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TAR Puglia Sentenza del 27 marzo 2008 Diniego di rilascio permesso di soggiorno.

TAR Puglia – Bari– Sezione II – Sentenza n. 684 del 27 marzo 2008 – diniego rilascio permesso di soggiorno.
E’ fondato il ricorso avverso diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, avanzata ai sensi del D.P.C.M. 16.10.1998, recante norme in tema di programmazione dei flussi di ingresso per l’anno 1998 di cittadini stranieri non comunitari.
Nel caso in esame il rigetto della domanda di regolarizzazione é motivato con la “non utile” presenza in Italia il giorno 12.9.1997, dal momento che l’istante se ne era poi allontanato “senza giustificato motivo”, prima del 27/03/1998.
Le disposizioni del D.P.C.M. 16.10.1998 consentivano la regolarizzazione agli stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 salvo che, ai sensi dell’art. 6, "si tratti di persone per le quali l’ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere consentiti”.
Con successive circolari il Ministero dell’Interno, nel diramare alle Questure disposizioni interpretative del citato D.P.C.M. 16.10.1998 ha, in linea di massima, escluso la possibilità di regolarizzare la propria posizione a coloro che, pur essendo stati presenti prima del 27.03.1998, risultino aver lasciato il territorio nazionale per poi farvi rientro, eccezion fatta nel caso in cui l’allontanamento sia riconducibile a gravi e documentate esigenze.
Avendo l’interessato documentato di avere lasciato temporaneamente il territorio italiano per la necessità di assistere, nel paese di origine, il padre gravemente ammalato, si è provveduto in danno del ricorrente con atto affetto, perciò, dal dedotto vizio di eccesso di potere per violazione del D.P.C.M. 16.10.1998 e per carente istruttoria.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 2544 del 2004, proposto da:
Miftari Ljatif, rappresentato e difeso dagli avv. Consuelo Feroci, Stefania Bolli, con domicilio eletto presso Consuelo Feroci in Bari, c/o G.A.Perrucci via Putignani, 291;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto in data 20.2.2001, cat. A. 12/STR./2001 – Reg. 98, recante il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20/03/2008 il dott. Pietro Morea e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 28.10.2004, il nominativo in epigrafe ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, il decreto, datato 20.2.2001, in forza del quale il Questore di Foggia ha respinto la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, avanzata ai sensi del D.P.C.M. 16.10.1998.
Il diniego é motivato con la circostanza che l’istante, presente in Italia il 12.9.1997, se ne é allontanato senza un giustificato motivo prima del 27.3.1998.
A sostegno del gravame, l’interessato deduce i seguenti motivi:
– il dpcm 16.10.1998 richiede la prova della presenza in Italia prima 27.3.1998, ma non pure che la stessa sia stata costante e continuativa;
– l’allontanamento dall’Italia non pregiudica la regolarizzazione dello straniero e la Questura non ha approfondito le ragioni che hanno costretto il ricorrente a ritornare temporaneamente nella sua terra di origine;
– é trascorso un notevole lasso di tempo tra la data di adozione (20.2.2001) ed il giorno (2.9.2004) di notifica del rifiuto del permesso di soggiorno.
L’amministrazione dell’interno si é costituita in giudizio.
Nella Camera di Consiglio del 26.1.2005 (ord. n. 81) é stata accolta la domanda incidentale di sospensione.
2. – Il ricorso é fondato.
2.1. – Nel caso in esame il rigetto della domanda di regolarizzazione é motivato con la “non utile” presenza in Italia il giorno 12.9.1997, dal momento che l’istante se ne era poi allontanato “senza giustificato motivo”.
Rileva il Collegio che l’art. 3, lett. a) del D.P.C.M. 16.10.1998 richiede esclusivamente la prova della presenza in Italia prima del 27.03.1998 e non anche in epoca successiva.
É soltanto con successive circolari che il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – nel diramare alle Questure disposizioni interpretative del citato D.P.C.M. 16.10.1998 ha, in linea di massima, escluso la possibilità di regolarizzare la propria posizione a coloro che, pur essendo stati presenti prima del 27.03.1998, risultino aver lasciato il territorio nazionale per poi farvi rientro, eccezion fatta nel caso in cui l’allontanamento sia riconducibile a gravi e documentate esigenze (cfr. circ. n. 74 del. 30.10.1998).
Non di meno, benché l’interessato abbia documentato di avere lasciato temporaneamente il territorio italiano per la necessità di assistere, nel paese di origine, il padre gravemente ammalato, si è provveduto in danno del ricorrente con atto affetto, perciò, dal dedotto vizio di eccesso di potere per violazione del D.P.C.M. 16.10.1998 e per carente istruttoria.
3. – Alla stregua di quanto precede, il ricorso in esame va accolto e annullato il decreto impugnato.
Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede di Bari – Sezione Seconda, Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20/03/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario
   
   
IL PRESIDENTE, ESTENSORE  
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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