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TAR Valle d’Aosta Sentenza 15 maggio 2008 Illegittimo diniego carta soggiorno idoneità alloggiativa

TAR Valle d’Aosta, Sentenza 15 maggio 2008 Illegittimo diniego carta soggiorno idoneità alloggiativa
TAR Valle d’Aosta, Aosta, Sezione Unica, Sentenza n. 48 del 15 maggio 2008
E’ illegittimo il diniego di rilascio di carta di soggiorno alla figlia minore per la riscontrata inadeguatezza dei parametri di idoneità alloggiativa prescritti dalle norme in vigore e dichiarati dai suoi genitori, richiedenti il ricongiungimento.
L’art. 16, comma 4, lett. b) del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394 stabilisce che, ai fini del rilascio della carta di soggiorno, l’interessato è tenuto, tra l’altro, a produrre documentazione comprovante: “la disponibilità di un alloggio, a norma dell’articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico.
A tale fine l’interessato deve produrre l’attestazione dell’ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico, ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio”.
Nel caso di specie, Come risulta dalla dichiarazione del Tecnico comunale e dal contratto di affitto, l’alloggio di cui i ricorrenti hanno la disponibilità rientra senz’altro nei “parametri minimi” previsti dal richiamato articolo 2 della legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, cui fa riferimento l’art. 29, comma 3, lettera a) del testo unico. Anzi ’alloggio in questione risulta “adeguato alle esigenze di un nucleo familiare composto [come quello dei ricorrenti] da 6 o più persone”.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la carta di soggiorno concessa alla ricorrente.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Lakhdar Azzaz e Oum El Khir Azzaz, in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Widad Azzaz, rappresentati e difesi dall’avv. Adriano Consol, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo della Valle d’Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, non costituitosi in giudizio;
Questura di Aosta, in persona del Questore in carica, non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento
-del provvedimento 8 novembre 2007 con cui il Dirigente dell’Ufficio Immigrazione presso la Questura di Aosta ha negato alla Signora Azzaz Widad il rilascio della carta di soggiorno, confermandole per contro il solo permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
– di ogni altro atto comunque connesso, tra cui la nota della Questura di Aosta, in data 5 maggio 2008, impugnata con motivi aggiunti notificati al Ministero dell’Interno e alla Questura di Aosta e depositati in Segreteria in data 13 marzo 2008;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2008 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
1. – I ricorrenti signori Lakhdar Azzaz e Oum El Khir Azzaz – entrambi cittadini algerini, coniugati e titolari di carta di soggiorno in Italia, con residenza in Verres, ove vivono insieme a quattro dei loro sei figli – in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà, impugnano il diniego opposto dalla Questura di Aosta alla richiesta di rilascio di carta di soggiorno alla figlia minore Widad Azzaz che – fino al compimento del 14° anno di età – risultava iscritta nella carta di soggiorno del padre.
Con i motivi di impugnativa si lamenta la violazione del combinato disposto degli articoli 31 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, di seguito: testo unico), il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché la contraddittorietà.
Le Amministrazioni intimate – Ministero dell’Interno e Questura di Aosta – non si sono costituite.
A seguito della documentazione depositata dalla Questura di Aosta nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno notificato motivi aggiunti.
All’udienza del 17 aprile 2008 la causa è stata ulteriormente discussa e trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.a – Come risulta dalla documentazione agli atti, a seguito della domanda presentata il 22 marzo 2007 per il rilascio di una carta di soggiorno quinquennale, in data 8 novembre 2007, alla figlia dei ricorrenti veniva rilasciato – in luogo del titolo richiesto – il solo permesso di soggiorno, valido sino al compimento della maggiore età.
La motivazione del mancato rilascio della carta di soggiorno è stata fornita dall’Amministrazione soltanto a seguito della notifica del ricorso all’esame.
