TAR del Trentino Alto Adige del 23 maggio 2008 legittimo diniego rinnovo permesso di soggiorno
TAR del Trentino Alto Adige sede di Trento sentenza n. 112 del 23 maggio 2008 legittimo diniego rinnovo permesso di soggiorno
Il TAR del Trentino Alto Adige ha rigettato il ricorso avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno presentato da un cittadino straniero. Il Questore della Provincia di Trento disponeva con decreto, anche, l’allontanamento dell’istante dal territorio nazionale entro il 13 maggio 2008.
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno era stato adottato in applicazione dell’art. 5, comma 5, e dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, nel rilievo che l’interessato era stato condannato dal Tribunale di Trento con sentenza, divenuta irrevocabile in data 24.5.2007, per il delitto di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90, cioè per spaccio di sostanze stupefacenti.
Considerato che, tale condanna prevista nell’art. 4, comma 3, del t.u. n. 286/1998 e succ. mod. e integr., costituisce motivo di per sé ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, il TAR respinge il ricorso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE – SEDE DI TRENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA
sul ricorso n. 129 del 2008 proposto da BAJRAMI NAZMI, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Piccoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, Via Mazzini, n. 4
CONTRO
l’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO-QUESTURA DI TRENTO, in persona del Ministro pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9 ne è per legge domiciliata
per l’annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Trento, Cat. A.11.2008/34/Imm., dd. 6 marzo 2008, notificato in data 28 aprile 2008, con il quale si rigetta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e si dispone l’allontanamento dal territorio nazionale entro il 13 maggio 2008, nonché per l’annullamento di tutti gli atti eventualmente presupposti e/o consequenziali.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visti gli atti tutti prodotti dalle parti;
Udito il relatore Cons. Lorenzo Stevanato e uditi altresì gli avvocati difensori comparsi per le parti come da verbale;
Visto l’art. 21, ottavo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il decreto presidenziale n. 49 del 14 maggio 2008 che ha concesso al ricorrente l’immediata provvisoria sospensione dei provvedimenti impugnati fino all’odierna camera di consiglio;
Ritenuto:
a) che l’impugnato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno è stato adottato in applicazione dell’art. 5, comma 5, e dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, nel rilievo che l’interessato è stato condannato dal Tribunale di Trento con sentenza, divenuta irrevocabile in data 24.5.2007, per il delitto di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90, cioè per spaccio di sostanze stupefacenti;
b) che tale condanna, prevista nell’art. 4, comma 3, del t.u. n. 286/1998 e succ. mod. e integr., costituisce motivo di per sé ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno e, di conseguenza, l’amministrazione legittimamente può limitarsi all’accertamento di tale presupposto per negare il richiesto rinnovo, perché la valutazione della pericolosità sociale è stata fatta dal legislatore;
Considerato, inoltre:
c) che il ricorrente non ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare nè ha il permesso di soggiorno di lungo periodo e, pertanto, che non vi era l’obbligo, per l’autorità procedente, di tener conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale ex art. 5, co. 5, d. lgs. 286/98;
d) che le eccepite questioni di incostituzionalità appaiono, allo stato, manifestamente infondate, alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 148/2008 (cfr. anche la sent. di questo Tribunale n. 25/2007).
Compensa le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.
Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 22 maggio 2008, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Francesco Mariuzzo – Presidente
dott. Lorenzo Stevanato – Consigliere estensore
dott. Fiorenzo Tomaselli – Consigliere
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 23 maggio 2008
Il Segretario Generale
dott. Giovanni Tanel