in

Stagionali stranieri, il ministero del Lavoro spiega cosa è cambiato

Ingressi pluriennali, permessi di soggiorno, alloggio… Tutte le novità principali in una circolare della Direzione Immigrazione 

 

 

Roma – 19 dicembre 2016 – Dagli ingressi pluriennali alla conversione del permesso di soggiorno, passando per costo dell’alloggio e risarcimenti se l’assunzione sfuma, sono tante le novità per i lavoratori stagionali stranieri introdotte dal D.Lgsl 203/2016, entrato in vigore lo scorso 24 novembre.

Come aveva già fatto il ministero dell’Interno, ora anche il ministero del lavoro ha spiegato le principali. Ecco ome le ha riassunte una circolare diffusa venerdì scorso dalla Direzione Generale Immigrazione: 

 

Settori occupazionali stagionali

Ai  fini  della  presente  circolare  si  fa  riferimento  alle  attività  soggette  al  ritmo  delle  stagioni limitatamente ai settori occupazionali “agricolo” e “turistico alberghiero”. Tali attività sono quelle individuate nel d.P.R. 1525/1963, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015, nonché dai contratti collettivi che disciplinano tali settori. Questi ultimi sono individuati nei contratti nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (in attuazione dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015).

Sistemazione alloggiativa

Nell’ipotesi in cui essa viene fornita dal datore di lavoro (comma 3 art. 24) lo stesso dovrà dichiarare allo sportello unico per l’immigrazione che il canone di locazione non supera il limite di 1/3 della retribuzione data al lavoratore e non sarà decurtato dalla stessa automaticamente.

Lavoro stagionale pluriennale

Il nulla osta al lavoro pluriennale, per l’ingresso del lavoratore straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti (e non più due anni consecutivi) per prestare lavoro stagionale (comma 11), non conterrà più necessariamente una durata temporale annuale prefissata e corrispondente a quella usufruita dal lavoratore nel periodo precedente, ma riporterà l’indicazione del periodo di validità che sarà espresso solo in mesi (fino ad un massimo di 9) per ciascun anno. La collocazione temporale sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro.

 

Conversione del permesso di soggiorno da stagionale a tempo determinato/indeterminato

La conversione può avvenire, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale (comma 10) ed in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Pertanto, con riferimento al settore agricolo, nel quale le prestazioni dei lavoratori stagionali sono effettuate  “a  giornate”  e  non  a  mesi,  ai  fini  della  conversione  dovrà  risultare  una  prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale (tale dato è ricavabile suddividendo per 12 mensilità il n. di 156 giornate annue individuate quale limite massimo di giorni al fine del calcolo del reddito medio convenzionale utilizzato per la quantificazione dei contributi previdenziali dei lavoratori agricoli e coltivatori diretti, così come previsto nella tabella D della L. 233/1990).

Casi di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro stagionale

La nuova norma individua al comma 12 ulteriori casi di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro stagionale, rispetto a quelli già contemplati dall’art. 22, commi 5 bis e 5 ter, per violazioni commesse dal datore di lavoro nei riguardi di qualsiasi lavoratore dipendente dall’impresa.

In proposito, fermi restando i controlli già effettuati dalle Direzioni territoriali del Lavoro in sede di emissione del parere di competenza nell’ambito del SUI, le stesse procederanno alle ulteriori verifiche di cui al comma 12 dell’art. 24 limitatamente alle ipotesi di lavoro nero di cui alla lettera a) e al rispetto dei diritti dei lavoratori e delle condizioni di lavoro o di impiego di cui alla lettera c), esclusivamente sulla base degli elementi desumibili delle banche dati in uso presso le medesime Direzioni.

Indennità al lavoratore per i casi di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro stagionale e del relativo permesso di soggiorno

Nell’ipotesi in cui si è proceduto a revocare il nulla osta al lavoro stagionale per cause imputabili al datore di lavoro (comma 12) e in quelle di revoca del permesso di soggiorno (comma 13), viene prevista la liquidazione, a favore del lavoratore, di un’indennità (comma 14) la cui misura è rapportata alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo (ex art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015).

Quella prevista al comma 14 non deve ritenersi una “sanzione” quanto piuttosto un risarcimento del danno dovuto al lavoratore che, per responsabilità esclusiva e diretta del proprio datore di lavoro, si è visto revocare il nulla-osta (rapporto non necessariamente ancora instaurato) o il permesso di soggiorno stagionale, con l’immediata conseguenza del venir meno tanto del rapporto di lavoro che della legittimità di presenza sul territorio nazionale. La commisurazione dell’entità dell’indennità dovuta è determinata sulla base della durata che avrebbe avuto il rapporto se regolarmente portato a termine e, per il settore agricolo, corrispondente alla retribuzione delle giornate indicate nel modello UNILAV, ovvero, alle giornate lavorative di calendario.

Il lavoratore stagionale potrà rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria per il riconoscimento di tale indennità”.

 

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]

Cittadinanza. Grasso: “Grave fermare la riforma per calcolo elettorale”

La Guardia Costiera nominata ambasciatrice dell’ Unicef