Si legge infatti nella nota prodotta in data 11 febbraio 2008 che il titolo richiesto non è stato rilasciato in quanto “la minore non risultava avere tutti i requisiti per la titolarità della Carta di Soggiorno, segnatamente, l’abitazione condivisa dal nucleo familiare non soddisfa i parametri prescritti dalle norme in vigore”.
2.b – Si può prescindere dalla questione circa l’integrabilità della motivazione in corso di giudizio – che secondo un orientamento sarebbe da ritenersi ammissibile per effetto della dequotazione dei vizi formali operata dall’articolo 21 octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (T.A.R. Pescara, 14 marzo 2007, n. 323; T.A.R. Campania, sez, IV, 20 novembre 2006, n. 9984; T.A.R. Sardegna, sez. II, 31 marzo 2006, n. 476; T.A.R. Veneto, sez. II, 11 marzo 2005, n. 935; v. però, in senso contrario, T.A.R. Piemonte, sez. I, 9 novembre 2005, n. 3501) – perché le ragioni esplicitate in corso di causa non sono comunque sufficienti a sorreggere il diniego.
2.c – L’art. 16, comma 4, lett. b) del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394 (“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286”), stabilisce che, ai fini del rilascio della carta di soggiorno, l’interessato è tenuto, tra l’altro, a produrre documentazione comprovante:
“b) la disponibilità di un alloggio, a norma dell’articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l’interessato deve produrre l’attestazione dell’ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico, ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio”.
Secondo quanto disposto dal richiamato art. 29, comma 3, lettera a), del testo unico, lo straniero che richieda il ricongiungimento deve dimostrare, tra l’altro, la disponibilità di “un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. . .”.
Il rispetto di tali “parametri minimi” – come questo Tribunale ha già avuto occasione di rilevare (sentenza n. 8 del 17 gennaio 2007) – va valutato con riferimento all’articolo 3 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (“Normativa e criteri generali per l’assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”) che detta la definizione di alloggio improprio o antigienico.
Secondo questa disposizione è “alloggio improprio, l’unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione. Rientrano in tale categoria baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, bassi, autorimesse e cantine”; mentre è “alloggio antigienico, l’abitazione che abbia un’altezza media interna utile di tutti i locali inferiore ai valori di cui alla legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11, ovvero che abbia vani stabilmente e necessariamente adibiti ad abitazione, totalmente sprovvisti di finestre apribili, ovvero che abbia un’unica stanza da bagno carente per ragioni tecnico-oggettive, di almeno due degli impianti di cui all’art. 7, comma 3, del D.M. 5 luglio 1975, ovvero che abbia un elevato grado di umidità permanente in uno o più vani utili”.
2.d – Come risulta dalla dichiarazione del Tecnico comunale in data 11 marzo 2007 (doc. 13) e dal contratto di affitto (doc. n. 14), l’alloggio di cui i ricorrenti hanno la disponibilità – costituito da sei vani, un disimpegno e due bagni – rientra senz’altro nei “parametri minimi” previsti dal richiamato articolo 2 della legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, cui fa riferimento l’art. 29, comma 3, lettera a) del testo unico.
Anzi – proprio secondo la dichiarazione del Tecnico comunale – l’alloggio in questione risulta “adeguato alle esigenze di un nucleo familiare composto [come quello dei ricorrenti] da 6 o più persone” anche alla stregua dei più rigorosi criteri dettati dall’articolo 2 della legge regionale n. 39 del 1995, che contiene la definizione di “alloggio adeguato” ai fini dell’applicazione della disciplina sulla assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3. – Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto va annullato l’impugnato provvedimento.
Le spese e le competenze di giudizio, liquidate come in dispositivo, sono a carico dell’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il diniego di rilascio della carta di soggiorno in data 8 novembre 2007;
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, liquidate in 2.500 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2008 con l’intervento dei Magistrati:
Paolo Turco, Presidente
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore
Fabrizio D’Alessandri, Referendario
   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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