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TAR Veneto Sentenza del 18 agosto 2008 legittimo diniego regolarizzazione ai sensi L n. 222/2002

TAR Veneto Sentenza del 18 agosto 2008 legittimo diniego regolarizzazione ai sensi della  Legge n. 222/2002
Tar Veneto Terza Sezione Sentenza n. 2432/08 del 18 agosto 2008 legittimo diniego regolarizzazione ai sensi della  Legge n. 222/2002
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha respinto il ricorso presentato da un cittadino straniero contro il diniego di regolarizzazione ex art. 1, comma 8, lettera a), della legge n. 222/2002.
Nel caso di specie, il Prefetto di Verona rigettava l’istanza di regolarizzazione in considerazione della esistenza di un decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Foggia, a carico del ricorrente. Nella fattispecie in esame trova pacificamente applicazione l’art. 1, comma 8, lettera a) del D. L. n. 195/2002, convertito con modificazioni nella legge n. 222/2002, in base al quale le disposizioni sulla regolarizzazione della posizione dei lavoratori stranieri irregolari non si applicano ai cittadini extracomunitari “nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale”. Considerato ciò il TAR del Veneto respinge il ricorso.

Ric. n.646/04        Sent. n. 2432/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della   L.   27  aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo  Gabbricci   Presidente f.f.
Stefano Mielli                     Referendario
Marina Perrelli    Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 646/04, proposto da VERJONI FATMIR e VERJONI LIMON,  rappresentati e difesi dagli avv.ti Donata Carnevali e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Venezia – Mestre, Calle del Sale n. 33;
CONTRO
Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
 PER L’ANNULLAMENTO 
del provvedimento del Prefetto di Verona, emesso il 16.12.2003 e notificato il successivo 27.12.2003 (al solo Verjoni Fatmir e mai notificato a Verjoni Limon), con il quale è stata rigettata la domanda di regolarizzazione ex art. 1, comma 8, lettera a), della legge n. 222/2002, presentata da Verjoni Fatmir, in qualità di datore di lavoro, e relativa a Verjoni Limon, quale lavoratore..
Visto il ricorso, notificato il 24 febbraio 2004 e depositato presso la Segreteria il successivo 2 marzo 2004, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Vista l’ordinanza n. 269 dell’11.3.2004 con la quale è stata accolta l’istanza di sospensiva;
Udito nella pubblica udienza del 17 luglio 2008 – relatore il Referendario M. Perrelli  – l’avv. Sartori in sostituzione di Carnevali, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Verjoni Fatmir, imprenditore edile regolarmente soggiornante in Italia in forza di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, presentava istanza per la regolarizzazione del rapporto di lavoro con Verjoni Limon, ai sensi del D.L. n. 195/2002, convertito con modificazioni nella legge n. 222/2002.
Con il provvedimento impugnato il Prefetto di Verona rigettava l’istanza di regolarizzazione in considerazione della esistenza del decreto di espulsione n. A12/99 del 4.12.1999, emesso dal Prefetto di Foggia, a carico del ricorrente Verjoni Limon, provvedimento eseguito il 4.12.1999 mediante accompagnamento alla frontiera di Bari con la forza pubblica.
Avverso tale provvedimento è stato proposto il ricorso in esame con il quale i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a), della legge n. 222/2002 in relazione all’art. 3 Cost. per violazione del principio di uguaglianza e

ragionevolezza nella parte in cui preclude l’applicazione della regolarizzazione ai lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera, equiparandoli in tal modo ai soggetti destinatari di analogo provvedimento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o perché ritenuti socialmente pericolosi.
L’Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 269 dell’11.3.2004 il Collegio ha accolto la domanda cautelare, in considerazione della pendenza dinnanzi alla Corte Costituzionale del giudizio sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a) , della legge n. 222/2002.
Alla pubblica udienza del 17 luglio 2008 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.      
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Nella fattispecie in esame trova pacificamente applicazione l’art. 1, comma 8, lettera a) del D. L. n. 195/2002, convertito con modificazioni nella legge n. 222/2002, in base al quale le disposizioni sulla regolarizzazione della posizione dei lavoratori stranieri irregolari non si applicano ai cittadini extracomunitari “nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario…risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica…”.
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio 2006, n. 206, ha dichiarato costituzionalmente legittimo l’art. 1, comma 8, lettera a) del D. L. n. 195/2002 affermando tra l’altro che “la scelta del legislatore di escludere la legalizzazione dei rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari colpiti da provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla frontiera non è manifestamente irragionevole e la disposizione censurata, tenuto conto del complesso degli interessi da tutelare, non incorre nel vizio del trattamento normativo eguale per situazioni sostanzialmente difformi”.
Tanto premesso, l’espulsione dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera, anche se non legata alla commissione di reati o a motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, è elemento ostativo alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario.
Ne consegue, quindi, che è infondata la censura relativa alla illegittima equiparazione della posizione del ricorrente Verjoni Limon- espulso perché privo di documenti – a quella degli stranieri colpiti da un provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o perché socialmente pericolosi.
Dunque, sussistendo un elemento ostativo alla regolarizzazione, appaiono irrilevanti le ulteriori censure, implicitamente contenute nel ricorso, relative all’omessa valutazione del fatto che il sig. Verjoni Limon è soggetto oramai inserito nel tessuto sociale italiano e che lo stesso ha sempre mantenuto una condotta esemplare, dimostrandosi rispettoso delle norme di convivenza civile.
Il ricorso va, in conclusione, integralmente respinto.
Non va disposto nulla sulle spese di lite in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 17 luglio 2008.
Il Presidente f.f.     L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

 

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