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TAR Friuli Venezia Giulia Sentenza 13 ottobre 08 Revoca pds per ritenuta falsità passaporto

TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sezione I, Sentenza n. 582 del 13 ottobre 2008

Respinto il ricorso del cittadino albanese avverso la revoca del suo permesso di soggiorno motivato con ritenuta falsità del passaporto.

Nella specie, il ricorrente è entrato in Italia una prima volta avvalendosi di un passaporto falso che riportava una data di nascita tale da farlo figurare minorenne e che gli consentiva di avvalersi della normativa a favore dei minorenni affidati, grazie alla quale avrebbe dovuto ottenere il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Peraltro durante il procedimento teso al rilascio del permesso di soggiorno, la Questura accertava che lo stesso nominativo era già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro rilasciatogli a seguito della richiesta di nulla osta tramite datore di lavoro e sulla base di un diverso passaporto che reca una diversa (e anteriore) data di nascita.
Questo sarebbe stato il vero e autentico passaporto corrispondente alle effettive generalità del ricorrente che si sarebbe pentito del tentativo di sistemarsi in Italia utilizzando un passaporto falso, avrebbe quindi fatto per così dire retromarcia ricominciando tutto dall’inizio, ed avrebbe confessato l’inghippo sia al suo difensore che alla Questura.

Va chiarito che, se anche può ritenersi ictu oculi evidente che dei due passaporti esibiti dal ricorrente almeno uno deve essere falso per forza di cose, non è assolutamente possibile prendere per buona l’affermazione del ricorrente sull’autenticità di uno di essi e su quale sarebbe il documento autentico, dovendo questo risultare dagli accertamenti necessariamente da eseguirsi nell’ambito dell’indagine penale.
Pertanto la Questura non poteva agire che come ha fatto, revocando entrambi i permessi di soggiorno collegati ai passaporti di dubbia autenticità in ottemperanza al disposto dell’art. 5 comma 5 del D.Lvo 286/98 che, per l’appunto, prevede la revoca del permesso di soggiorno eventualmente rilasciato in mancanza dei requisiti per l’ingresso nel territorio dello Stato, tra i quali figura anche il possesso di valido passaporto.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 166 del 2008, proposto da:
Troksi Ervis, rappresentato e difeso dagli avv. Valentina Arcidiacono, Carla Panizzi, Raffaella Del Punta, con domicilio eletto presso Raffaella Del Punta in Trieste, largo Don Bonifacio 1;

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l’annullamento

del provvedimento del Questore di Pordenone dd. 18.3.2008, con il quale il Questore revoca al ricorrente il permesso di soggiorno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24/09/2008 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente impugna la revoca del suo permesso di soggiorno motivato con ritenuta falsità del passaporto.

Sotto la rubrica di “Violazione di legge – eccesso di potere – motivazione assente, carente e contraddittoria” si deduce in primis la mancata comunicazione di avvio del procedimento per la parte relativa al rifiuto di rinnovo di permesso di soggiorno e la stessa carenza di una decisione esplicita di diniego. Viene poi asserita la mancata precisazione dei motivi di asserita falsità del passaporto, ribadendone la veridicità ed ammettendo invece che due anni fa aveva effettuato un primo tentativo di stabilirsi in Italia utilizzando un passaporto falso che lo faceva risultare minorenne, ma che poi aveva preferito rinunciare ed aveva avviato la richiesta di nulla osta tramite datore di lavoro ottenendo un regolare visto di ingresso per lavoro subordinato in base al decreto flussi 2006 sulla base del suo autentico passaporto.

Un tanto sarebbe stato da lui ammesso con una dichiarazione rilasciata alla Questura che era quindi perfettamente consapevole del fatto che il passaporto falso era il primo e non il secondo.

DIRITTO

Il Collegio osserva che dal ricorso si evince che il ricorrente è un cittadino albanese, apparentemente entrato in Italia una prima volta avvalendosi di un passaporto falso che riportava una data di nascita tale da farlo figurare minorenne e che gli consentiva di avvalersi della normativa a favore dei minorenni affidati, grazie alla quale otteneva la sentenza favorevole del TAR FVG n. 546/2007 a cui avrebbe dovuto far seguito il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Peraltro nel procedimento scaturito da detta sentenza teso al rilascio del permesso di soggiorno la Questura accertava che lo stesso nominativo era già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro rilasciatogli a seguito di un nuovo ingresso in Italia avvenuto a seguito della richiesta di nulla osta tramite datore di lavoro e sulla base di un diverso passaporto che reca una diversa (e anteriore) data di nascita. Questo sarebbe stato il vero e autentico passaporto corrispondente alle effettive generalità del ricorrente che si sarebbe pentito del tentativo di sistemarsi in Italia utilizzando un passaporto falso, avrebbe quindi fatto per così dire retromarcia ricominciando tutto dall’inizio ed avrebbe confessato l’inghippo sia al suo difensore che alla Questura. Quest’ultima, pur a conoscenza del fatto che il secondo passaporto non era falso, avrebbe ugualmente proceduto a revocare il permesso di soggiorno rilasciato sulla base di tale documento ancorchè si trattasse di permesso di soggiorno ormai scaduto per cui ne era stato chiesto il rinnovo, su cui non è mai intervenuta alcuna decisione.

E’ evidente da quanto sopra il vizio di base delle argomentazioni su cui si impernia il ricorso: anzitutto, infatti, va chiarito che, se anche può ritenersi ictu oculi evidente che dei due passaporti esibiti dal ricorrente almeno uno deve essere falso per forza di cose, non è assolutamente possibile prendere per buona l’affermazione del ricorrente sull’autenticità di uno di essi e su quale sarebbe il documento autentico, dovendo questo risultare dagli accertamenti necessariamente da eseguirsi nell’ambito dell’indagine penale. Pertanto la Questura non poteva agire che come ha fatto, revocando entrambi i permessi di soggiorno collegati ai passaporti di dubbia autenticità in ottemperanza al disposto dell’art. 5 comma 5 del D.Lvo 286/98 che, per l’appunto, prevede la revoca del permesso di soggiorno eventualmente rilasciato in mancanza dei requisiti per l’ingresso nel territorio dello Stato, tra i quali figura anche il possesso di valido passaporto.

E’ altresì evidente la radicale diversità tra la fattispecie del presente ricorso e quella oggetto della invocata sentenza del TAR Veneto n. 906/2008 in cui non si affronta il problema della falsità di documentazione costituente requisito per l’ingresso nello Stato.

La revoca del titolo di soggiorno originario esclude la necessità di decidere sulla domanda di rinnovo, dal momento che comporta il venir meno di qualsiasi permesso di cui si possa ottenere il rinnovo.

Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24/09/2008 con l’intervento dei Magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 

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