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TAR Lombardia sentenza del 26 novembre 2008 legittimo diniego regolarizzazione

TAR Lombardia sentenza del 26 novembre 2008 legittimo diniego regolarizzazione
TAR Lombardia sentenza n. 1697 del 26 novembre 2008 legittimo  diniego regolarizzazione
La legge 9 ottobre 2002 n°222, prevedeva la cd. legalizzazione, ovvero la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno per il cittadino extracomunitario il quale, pur irregolarmente presente sul territorio nazionale, avesse prestato, prima dell’entrata in vigore della legge, tre mesi di effettiva attività lavorativa, salve cause ostative particolari, previste sempre dalla legge in questione.
Il presente ricorso è proposto avverso un provvedimento di diniego della suddetta legalizzazione. Tuttavia, l’amministrazione ha dimostrato in modo esauriente che il provvedimento non sarebbe potuto essere diverso da quello impugnato. Nella relazione della p.a. depositata il 24 giugno 2004 e non contestata in alcun modo dal ricorrente, infatti, si spiega come la ditta che aveva richiesto la regolarizzazione, affermando che lo straniero aveva lavorato alle proprie dipendenze per i tre mesi necessari, fosse risultata in realtà non esistente: ciò significa che della legalizzazione stessa mancava il presupposto di fatto richiesto dalla legge, e che quindi essa doveva comunque essere denegata.
Il ricorso viene perciò respinto del TAR.

N. 01697/2008 REG.SEN.
N. 01028/2004 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2004, proposto da:
Singh Rajinder, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Migliorati, con domicilio eletto presso Giovanni Migliorati in Brescia, via Solferino, 59;
contro
Prefetto di Brescia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (Fax=030/41267);
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento 1 marzo 2004 prot. n°2578754/Sport. Pol., con il quale il Prefetto della Provincia di Brescia ha respinto l’istanza di legalizzazione presentata nell’interesse del ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Prefetto di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30/10/2008 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Singh Rajinder impugna nella sede presente il provvedimento meglio indicato in epigrafe, che denega la legalizzazione richiesta nel suo interesse da tale Moris Zappalaglio, quale suo asserito datore di lavoro nel periodo richiesto dalla legge, in quanto lo straniero risulterebbe segnalato come inammissibile in territorio europeo (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato).
A sostegno deduce varie censure, riassumibili in due motivi, di omissione dell’avviso di inizio del procedimento e di violazione di legge, in quanto la predetta segnalazione si sarebbe dovuta ritenere non ostativa.
Si è costituita l’amministrazione, con atto 19 giugno 2004, relazione del successivo 24 giugno, relazione ulteriore del 23 agosto 2008 e memoria finale del 18 ottobre 2008, domandando la reiezione del ricorso; ha in particolare spiegato che il citato Zappalaglio aveva a suo tempo presentato numerose istanze di legalizzazione nell’interesse di vari cittadini stranieri, qualificandoli come dipendenti di una propria impresa edile, ma che l’impresa in questione era risultata non esistente, circostanze queste non contestate in causa.
Respinta la domanda cautelare, come da ordinanza della Sezione 25 giugno 2004 n°1103, all’udienza del giorno 30 ottobre 2008, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.
1. La legge 9 ottobre 2002 n°222, com’è noto, prevede la cd. legalizzazione, ovvero la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno per il cittadino extracomunitario il quale, pur irregolarmente presente sul territorio nazionale, avesse prestato, prima dell’entrata in vigore della legge, tre mesi di effettiva attività lavorativa, salve cause ostative particolari, previste sempre dalla legge in questione.
2. Ciò posto, il presente ricorso appare proposto avverso un provvedimento di diniego della suddetta legalizzazione, che a semplice lettura sembra configurato come “integrazione” e quindi conferma, di un diniego originario, che non risulta impugnato, e tanto basterebbe a metterne in dubbio l’ammissibilità sotto il profilo del difetto di interesse. La sua infondatezza nel merito, peraltro, esime dal valutare detto profilo.
3. Dei motivi proposti, infatti, è infondato il primo, in quanto, così come prevede l’art. 21 octies della l. 241/1990, l’amministrazione ha dimostrato in modo esauriente che il provvedimento non sarebbe potuto essere diverso da quello impugnato. Nella relazione della p.a. depositata il 24 giugno 2004 e non contestata in alcun modo dal ricorrente, infatti, si spiega come la ditta che aveva richiesto la regolarizzazione, affermando che lo straniero aveva lavorato alle proprie dipendenze per i tre mesi necessari, fosse risultata in realtà non esistente: ciò significa che della legalizzazione stessa mancava il presupposto di fatto richiesto dalla legge, e che quindi essa doveva comunque essere denegata.
4. A fronte di ciò, non hanno rilievo le ulteriori deduzioni formulate nel secondo motivo di ricorso. In base ad un principio desumibile dallo stesso art. 21 octies citato, al comma 2, vanno evitati annullamenti dai quali seguirebbe una rinnovazione dell’attività amministrativa ininfluente rispetto al risultato finale (così sul punto per tutte C.d.S. sez. V 30 maggio 2006 n°3280), che nella specie non potrebbe essere diverso dal diniego di quanto richiesto, ed il ricorso va quindi respinto.
5. La natura della causa è giusto motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30/10/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Referendario, Estensore
   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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