Il contratto collettivo di lavoro (CCNL) è il contratto stipulato a livello nazionale con cui le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro (o un singolo datore) predeterminano congiuntamente la disciplina dei rapporti individuali di lavoro (c.d. parte normativa) ed alcuni aspetti dei loro rapporti reciproci (c.d. parte obbligatoria).
IL CCNL non ha mai efficacia abrogativa nei confronti delle leggi ordinarie, salvo il caso (verificatosi una sola volta in Italia) di recepimento delle disposizioni del contratto in un atto avente forza di legge ed il rapporto tra le 2 fonti è gerarchico, per cui il CCNL può derogare alla legge solo in senso migliorativo per i prestatori.
E’ in vigore dal 1° marzo 2007 la nuova disciplina, unitaria su tutto il territorio, del rapporto di lavoro domestico. Ecco alcune delle disposizioni in esso contenute.
Nel contratto i minimi retributivi si adeguano ai compensi reali percepiti dal personale domestico.
Raddoppiano i livelli che diventano 8 (cui corrispondono altrettante retribuzioni), rispetto alle vecchie 4 categorie e arriva anche la badante per non autosufficienti.
Si introduce una nuova fattispecie contrattuale: il lavoro ripartito e la disciplina del part time e del contratto a termine.
La durata ordinaria dell’orario di lavoro viene stabilita in 10 ore giornaliere non consecutive, per un massimo di 54 ore settimanali per i lavoratori domestici conviventi.