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Ricongiungimenti anche con la kafalah

Per la Cassazione questa forma “islamica” di affidamento dà diritto a riunire qui il minore e la nuova famiglia. Bocciato il ricorso della Farnesina Roma – 16 aprile 2008 – La Kafalah, una forma di affidamento disciplinata dal diritto islamico, è un legame tale giustificare il ricongiungimento previsto dalla legge sull’immigrazione. Il minore straniero ha quindi il diritto di raggiungere la sua nuova famiglia in Italia.

Così la Cassazione, che ha dato ragione a una famiglia marocchina residente a Modena che, dopo aver ottenuto dai suoi genitori legittimi una bambina in  kafalah, si era vista negare il visto d’ingresso per la piccola dal consolato di Casablanca. La Corte di appello di Bologna, dopo una sentenza contraria del tribunale di Modena, aveva intimato al consolato di rilasciare il visto, ma il ministero degli esteri aveva presentato ricorso.

Con la  kafalah,  un minore che non può essere custodito e assistito dalla propria famiglia d’origine, può essere accolto da due coniugi od anche da un singolo affidatario (kafil). Questi si impegnano a mantenerlo, educarlo ed istruirlo come un figlio fino alla maggiore età, anche se ciò non comporta che il ragazzo entri a far parte, giuridicamente, della famiglia.

Il ministero degli Esteri nel suo ricorso sottolineava che il ricongiungimento familiare  è un provvedimento di “natura eccezionale” rispetto alle politiche di contenimento dell’immigrazione e per legge (art. 29 del d.lgs. 286/98) è circoscritto a filiazione, affidamento, adozione e tutela. La Kafalah non sarebbe però equiparabile a nessuno di questi rapporti. Una tesi bocciata dalla Cassazione.

Secondo i giudici il valore della “protezione del minore” deve prevalere su quelli di “difesa del territorio e contenimento dell’immigrazione”, anche in considerazione del fatto che eventuali strumentalizzazioni del ricongiungimento possono essere smascherate durante il controlli che precedono il rilascio del nulla osta all’ingresso e quindi del visto.

“Una pregiudiziale esclusione del requisito per il ricongiungimento familiare per i minori affidati in “Kafalah", – si legge nella sentenza – penalizzerebbe  tutti i minori, di paesi arabi, illegittimi, orfani o comunque in stato di abbandono”. I giudici sottolineando come la kafalah, negli ordinamenti musulmani, sia l’unico strumento di tutela e protezione in questi casi, tanto da essere riconosciuta dalla convenzione di new York sui diritti dell’infanzia.

Questo istituto è disciplinato per legge nei paese islamici, Marocco compreso, con controlli e autorizzazioni da parte delle Autorità, e la Cassazione conclude che può essere equiparato al nostro affidamento. Di conseguenza,  “la Kafalah di diritto islamico, come disciplinata (nella specie) dalla legislazione del Marocco, può fungere da presupposto per il ricongiungimento familiare”.

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La sentenza della Cassazione

Elvio Pasca

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