TAR Piemonte, Torino, Sezione II, Sentenza n. 1858 del 3 settembre 2008.
Accolto il ricorso per l’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di regolarizzazione al lavoro dal ricorrente presentata, avendo lo stesso prodotto, in ordine all’onere di prova relativo alla propria presenza in Italia prima del 26.03.’98, i seguenti documenti:
1) 2 verbali di Prestazione ed Accettazione del DEA dell’Ospedale "E. Agnelli" di n. Pinerolo (ASL n. 10 Regione Piemonte) di cui uno del mese di marzo 1998 (la data del giorno risulta illeggibile) e l’altro del 28.01.98;
2) tesserino originale con timbro della A.V.A.S.S. (Caritas Diocesana) di Pinerolo datato 06.03.98;
3) copie delle pagine dell’agenda delle presenze, con timbro del centro di accoglienza A.V.A.S.S., relative ai giorni 4, 5 e 6 Marzo ’98.
Il Questore di Torino ha respinto l’istanza di regolarizzazione dell’odierno ricorrente sulla base del solo fatto che la documentazione prodotta sarebbe poi risultata falsa o falsificata e ciò in base a quanto comunicato dall’Ospedale Civile di Pinerolo.
Ma se anche si potesse ipotizzare che i certificati siano stati contraffatti in alcune loro parti, sulla base del loro pessimo stato di conservazione ed anche in conseguenza della comunicazione inviata alla Questura di Torino dall’Ospedale "E. Agnelli" di Pinerolo, nella motivazione non si dice chiaramente né che sono falsi (ipotesi non verosimile), né che sono stati contraffatti in alcune parti e, soprattutto, in modo specifico nulla si dice circa un’eventuale contraffazione della data, elemento di fondamentale importanza poiché relativo alla prova della presenza in Italia del ricorrente prima del 27.03.98.
C’è poi un altro documento prodotto da prendere in considerazione: si tratta di un tesserino della A.V.A.S.S. (Caritas Diocesana) di Pinerolo, con foto del ricorrente e regolare timbro e data apposti dall’Ente, risalente al 6 marzo 98.
Una volta che si ritenga valido e genuino il tesserino in questione (e non sembra vi possano essere elementi tali da far ritenere che la Questura di Torino lo abbia potuto ritenere falso o falsificato o non valido) non si vede come non si possa giungere alla conclusione che il ricorrente doveva per forza di logica essere già in Italia alla data del rilascio del suddetto tesserino e cioè il 6 marzo 1998.
La Circolare del Ministro degli Interni n. 300/98 inoltre, nello specificare quali documenti possano ritenersi idonei, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 16.10.98, a provare la presenza in Italia, menziona, tra gli altri, "la documentazione proveniente da organismi umanitari e assistenziali attestante inequivocabilmente una effettiva prestazione a favore dell’interessato (di natura assistenziale, economica, legale, etcc..)".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2309 del 1999, proposto da:
BEDR Abdallah, rappresentato e difeso dagli avv.ti Monica Bernardoni e Mariella Vagnozzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Ariagno in Torino, via Principi D’Acaja, 44;
contro
il Ministero dell’Interno – Questura di Torino, in persona del Ministro pro tempore;
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto della domanda di regolarizzazione presentata il data 20.11.98 ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 16.10.98, adottato dal Questore di Torino e notificato all’odierno ricorrente in data 27.10.99 e di tutti gli atti prodromici e consequenziali comunque connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 05/06/2008 il dott. Francesco Brandileone; nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I1 Sig. BEDR Abdallah in data 20.11.99 presentava istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 16.10.98 producendo, in ordine all’onere di prova relativo alla propria presenza in Italia prima del 26.03.’98, i seguenti documenti:
1) 2 verbali di Prestazione ed Accettazione del DEA dell’Ospedale "E. Agnelli" di n. Pinerolo (ASL n. 10 Regione Piemonte) di cui uno del mese di marzo 1998 (la data del giorno risulta illeggibile) n. 9827425 e l’altro del 28.01.98 n. 9812798;
2) tesserino originale con timbro della A.V.A.S.S. (Caritas Diocesana) di Pinerolo datato 06.03.98;
3) copie delle pagine dell’agenda delle presenze, con timbro del centro di accoglienza A.V.A.S.S., relative ai giorni 4, 5 e 6 Marzo ’98.
