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TAR Lazio Sentenza 10 luglio 2008 Accolto ricorso contro P.A. e intimazione provvedere entro 30 gg

TAR Lazio, Roma, Sezione II Quater, Sentenza n. 6642 del 10 luglio 2008.
E’ accolto il ricorso della ricorrente al fine di ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione  sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata in data 12.9.2007 e la conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere con provvedimento esplicito, lamentando l’inutile decorso del termine di 20 gg. per la definizione del procedimento previsto dall’art. art. 5 co. 9 del d.lvo n. 286/98.
Il silenzio serbato su tale richiesta dall’Amministrazione, che perdura a tutt’oggi, non essendosi la Questura di Roma ancora pronunciata sulla richiesta dello straniero, configura un comportamento contrastante, vista anche l’inerzia difensiva dell’amministrazione sul punto, con l’obbligo di concludere il procedimento attivato su iniziativa dell’interessata entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della domanda prescritto dalla disposizione normativa sopra richiamata.
Ne consegue che, essendo inutilmente spirato l’indicato termine per l’adozione del provvedimento espresso, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarato l’obbligo della Questura di Roma di adottare un provvedimento di accoglimento o di diniego del beneficio richiesto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO (Sezione  II quater) 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 5544/2008, proposto da CRUZ Quintana Sudisaday, rappresentata e difesa dall’avv. Albertina Pepe ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in Roma, Via San Polo dei Cavalieri n. 14;
contro
la Questura di Roma, in persona del Questore pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per la dichiarazione di illegittimità e l’annullamento  del silenzio rifiuto
formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dalla ricorrente in data 12.9.2007;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e comunque lesivo della posizione giuridica del ricorrente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Floriana Rizzetto;
Uditi alla Camera di Consiglio del 7 luglio 2008, ai preliminari,  l’avv. Pepe per la ricorrente e l’avv.to dello Stato Varrone per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente, premesso di aver presentato, in data 12.9.2007, istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione  sull’istanza in argomento e per la conseguente declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione resistente di provvedere in merito.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 co. 9 del d.lvo n. 286/98;
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, senza produrre difese scritte.
Alla Camera di Consiglio del 7 luglio 2008 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame la ricorrente richiede la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione  sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata in data 12.9.2007 e la conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere con provvedimento esplicito, lamentando l’inutile decorso del termine di 20 gg.per la definizione del procedimento previsto dall’art. art. 5 co. 9 del d.lvo n. 286/98.
Rileva il Collegio che dal timbro apposto sulla ricevuta di accettazione dell’Ufficio postale si evince che la richiesta di rinnovo è stata effettivamente presentata nella data sopraindicata. Tale circostanza è incontestata.
Il silenzio serbato su tale richiesta dall’Amministrazione, che perdura a tutt’oggi, non essendosi la Questura di Roma ancora pronunciata sulla richiesta dello straniero, configura un comportamento contrastante, vista anche l’inerzia difensiva dell’amministrazione sul punto, con l’obbligo di concludere il procedimento attivato su iniziativa dell’interessata con l’istanza di cui sopra entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della domanda prescritto dalla disposizione normativa sopra richiamata.
Ne consegue che, essendo inutilmente spirato l’indicato termine per l’adozione del provvedimento espresso, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarato l’obbligo della Questura di Roma di adottare un provvedimento di accoglimento o di diniego del beneficio richiesto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva in ordine alla istanza della ricorrente entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2008 con l’intervento dei Magistrati:
Lucia TOSTI    Presidente
Stefania SANTOLERI Consigliere
Floriana RIZZETTO  Consigliere, est.

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