TAR Veneto, Venezia, Sezione III, Sentenza n. 2648 del 3 settembre 2008.
E’ illegittima la revoca del permesso di soggiorno alla cittadina straniera che non abbia potuto instaurare il rapporto di lavoro come badante, causa indisponibilità del datore di lavoro richiedente il suo ingresso in Italia.
La ricorrente, regolarmente entrata in Italia a seguito di richiesta nominativa per svolgere un lavoro subordinato in qualità di badante, ha ottenuto la relativa autorizzazione ma non ha potuto iniziare l’attività lavorativa per il decesso della persona badata, avvenuto contestualmente al suo ingresso in Italia.
Circostanze tutte documentate in atti e implicitamente riconosciute dalla stessa amministrazione, che ha rilasciato alla ricorrente un primo permesso di soggiorno pur dopo la comunicazione della indisponibilità del datore di lavoro all’assunzione, utilizzando il quale quest’ultima ha reperito una nuova attività lavorativa per un diverso datore di lavoro, presso cui è tuttora occupata.
La situazione della ricorrente rientra pertanto nella fattispecie disciplinata dalla circolare del 20 agosto 2007 del Ministero dell’Interno, che ha chiarito che “se il rapporto di lavoro non viene confermato dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta all’assunzione del lavoratore straniero, quest’ultimo, ove abbia fatto ingresso regolarmente, può chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione allegando alla domanda un’apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell’Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione.
Ne consegue che la revoca del permesso di soggiorno della ricorrente, disposta all’atto della domanda di rinnovo, è illegittima per non avere l’amministrazione tenuto conto delle ragioni di impossibilità sopravvenuta in ordine all’instaurazione del rapporto di lavoro con la persona a favore della quale il nulla osta era stato rilasciato, e del principio per cui la perdita del posto di lavoro (alla quale è assimilabile l’ipotesi che l’attività lavorativa non abbia potuto essere iniziata per causa non imputabile al lavoratore straniero) non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario del permesso di soggiorno, e ciò ai sensi dell’art. 22 del d.lvo 286/1998.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Direttore di Sezione
Angelo De Zotti Presidente, relatore
Marco Buricelli Consigliere
Stefano Mielli Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1740/07 proposto da Drogomyretska Galyna, rappresentata e difesa dagli avv. Zeno Baldo e Marco Ferrero, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
contro
l’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
per l’annullamento
del provvedimento del questore di Vicenza rilasciato il 5 giugno 2007, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno della ricorrente.
Visto il ricorso, notificato il 10 settembre 2007 e depositato presso la Segreteria il 24 settembre 2007 con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, depositato il 10 ottobre 2007 con i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
udito nell’udienza pubblica del 23 aprile 2008 (relatore il Presidente De Zotti ) – l’avv.to dello Stato Bonora per la P.A. resistente;
nessuno comparso per la parte ricorrente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
F A T T O
La sig.ra Idelma Bressan in data 03.02.2005 presentò richiesta di autorizzazione al lavoro, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 286/98, per l’assunzione della sig.ra Galyna Drogomyretska, in qualità di collaboratrice familiare-badante per l’assistenza della madre Giuseppina Saccardo.
A seguito dell’accoglimento della suddetta istanza, venne rilasciata l’autorizzazione al lavoro, con la quale la sig.ra Drogomyretska otteneva il visto d’ingresso ed entrava in Italia in data 15.09.2005.
Lo stesso giorno la sig.ra Giuseppina Saccardo decedeva.
Nei giorni successivi il datore di lavoro si recava presso gli uffici della Questura di Vicenza per dichiarare l’avvenuto decesso del familiare e il conseguente venir meno delle ragioni dell’assunzione della lavoratrice straniera.
La Questura di Vicenza, valutate le circostanze, riteneva che la sig.ra Drogomyretska avesse comunque titolo ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto, che veniva pertanto rilasciato a far data dal 29.09.2007.
Nel frattempo la sig.ra Bressan, non necessitando più della prestazione lavorativa della sig.ra Drogomyretska, reperiva per quest’ultima una nuova occupazione, sempre in qualità di badante, presso la sig.ra Malagnini Amelia, a partire dal l0 ottobre 2005, vale a dire a meno di un mese dal suo ingresso nel territorio nazionale.
L’odierna ricorrente, quindi, al momento della scadenza del permesso di soggiorno originariamente ottenuto, provvedeva ad inoltrare istanza di rinnovo presso la stessa Questura di Vicenza, che tuttavia, comunicava alla sig.ra Drogomyretska la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in ragione della mancata costituzione dell’originario rapporto di lavoro.
Infine, nonostante le osservazioni presentate dalla ricorrente, la Questura di Vicenza rifiutava il rinnovo del permesso di soggiorno e contestualmente revocava il permesso scaduto.
Tale provvedimento viene impugnato con il presente ricorso per i motivi che seguono:
1) violazione dell’articolo 5. commi 5 e 9, e dell’articolo 22. comma 11 del d. lgs. 286/98.
