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“Redditi più alti per i ricongiungimenti”

Lo propongono i deputati della maggioranza insieme ad assicurazione sanitaria per i genitori e abolizione del silenzio-assenso 

Roma – 1 luglio 2008 – Reddito più alto per chiedere il ricongiungimento, un’assicurazione sanitaria obbligatoria se si portano in Italia genitori ultrasessantacinquenni e tempi più lunghi per rispondere alle domande, senza la clausola del silenzio-assenso.

Sono le modifiche proposte al governo dai deputati della maggioranza, che stanno esaminando  in commissione Affari costituzionali il decreto legislativo sui ricongiungimenti varato dal governo nel pacchetto-sicurezza. Il voto della commissione sul decreto (è previsto solo un parere), in scadenza il 7 luglio, e’ atteso per giovedì prossimo.

“Oggi reddito minimo necessario per ottenere il ricongiungimento – sottolinea la relatrice Isabella Bertolini – e’ pari all’assegno sociale, con una media mensile di 420 euro. Con una simile cifra, di certo in due non si vive. Per questo, proponiamo che per un ricongiungimento, il reddito minimo necessario sia pari almeno al doppi, e al triplo se i ricongiungimenti sono due"

La polizza assicurativa sanitaria obbligatoria che la maggioranza intende inserire nel provvedimento del governo servirebbe invece “a non gravare ulteriormente sulle casse del sistema sanitario al quale le persone che arriverebbero grazie al ricongiungimento non hanno mai contribuito. Senza una copertura delle eventuali spese sanitarie per i nuovi arrivati, quindi, si verrebbe a creare una disparita’ di trattamento con gli ultrasessantacinquenni italiani" aggiunge Bertolini.

Secondo la proposta di modifica della maggioranza, infine, gli Sportelli Unici per l’immigrazione dovrebbero avere a disposizione più tempo per l’esame delle domande: 6 mesi anzichè gli attuali 90 giorni. Ma non varrà più la regola del silenzio-assenso: una risposta ci dovrà comunque essere e i controlli per verificare l’esistenza dei requisiti necessari dovranno essere più rigorosi.

Queste modifiche si andrebbero a sommare al giro di vite già previsto dal decreto legislativo.

Secondo il testo, il ricongiungimento può essere richiesto per il coniuge non legalmente separato e che abbia compiuto 18 anni; per i figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore abbia dato il proprio consenso; per i figli maggiorenni, non coniugati e a carico, che per ragioni obiettive non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per ragioni di salute, come nel caso di invalidità totale.

Si possono fare venire i  genitori se sono a carico e non hanno altri figli nel Paese di origine o provenienza, oppure se hanno più di  65 anni e gli altri figli non possano provvedere al loro sostentamento per documentati,  gravi motivi di salute. In caso di dubbi sulla parentela, potrà essere richiesto ai familiari che si vogliono ricongiungere di sottoporsi (a loro spese) al  test del Dna.

 

EP 

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