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TAR Liguria Sent. 22 8 08 Condanna ricettazione commercio prodotti falsi ostativa permanenza Italia

TAR Liguria, Genova, Sezione II, Sentenza n. 1627 del 22 agosto 2008.
E’ legittimo negare il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo  in presenza di un decreto penale di condanna per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, ostativo alla permanenza nel territorio nazionale.
Nel caso di specie, il cittadino marocchino, ha impugnato il provvedimento del Questore di Imperia per violazione e errata applicazione dell’art. 26 comma 7-bis D.Lgs. n. 286/1998.
Il  ricorrente sostiene che, ai fini dell’applicazione della norma suddetta, il decreto penale esecutivo non possa essere equiparato ad una sentenza di condanna emessa a seguito di procedimento ordinario.
Ai sensi dell’art. 26 comma 7-bis D.Lgs. n. 286/1998, “la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”.
La legge non opera distinzioni in relazione al tipo di rito processuale penale seguito per giungere alla condanna definitiva del ricorrente: ne consegue che anche il decreto penale di condanna per i predetti reati legittima il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno (T.A.R. Campania, VI, 16.4.2007, n. 3676).
Alla luce di ciò, il ricorso è infondato e va rigettato.

N. 01627/2008 REG.SEN.
N. 00693/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 693 del 2008, proposto da:
Mounir Aboulkhir, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni A. Rizzo e Stefano Clemenza, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Liguria;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso gli uffici della stessa in Genova, al v.le Brigate Partigiane 2;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore della Provincia di Imperia in data 06/03/2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/08/2008 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del ricorso con decisione in forma semplificata ex art. 26 comma 5 della legge n. 1034/1971;
Avvisate le parti ai sensi dell’art. 21 comma decimo della legge n. 1034/1971 ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Con ricorso notificato in data 12.6.2008 il signor Aboulkhir Mounir, cittadino marocchino, ha impugnato il decreto 6.3.2007, con il quale il Questore di Imperia ha rigettato la sua istanza tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, a causa dell’esistenza a suo carico di un decreto penale di condanna, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Sanremo per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, ostativo ex art. 26 comma 7-bis D.Lgs. n. 286/1998 alla permanenza sul territorio nazionale.
Egli sostiene che, ai fini dell’applicazione dell’art. 26 comma 7-bis D.Lgs. n. 286/1998, il decreto penale esecutivo non possa essere equiparato ad una sentenza di condanna emessa a seguito di procedimento ordinario.
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 26 comma 7-bis D.Lgs. n. 286/1998, “la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”.
La legge non opera distinzioni in relazione al tipo di rito processuale penale seguito per giungere alla condanna definitiva del ricorrente: ne consegue che anche il decreto penale di condanna per i predetti reati legittima il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno (T.A.R. Campania, VI, 16.4.2007, n. 3676).
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’Interno delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21/08/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Angelo Vitali, Referendario, Estensore
   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/08/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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