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Inps Circolare n. 41 del 3 aprile 2008 esonero versamento contributi

L’Inps con la circolare n. 41 del 3 aprile 2008 ha comunicato l’esonero dal versamento dei contributi in Italia per i lavoratori stranieri provenienti da Paesi extracomunitari non convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale, dipendenti da imprese straniere operanti in Italia.
In base al principio di territorialità dell’obbligo assicurativo, il lavoratore extracomunitario occupato in Italia proveniente da uno Stato non comunitario né legato all’Italia da una convenzione di sicurezza sociale deve essere assicurato, ai fini previdenziali, in Italia, secondo le regole generali applicabili ai lavoratori italiani. Eccezioni al principio di territorialità sono previste dall’art. 3, comma 8, della legge n. 398/1987, che prevede che il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale può con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri degli Affari Esteri e dell’Economia e Finanze “esonerare dall’obbligo del versamento dei contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze”.
In attesa del decreto di esonero, i datori di lavoro interessati dovranno, comunque, provvedere al versamento degli oneri contributivi per i lavoratori extracomunitari operanti in Italia ma potranno poi ottenere il rimborso della contribuzione versata in Italia, presentando una certificazione proveniente dall’ente assicuratore estero, che attesti l’avvenuto adempimento, nel Paese di provenienza del lavoratore interessato, degli obblighi contributivi per i quali è stato richiesto l’esonero.

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