Si sostiene che, ai sensi dell’art. 22, comma 11^ del D.Lgs. 286/98, la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari regolarmente soggiornanti e che ove perda il posto di lavoro anche per dimissioni, lo stesso può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi; che la Questura di Vicenza ha per contro revocato il permesso di soggiorno del quale la ricorrente aveva chiesto il rinnovo sostenendo che la stessa non aveva mai lavorato per la datrice di lavoro che aveva completato l’iter procedurale per l’assunzione internazionale; che erroneamente la Questura ha ritenuto che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia stata la causa, non consenta l’instaurazione di altre attività lavorative e conseguentemente la presenza in Italia della cittadina straniera; che la Questura di Vicenza ha dato una lettura eccessivamente restrittiva e fuorviante delle norme che disciplinano la situazione della ricorrente, atteso che questa è giunta in Italia regolarmente, a seguito del contratto di soggiorno stipulato con la sig.ra Bressan e che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro che da tale contratto doveva derivare è dovuta ad una causa oggettiva, non imputabile alla volontà delle parti contraenti, vale a dire il decesso della persona che la ricorrente sarebbe stata chiamata ad assistere, che ha reso inutilizzabile la prestazione lavorativa della ricorrente; che la perdita del posto di lavoro non può essere quindi considerata un valido motivo per il mancato rilascio o la revoca del permesso di soggiorno, quanto per il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per attesa occupazione, almeno per i sei mesi successivi al suo ingresso in Italia, ai sensi dell’art. 22, comma 11, nonché dell’art.5, comma 9, D.Lgs. 286/98; che la correttezza di tale assunto è stata confermata dallo stesso Ministero dell’Interno, il quale nella circolare del 20 agosto 2007 ha precisato che: la mancata instaurazione del rapporto di lavoro per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro ha già costituito oggetto della circolare n. 2570 del 7 luglio 2006 limitatamente alle ipotesi di decesso del datore di lavoro o di cessazione dell’azienda”, concludendo che quando la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipende da causa non riconducibile allo straniero, d’intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si ritiene che lo straniero possa richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione allegando alla domanda una apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell’Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione.
2) violazione di legge, eccesso di potere per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione del principio del legittimo affidamento. violazione di legge, in particolare dell’articolo 5. comma 5. d.lgs. 286/98. nonché dell’articolo 1. comma 1, e dell’articolo 3. l. 241/90.
3) violazione dell’articolo 5. comma 5. d. lgs. 286/98; omessa valutazione dei fatti.
L’amministrazione si è costituita in giudizio ed ha contrastato i motivi di ricorso chiedendone la reiezione con vittoria di spese.
D I R I T T O
Il ricorso è fondato.
La ricorrente, regolarmente entrata in Italia a seguito di richiesta nominativa per svolgere un lavoro subordinato in qualità di badante (tale risulta dal contratto individuale di lavoro sottoscritto il 25 gennaio 2005), in favore della sig.ra Imelda Bressan, ha ottenuto la relativa autorizzazione (doc. 2 dep. il 24 9.2007) ma non ha potuto iniziare l’attività lavorativa per il decesso della sig.ra Giuseppina Saccardo (doc. 3), madre della datrice di lavoro, avvenuto contestualmente al suo ingresso in Italia.
Circostanze tutte documentate in atti e implicitamente riconosciute dalla stessa amministrazione, che ha rilasciato alla ricorrente un primo permesso di soggiorno pur dopo la comunicazione della indisponibilità del datore di lavoro all’assunzione della sig.ra Drogomireska, utilizzando il quale quest’ultima ha reperito una nuova attività lavorativa per un diverso datore di lavoro, la sig.ra Amelia Malagnini, presso cui è tuttora occupata.
La situazione della ricorrente rientra pertanto nella fattispecie disciplinata dalla circolare del 20 agosto 2007 del Ministero dell’Interno, che ha chiarito che “se il rapporto di lavoro non viene confermato dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta all’assunzione del lavoratore straniero, quest’ultimo, ove abbia fatto ingresso regolarmente, può chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione allegando alla domanda un’apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell’Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione.
La circolare del 20 agosto 2007 conferma la precedente circolare n. 2570 del 7 luglio 2006 limitatamente alle ipotesi di decesso del datore di lavoro o di cessazione dell’azienda e dunque si applica a tutte le ipotesi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per causa, oggettivamente dimostrata, non riferibile al cittadino straniero.
Ne consegue che la revoca del permesso di soggiorno della ricorrente, disposta all’atto della domanda di rinnovo, è illegittima per non avere l’amministrazione tenuto conto delle ragioni di impossibilità sopravvenuta in ordine all’instaurazione del rapporto di lavoro con la sig.ra Imelda Bressan (a favore della quale il nulla osta era stato rilasciato) e del principio per cui la perdita del posto di lavoro (alla quale è assimilabile l’ipotesi che l’attività lavorativa non abbia potuto essere iniziata per causa non imputabile al lavoratore straniero) non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario del permesso di soggiorno, e ciò ai sensi dell’art. 22 del d.lvo 286/1998 (cfr. TAR Emilia Romagna n. 3080/06 e TAR Puglia Lecce n. 539/2007).
Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23 aprile 2008.
Il Presidente estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il… … … … … n…. … …
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione