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TAR Lombardia Sentenza 4 luglio 08 Legittimo negare rinnovo pds evidente inclinazione violare norme

TAR Lombardia, Brescia, Sezione I, Sentenza n. 794 del 4 luglio 2008.
E’ legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino albanese, adottato dalla Questura di Brescia in data 2.8.2005, sulla base di un motivato giudizio di pericolosità sociale in relazione a molteplici condanne penali riportate dallo stesso ricorrente nonché sulla scorta di una relazione del Comando Carabinieri che individuano il ricorrente come soggetto di pessima condotta morale e civile.
Ai fini del giudizio di pericolosità sociale, rilevante in tema di rinnovo del permesso di soggiorno, non è necessaria una condanna passata in giudicato ma sono sufficienti elementi indiziari tali da fare ritenere, con sufficiente approssimazione, che il soggetto possa costituire una minaccia per l’ordine pubblico.
Nel caso in esame il giudizio espresso dalla Questura di Brescia deve essere condiviso stanti gli innumerevoli pregiudizi penali e di polizia a carico del ricorrente che dimostra una evidente inclinazione alla sistematica violazione delle regole dell’ordinato vivere civile.
A tale conclusione non osta il precedente rinnovo del permesso di soggiorno poiché l’Amministrazione ha sempre il potere di determinarsi sia in forza dei propri poteri di autotutela sia in occasione del rinnovo del procedimento amministrativo.
La Questura di Brescia ha poi comunicato che, da indagini esperite, è emerso che la ditta presso la quale il ricorrente sarebbe stato assunto in data 8.2.2005, risulta inattiva.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2005, proposto da:
Collaku Spartak, rappresentato e difeso dagli avv. Ilaria Crema, Filippo Rondani, con domicilio eletto presso Ilaria Crema in Brescia, via Bulloni, 12;
contro
Questore di Brescia, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
DEL PROVV. QUESTORE DI BRESCIA 2.8.2005 DI DENEGATO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO N. A687284 ED ATTI CONNESSI.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questore di Brescia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 03/07/2008 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino albanese, impugna il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno adottato, dalla Questura di Brescia in data 2.8.2005, sulla base di un motivato giudizio di pericolosità sociale in relazione a molteplici condanne penali riportate dallo stesso ricorrente nonché sulla scorta di una relazione del Comando Carabinieri di Darfo Boario Terme che individuano il ricorrente come soggetto di pessima condotta morale e civile.
Al riguardo vengono dedotte censure di violazione di legge ed eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. In particolare viene dedotto:
– che il ricorrente risiede in Italia dal 1991 e dispone di sufficienti mezzi di sostentamento;
– che parte dei pregiudizi penali non risultano essere passati in giudicato e che, nonostante gli stessi, vennero disposti precedenti rinnovi del permesso di soggiorno;
– che dopo l’ultimo rinnovo il ricorrente non ha commesso altri reati;
– che il ricorrente risulta essere ben integrato nel tessuto sociale così come emerge dall’ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia in data 13.10.2004 con la quale veniva revocata la misura degli arresti domiciliari sul presupposto della insussistenza del rischio di reiterazione di reati analoghi.
Sì è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato per chiedere che il ricorso venga respinto.
La stessa Amministrazione ha prodotto relazioni sui fatti di causa e copia degli atti del fascicolo istruttorio.
All’udienza del 3.7.2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Dal rapporto informativo dei Carabinieri di Darfo Boario Terme, depositato in giudizio, emergono numerosi pregiudizi penali e di polizia maturati tra il 2001 e il 2003, che ricomprendono denunce per lesioni e minacce, detenzione di sostanze stupefacenti, spaccio di droga, guida in stato di ebbrezza e ingiurie.
A carico del ricorrente risultano poi le seguenti condanne penali:
– Giudice di Pace di Breno 21.6.2004 – guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche – euro 600 di ammenda (condanna irrevocabile);
– GIP di Brescia sent. 1334/03 – detenzione e traffico di sostanze stupefacenti ex. art. 73 DPR 2309/90 – anni 3 mesi 6 giorni 20 di reclusione ed euro 12.000 di multa (procedimento pendente in appello);
– Tribunale di Breno sent. 204/02 – lesioni personali e danneggiamento – euro 1.500 di multa (procedimento pendente in appello);
– Tribunale di Breno sent. 244/04 – resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate – mesi 9 di reclusione ed euro 2.200 di multa (procedimento pendente in appello).
Risulta poi iscritto, a carico del ricorrente, un ulteriore procedimento penale pendente (n. 10727/01) davanti al Tribunale di Breno per i reati di cui agli artt. 582, 583, 585 Cp e 73 del DPR 2309/90.
La Questura di Brescia ha poi comunicato che, da indagini esperite, è emerso che la ditta VENUS Srl (presso la quale il ricorrente sarebbe stato assunto in data 8.2.2005) risulta inattiva.
In punto di diritto il Collegio osserva che ai fini del giudizio di pericolosità sociale, rilevante in tema di rinnovo del permesso di soggiorno, non è necessaria una condanna passata in giudicato ma sono sufficienti elementi indiziari tali da fare ritenere, con sufficiente approssimazione, che il soggetto possa costituire una minaccia per l’ordine pubblico.
Nel caso in esame il giudizio espresso dalla Questura di Brescia deve essere condiviso stanti gli innumerevoli pregiudizi penali e di polizia a carico del ricorrente che dimostra una evidente inclinazione alla sistematica violazione delle regole dell’ordinato vivere civile.
A tale conclusione non osta il precedente rinnovo del permesso di soggiorno poiché l’Amministrazione ha sempre il potere di determinarsi sia in forza dei propri poteri di autotutela sia in occasione del rinnovo del procedimento amministrativo.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
La particolarità della controversia costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 03/07/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere
Gianluca Morri, Primo Referendario, Estensore
   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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