II Questore di Torino respingeva l’istanza del ricorrente sulla base del fatto che le certificazioni allegate dal ricorrente, "da successivi accertamenti presso l’Ente emittente sono risultate false o falsificate, come da comunicazione nr. 0001765/11/l datata 22.09.’99 da parte dell’Ospedale Civile "E. Agnelli" di Pinerolo.”
Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna il suddetto provvedimento per i seguenti motivi:
1) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE.
Il Questore di Torino respinge l’istanza di regolarizzazione dell’odierno ricorrente sulla base del solo fatto che la documentazione prodotta sarebbe poi risultata falsa o falsificata e ciò in base a quanto comunicato dall’Ospedale Civile "E. AGNELLI" di Pinerolo in data 22.09.99.
Delle due l’una: o il Questore di Torino si riferisce a tutta la documentazione prodotta (vale adire i certificati del DEA, il tesserino della Caritas del 3 marzo 98 e le copie delle pagine dell’agenda della Caritas) ed allora asserisce un fatto non vero e neanche verosimile (non pare logico pensare che un Ospedale possa certificare alcunchè circa un tesserino rilasciato da un altro Ente, quale la Caritas) cadendo la sua motivazione nella piena illogicità e travisando i fatti di causa, oppure si riferisce alle sole certificazioni del DEA, ed allora fornisce una motivazione insufficiente se non addirittura mancante in ordine al rigetto dell’istanza di regolarizzazione presentata dall’odierno ricorrente (v. il secondo motivo di impugnazione).
2) VIOLAZIONE DI LEGGE PER CARENZA E/O INSUFFICIENZA E/O CONTRADDITORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE.
Appare verosimile pensare, ma questa è una semplice ipotesi stante l’oscurità della motivazione posta alla base dell’impugnando provvedimento, che nell’affermare la supposta falsità o falsificazione della documentazione prodotta il Questore di Torino si riferisca ai soli certificati del D.E.A.
Ciò premesso la motivazione deve ritenersi carente e/o insufficiente e!o contraddittoria sotto due diversi profili.
a) L’assunta falsità o falsificazione della documentazione prodotta.
In relazione alla supposta falsità o falsificazione di detta documentazione deve evidenziarsi come la motivazione risulti essere assolutamente carente ed allo stesso tempo contraddittoria, poiché un conto è affermare che un documento è falso (e cioè redatto "ab origine" dall’autore del falso e dallo stesso compilato in ogni sua parte): altro conto è sostenere che un documento è stato falsificato, vale a dire che si tratta di un documento originale, semplicemente contraffatto in una o più parti.
Ora, entrambi i certificati del D.E.A. (che vengono allegati in copia al presente atto) sembrano essere, quantomeno in origine, effettivamente provenienti dal D.E.A. dell’ Ospedale "E. Agnelli" di Pinerolo.
Inoltre se per quanto riguarda il certificato n. 9827425 del Marzo ’98 potrebbero effettivamente sorgere dei dubbi in relazione alla contraffazione del giorno del mese, essendo lo stesso rappresentato da un simbolo strano ed illeggibile, non si vede come si possa anche solo affermare la falsità o la contraffazione del verbale n. 9812798 (né si legge nella motivazione che tale verbale sia stato ritenuto falso dall’Ente che lo ha emesso).
In relazione a tale ultimo verbale deve rilevarsi infatti che se in alto a destra la data risulta illeggibile, probabilmente poiché cancellata dal tempo e dalle non buone modalità di conservazione dello stesso, la medesima data risulta ben leggibile in basso a sinistra.
Inoltre sia il nome che il cognome dell’odierno ricorrente sono scritti in modo errato; risulta difficilmente credibile il fatto che il ricorrente nel contraffare o nel far contraffare il documento abbia scritto o fatto scrivere in modo errato il proprio nome ed il proprio cognome, sapendo che in un secondo tempo detto documento sarebbe stato oggetto di valutazione da parte della Questura.
Appare molto più verosimile che al D.E.A. dell’Ospedale "E. Agnelli" di Pinerolo nello scrivere il nome del ricorrente, di nazionalità Marocchina, abbiano erroneamente inteso e conseguentemente scritto "Bader" anziché "Bedr" e "Abedallah" anziché "Abdallah".
