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Addio ai certificati, anche per gli immigrati. Ma dal 2013

Dall’anno prossimo, autocertificazioni a tappeto anche per permessi di soggiorno  e altre pratiche previste dalla legge sull’immigrazione. Lo prevede una modifica al decreto legge sulle semplificazioni

 

Roma – 13 marzo 2012 – Dall’anno prossimo anche gli immigrati non dovranno più allegare certificati originali alle domande per i permessi di soggiorno o alle altre pratiche che li riguardano. Come già avviene per gli italiani e i comunitari, i cittadini extracomunitari potranno infatti autocertificare tutti i dati che la pubblica amministrazione è già in grado di verificare da sola.

La svolta è contenuta nel disegno di legge di conversione del decreto sulle semplificazioni, che oggi otterrà il via libera dalla Camera dei Deputati. Il testo, su cui il governo la scorsa settimana ha posto e ottenuto la fiducia, dovrà però passare anche al Senato per il via libera definitivo prima di entrare in vigore.

Per capire la portata della novità, conviene fare un passo indietro. Dal primo gennaio, infatti, è in vigore una norma che impedisce agli uffici pubblici di richiedere o rilasciare certificati da utilizzare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione che contengono dati già in possesso di altri uffici pubblici. Questo ha esteso ulteriormente l’uso delle dichiarazioni sostitutive, cioè delle autocertificazioni.

A frenare gli entusiasmi degli immigrati che speravano di risparmiarsi qualche fila  è però arrivata a fine gennaio una circolare del ministero dell’Interno. Chiarisce che comunque rimane in vigore una norma contenuta nel Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa  e nel regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione secondo la quale  “i cittadini di stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive […]fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero”.

Poche righe, ma fondamentali. Significano, per esempio, che i certificati del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti sono ancora indispensabili per chiedere la carta di soggiorno, i disoccupati che chiedono un permesso per attesa occupazione devono continuare a presentare il certificato di iscrizione al collocamento e agli studenti serve quello dell’università per rinnovare il loro permesso.

Durante la conversione del decreto semplificazione, un emendamento presentato dal Partito Democratico ha però eliminato le eccezioni previste dal Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa  e dal regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione. Quindi, “i cittadini di stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive”  anche nelle pratiche previste dalla burocrazia dell’immigrazione.

La novità entrerà in vigore solo dal 1 gennaio 2013. Intanto, il ministero dell’Interno e quello per la Pubblica amministrazione definiranno come far acquisire d’ufficio i dati a Questure e Prefetture.

La moratoria è indispensabile,  perché ad oggi , senza un collegamento tra banche dati, si rischierebbe di allungare paradossalmente i tempi delle pratiche. Una Questura alle prese con il rinnovo di un permesso per studio, ad esempio, per verificare un’autocertificazione dovrebbe chiedere all’università di inviargli un resoconto degli esami sostenuti da chi ha presentato la domanda, bloccando la pratica fino alla risposta. L’anno prossimo tutto si dovrebbe invece risolvere in pochi clic.

Elvio Pasca

Ecco le novità inserite nel ddl di conversione del decreto sulle semplificazioni:

Articolo 17.
(Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati).

4-bis. All’articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: «, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero» sono soppresse. 
4-ter. All’articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti» sono soppresse.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1° gennaio 2013.  
4-quinquies. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l’acquisizione d’ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l’iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell’acquisizione della documentazione.

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