilasciato a seguito del matrimonio contratto con cittadina italiana, al quale la Questura aveva revocato e rifiutato la conversione in permesso per lavoro subordinato. Il cittadino straniero, infatti, dopo aver contratto matrimonio aveva ottenuto il permesso per motivi di famiglia ai sensi degli artt. art. 19 comma 2 lett.c) del D. Lgs. 286/98 e dell’art. 28 comma 1 lett.b) del DPR 394/99.

L’art. 30, comma 1bis del D.Lgs. 286/98 che disciplina questa tipologia di permesso di soggiorno espressamente prevede, quale condizione necessaria per suo rilascio, il permanere della convivenza tra i coniugi e la revoca qualora tale requisito venga meno. E’ però convertibile il permesso per motivi familiari in altro tipo di permesso (studio, lavoro) se interviene tra i coniugi la separazione, lo scioglimento del matrimonio o la morte del coniuge sempre che esistano i presupposti per il rilascio del nuovo  permesso di soggiorno (art. 30, comma 5 cit.) .

Nel caso di specie dopo il matrimonio era seguita la convivenza tra i coniugi e il ricorrente era stato regolarmente assunto alla dipendenze di una società come operaio saldatore, contribuendo al menage familiare. Dopo tre anni cessava la convivenza e nelle more della definizione della causa di divorzio il ricorrente presentava istanza di conversione del permesso per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato, essendo in possesso di tutti i requisiti di legge (alloggio, reddito sufficiente per il sostentamento, assenza di precedenti penali).

La Questura di Milano provvedeva, successivamente, alla revoca del permesso per motivi familiari (quale atto dovuto) e al rifiuto della richiesta di conversione, asserendo la mancanza dei requisiti necessari per la conversione previsti dall’art. 30 comma 5 del D. Lgs. 286/98. 

Avv. Mascia Salvatore

 

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