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TAR Toscana Sentenza 12 aprile 2008 Legittimo diniego rinnovo pds per prevalente interesse pubblico

L’interesse pubblico prevale anche nel caso di condanna allo stato non ancora definitiva.

E’ legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per motivi di interesse pubblico.
Le censure svolte dal ricorrente vertono sull’argomentazione secondo la quale alla sentenza penale di condanna, posta dall’amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, non potrebbe riconoscersi alcuna efficacia ostativa, trattandosi di pronuncia allo stato ancora non definitiva. La tesi è tuttavia inaccoglibile alla luce del chiaro tenore letterale dell’art. 4 co. 3 del D.Lgs. n. 286/98, che, ai fini dell’ingresso o della permanenza nel territorio dello Stato, non subordina al passaggio in giudicato gli effetti impeditivi delle condanne riportate dallo straniero in ordine a determinati reati, secondo una scelta legislativa che non appare in alcun modo inficiata da irragionevolezza alla luce della superiore previsione di cui all’art. 3 Cost.
L’art. 5 co. 5, Dlgs. 286/98 prevede, ad ogni buon conto, che nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tenga anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. Tanto premesso, l’atto impugnato fa esplicito rinvio – per confutarle – alle osservazioni svolte dal ricorrente in sede procedimentale, ed attinenti alla situazione familiare, lavorativa ed abitativa dell’interessato; di conseguenza il giudizio negativo espresso dall’amministrazione sulla rilevanza delle circostanze ivi rappresentate poggia la motivazione del diniego proprio sui profili contemplati dall’art. 5 co. 5, nel senso di non ritenerli idonei a giustificare la permanenza dello straniero nello Stato.
L’amministrazione affronta la questione del bilanciamento fra l’interesse del ricorrente alla conservazione della propria situazione personale e familiare e l’interesse pubblico all’allontanamento di un soggetto resosi responsabile di un delitto di particolare gravità, ed assegna prevalenza al secondo sulla base di una valutazione discrezionale di per sé certamente non illogica e non inficiata dal pur improprio riferimento alle “prerogative del buon padre di famiglia”.

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