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Cassazione: vanno espulse clandestine sottoposte a infibulazione nel loro Paese

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Sentenza n. 24906 del 10 ottobre 2008

Roma, 14 ottobre 2008 – Con una sentenza depositata lo scorso 10 ottobre, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della cittadina della Sierra Leone, avverso l’espulsione adottata a suo carico dal Prefetto di Roma, deducendo il proprio stato di soggetto gravemente perseguitato sul piano personale e la propria esposizione a gravissimi rischi in caso di rimpatrio.

A suo tempo alla donna, irregolarmente soggiornante in Italia, che aveva subito la barbara pratica dell’infibulazione, era stato riconosciuto il diritto alle cure mediche urgenti ed essenziali, dovute al suo stato di salute.

E’ per questo motivo che, secondo la ricorrente, il giudice avrebbe mancato di verificare la sussistenza di situazioni ostative all’espulsione ex art. 19 del T.U.
Invece è stato negato fondamento alla situazione della "persecuzione" per ragione di sesso con la precisazione che sarebbe mancata la necessaria personalità della situazione di perseguitata. Secondo la Suprema Corte, la persecuzione alla quale potrebbe essere soggetta la donna nel suo paese, è nulla altro che la sottoposizione alla generale condizione di tutte le donne del paese stesso e cioè una condizione di sudditanza che, certamente inaccettabile per ogni coscienza civile, è però priva della necessaria individualità postualta anche dalla Convenzione di Ginevra, oltre che dalla CEDU.

La situazione della ricorrente non integra il fumus persecutionis ed impedisce l’adozione della misura di protezione temporanea del divieto di respingimento in relazione al concreto rischio di trattamenti personali degradanti nel paese di provenienza.

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