In conclusione dunque se anche si potesse ipotizzare che i certificati siano stati contraffatti in alcune loro parti, sulla base del loro pessimo stato di conservazione ed anche in conseguenza della comunicazione inviata alla Questura di Torino dall’Ospedale "E. Agnelli" di Pinerolo, nella motivazione non si dice chiaramente né che sono falsi (ipotesi non verosimile) né che sono stati contraffatti in alcune parti e, soprattutto, in modo specifico nulla si dice circa un’eventuale contraffazione della data, elemento di fondamentale importanza poiché relativo alla prova della presenza in Italia del ricorrente prima del 27.03.98.
Potrebbe infatti risultare dalla comunicazione dell’Ospedale "E. Agnelli" del 22.09.’99 che lo stesso Ente ritenga falsificato un solo certificato, o che entrambi risultino falsificati, cioè contraffatti, ma non in relazione alla data e dunque non in modo rilevante per poter escludere che ali stessi possano essere utilizzati per provare che nell’arco di tempo 28 gennaio – 6 marzo ’99 il ricorrente si trovasse già in Italia.
La Questura di Torino non ha dato minimamente conto motivazione di tutto ciò, indicando genericamente che le "certificazioni, da successivi accertamenti esperiti presso l’Ente emittente sono risultate false o falsificate".
Per questi motivi la motivazione dell’impugnando provvedimento deve ritenersi quantomeno insufficiente.
b) La documentazione non menzionata in motivazione.
Una volta ritenuto, in via di mera ipotesi, che il Questore di Torino, quando argomenta il rigetto del provvedimento sulla base della falsità della documentazione prodotta, si riferisca soltanto ai certificati del D.E.A. dell’Ospedale "E. Agnelli" di Pinerolo, emerge in modo assolutamente palese un secondo profilo di illegittimità del provvedimento oggetto del presente ricorso.
Infatti il ricorrente ha provato la propria presenza in Italia prima del 27.03.99 non soltanto sulla base dei certificati del D.E.A. ma anche in forza di altri tre documenti, prodotti agli atti, in ordine ai quali nulla si legge in motivazione.
Il primo di questi documenti è un tesserino della A.V.A.S.S. (Caritas Diocesana) di Pinerolo, con foto del ricorrente e regolare timbro e data apposti dall’Ente, risalente al 6 marzo 98.
Una volta che si ritenga valido e genuino il tesserino in questione (e per gli argomenti esposti nel primo motivo di doglianza non sembra vi possano essere elementi tali da far ritenere che la Questura di Torino lo abbia potuto ritenere falso o falsificato o non valido) non si vede come non si possa giungere alla conclusione che il Sig. ABDALLAH doveva per forza di logica essere già in Italia alla data del rilascio del suddetto tesserino e cioè il 6 marzo 1998.
Qualora poi si fosse dubitato della veridicità dello stesso la Questura di Torino avrebbe potuto esperire accertamenti presso la Caritas di Pinerolo, circostanza questa che non sembra essersi verificata.
Ad aggiungere ulteriore valenza alla prova della presenza in Italia del ricorrente sin da una data antecedente al 27 marzo 98, già fornita dalla produzione del suddetto tesserino, vi sono poi le copie delle pagine dell’agenda regolarmente timbrate dalla Caritas (per attestarne la conformità all’originale) ed afferenti ai giorni 4, 5 e 6 marzo 1998 dalla lettura delle quali emerge indiscutibilmente la presenza del ricorrente tra ali ospiti dell’Ente.
Inoltre a conferma di quanto sopra può esaminarsi la dichiarazione del Direttore della Caritas Diocesana di Pinerolo, Don Luigi Moine, (prodotta agli atti del procedimento amministrativo), certificante la presenza del ricorrente nel Centro di Accoglienza notturna 2Oasi s. Agostino", sito in Pinerolo V. Ortensia di Piossasco n. 18, dalla data del 4.3.98 alla data del 6.3.98.
In ordine a questi due fondamentali elementi di prova forniti dal ricorrente non vi è menzione alcuna nella motivazione del provvedimento oggetto del presente ricorso e nemmeno si può pensare che gli stessi possano rientrare in quelle "certificazioni" tacciate di falsità o falsificazione.
Anche sotto questo secondo profilo la motivazione deve dunque ritenersi assolutamente insufficiente se non addirittura mancante, e quindi viziata per violazione di legge.
3) VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRONEA O FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 3 LETT. A) D.P.C.M 16.10.98 E DELLA CIRCOLARE DEL MINISTRO DEGLI INTERNI N. 300/98
II fatto che il Questore di Torino non abbia tenuto assolutamente conto dei documenti prodotti provenienti dalla A.V.A.S.S., centro di accoglienza della Caritas Diocesana di Pinerolo, integra inoltre una palese violazione del combinato disposto dell’art. 3 DPCM 16.10.98 e la Circ. Min. n. 300/98.
La Circolare del Ministro degli Interni n. 300/98 infatti nello specificare quali documenti possano ritenersi idonei, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 16.10.98, a provare la presenza in Italia, menziona, tra gli altri, "la documentazione proveniente da organismi umanitari e assistenziali attestante inequivocabilmente una effettiva prestazione a favore dell’interessato (di natura assistenziale, economica, legale, etcc..)".
Sembra di poter affermare, senza ombra di dubbio, che la prestazione di "accoglienza" attestata dal rilascio del tesserino e dalla presenza del nome del ricorrente sull’agenda delle presenze dell’Ente erogante la prestazione costituiscano "prova idonea" ai sensi della citata Circolare Ministeriale; conseguentemente il non tenere conto di detta documentazione costituisce violazione e/o inapplicazione del summenzionato combinato disposto normativo.
All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Fondato ed assorbente si appalesa il secondo motivo di gravame con il quale si deduce il difetto e la contraddittorietà della motivazione dell’atto impugnato posto che alla base dello stesso si adduce la supposta falsità o falsificazione della documentazione mentre la stessa si riferirebbe ai soli certificati del D.E.A., quando invece il ricorrente aveva provato la propria presenza in Italia prima del 27.03’99 non soltanto sulla base dei certificati del D.E.A. ma anche in forza di altri tre documenti, prodotti agli atti, in ordine ai quali nulla si legge in motivazione (tesserino della A.V.A.S.S. -Caritas Diocesana- di Pinerolo, con foto del ricorrente e regolare timbro e data apposti dall’Ente, risalente al 6 marzo 98.).
Ad aggiungere ulteriore valenza alla prova della presenza in Italia del ricorrente sin da una data antecedente al 27 marzo 98, già fornita dalla produzione del suddetto tesserino, vi sarebbero poi le copie delle pagine dell’agenda regolarmente timbrate dalla Caritas (per attestarne la conformità all’originale) ed afferenti ai giorni 4, 5 e 6 marzo 1998 dalla lettura delle quali emergerebbe indiscutibilmente la presenza del ricorrente tra tali ospiti dell’Ente.
Inoltre a conferma di quanto sopra anche la dichiarazione del Direttore della Caritas Diocesana di Pinerolo, Don Luigi Moine, (prodotta agli atti del procedimento amministrativo), certificante la presenza del ricorrente nel Centro di Accoglienza notturna 2Oasi s. Agostino", sito in Pinerolo V. Ortensia di Piossasco n. 18, dalla data del 4.3.98 alla data del 6.3.98.
Ed invero osserva il Collegio che della documentazione sopra esaminata non si fa alcuna menzione nel provvedimento impugnato di modo che lo stesso risulta sprovvisto di adeguata motivazione.
Né hanno pregio le controdeduzioni formulate ex post dall’Amministrazione resistente, peraltro non esternate nell’atto impugnato, secondo le quali la documentazione proveniente dalla CARITAS Diocesana di Pinerolo non sarebbe stata ritenuta idonea a comprovare il requisito della presenza in Italia dell’interessato nei termini temporali presenti, poichè priva dei requisiti precisati con direttive ministeriali (quali, ad esempio, il riscontro su registri della documentazione rilasciata da organismi umanitari e assistenziali).
Ciò in quanto, a prescindere dalla considerazione che eventuali direttive ministeriali non possono in ogni caso introdurre requisiti soggettivi o oggettivi non previsti dalla norma primaria, nell’atto impugnato non si da contezza alcuna sulla inidoneità della ulteriore documentazione prodotta da parte ricorrente, con la conseguenza che non è possibile ricostruirne l’iter logico seguito dall’Amministrazione né si precisa circostanziatamene a quale statuizione specifica della direttiva ministeriale l’Amministrazione avrebbe dato attuazione.
Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto e per l’effetto l’atto impugnato va annullato per difetto di motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – sezione seconda, definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 05/06/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore
Fabrizio Fornataro, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO