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TAR Lazio Sent. 27 novembre 08 Diniego permesso studio illegittimo se manca garanzia procedimentale

TAR Lazio – Roma – Sezione 2Q Sentenza del 27 novembre 2008 n. 10835. Illegittimo negare rilascio permesso studio in caso di omessa garanzia procedimentale utile a sovvertire l’esito del giudizio.
E’ illegittimo per violazione di legge il provvedimento con cui è stato negato il rilascio del permesso soggiorno per motivi di studio in base alla considerazione che “il corso frequentato dal richiedente non è un corso universitario o corso riconosciuto da Istituzioni Pubbliche Italiane ed in quanto tale non può forgiarsi del carattere di pluriennalità al pari di quelli riconosciuti”. Il ricorso risulta fondato sotto l’assorbente profilo di censura della mancata comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza presentata dal ricorrente, prescritta dall’art. 10 bis della legge n. 241/90.
La Questura, infatti, disattendendo quanto prescritto dalla disposizione sopra richiamata, si è limitata a respingere l’istanza in base a considerazioni meramente attinenti il mancato riconoscimento da parte di istituzioni pubbliche italiane degli attestati e/o diplomi rilasciati dalle scuole di canto frequentate dal ricorrente nonché della mancata natura pluriennale del corso di studi sopra indicato. Ad avviso del Collegio, le ragioni addotte a giustificazione dell’omissione di tale garanzia procedimentale, non sono condivisibili, non essendo affatto scontato, come erroneamente ritenuto dall’Amministrazione, che la partecipazione del ricorrente non avrebbe potuto comunque sovvertire l’esito del procedimento stesso. Il rispetto delle garanzie di cui all’art. 10 bis avrebbe consentito al ricorrente di rappresentare nel corso dell’istruttoria procedimentale circostanze e situazioni che avrebbero potuto condurre al rilascio del permesso ad altro titolo (ad.es. per lo svolgimento della professione artistica di cantante).

REPUBBLICA  ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA

SEZIONE SECONDA QUATER

Registro Sentenze:/
  Registro Generale: 9269/2008

nelle persone dei Signori:

LUCIA TOSTI Presidente 
RENZO CONTI Cons.
FLORIANA RIZZETTO Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9269/2008  proposto da:
CHO YOUNG JOON

rappresentato e difeso da:
CORONA AVV. LAURA
con domicilio eletto in ROMA
VIA COLA DI RIENZO, 149
presso
CORONA AVV. LAURA

contro

QUESTURA DI ROMA  

MINISTERO DELL’INTERNO 
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO 
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del decreto della Questura di Roma emesso il 7 aprile 2008, notificato in data 12 settembre 2008 di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL’INTERNO
Udito il relatore Cons. FLORIANA RIZZETTO  e uditi per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d’udienza;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Verificata l’integrità del contraddittorio nonché la completezza dell’istruttoria e ritenuti sussistenti i presupposti per la decisione della causa in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della L. n. 205 del 2000.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, cittadino coreano, laureato in Musica in Corea e cantante lirico professionista, regolarmente entrato in Italia in virtù di un  visto per frequentare un corso triennale di perfezionamento in canto  lirico presso l’Accademia Romana delle Arti Musicali, impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe, con cui è stato negato il rilascio del permesso soggiorno per motivi di studio in base alla considerazione che “il corso frequentato oggi dal richiedente non è un corso universitario o corso riconosciuto da Istituzioni Pubbliche Italiane ed in quanto tale non può forgiarsi del carattere di pluriennalità al pari di quelli riconosciuti” e che l’Istituzione precitata non rilascia attestati o diplomi riconosciuti da Istituzioni Pubbliche Italiane.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. Violazione degli artt. 2, 7, 8, 9, 10 e 10 bis della legge n. 241/90;
2. Violazione dell’art. 5 del d.lvo n. 286/98;
3. Eccesso di potere per disparità di trattamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che resiste solo formalmente.
Alla Camera di Consiglio odierna la causa è trattenuta per la decisione, sussistendo i necessari  presupposti per la decisione della causa in forma semplificata di cui all’art. 9 della L. n. 205 del 2000.
DIRITTO
Il ricorso risulta fondato sotto l’assorbente profilo di censura, dedotto con il primo mezzo di gravame, della mancata comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza presentata dal ricorrente, prescritta dall’art. 10 bis della legge n. 241/90.
La Questura, infatti, disattendendo quanto prescritto dalla disposizione sopra richiamata, si è limitata a respingere l’istanza in base a considerazioni meramente attinenti il mancato riconoscimento da parte di istituzioni pubbliche italiane degli attestati e/o diplomi rilasciati dalle scuole di canto frequentate dal ricorrente nonché della mancata natura pluriennale del corso di studi sopra indicato.
Ad avviso del Collegio, le ragioni addotte a giustificazione dell’omissione di tale garanzia procedimentale, non sono condivisibili, non essendo affatto scontato, come erroneamente ritenuto dall’Amministrazione, che la partecipazione del ricorrente non avrebbe potuto comunque sovvertire l’esito del procedimento stesso.
Al contrario, ove l’interessato fosse stato messo in grado di esercitare il diritto di partecipazione procedimentale, garantito dalla legge sul procedimento amministrativo, avrebbe potuto rappresentare  all’autorità procedente circostanze di fatto (quali, ad es.: l’articolazione temporale necessariamente pluriennale dello studio del canto lirico, che presuppone la frequenza di corsi preliminari e l’ulteriore perfezionamento presso diversi “maestri” e scuole, considerato peraltro le diverse specializzazioni e generi; lo svolgimento di tali corsi al di fuori delle sedi istituzionali di formazione e la mancanza di un sistema di riconoscimento di tali crediti formativi; la mancanza di interesse pubblico ad allontanare giovani talenti musicali e, piuttosto, l’interesse contrario ad attrarre, nella Patria del “bel canto”, una categoria di studenti che porta ricchezza nel Paese) e ragioni giuridiche (ad es.quelle relative all’interpretazione della disposizione invocata dall’amministrazione, come volta ad assicurare la frequenza dei corsi in parola, piuttosto che, come ritenuto dalla resistente, come intesa a prescrivere la condizione che detti corsi siano rilasciati da istituti “legalmente riconosciuti”) che avrebbero ben potuto essere oggetto di debita considerazione da parte dell’Amministrazione.
A parte l’ovvia considerazione che il rispetto delle garanzie di cui all’art. 10 bis avrebbe consentito al ricorrente di rappresentare nel corso dell’istruttoria procedimentale circostanze e situazioni che avrebbero potuto condurre al rilascio del permesso ad altro titolo (ad.es.per lo svolgimento della professione artistica di cantante).
Ne consegue che, non avendo l’Amministrazione consentito alla ricorrente di rappresentare nella naturale sede procedimentale  elementi utili a sovvertire l’esito dello stesso, l’atto impugnato risulta viziato dalla denunciata  violazione di legge.
Per quanto sopra, ed assorbiti gli altri motivi dedotti, il ricorso va accolto con conseguente annullamento  dell’atto impugnato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’amministrazione.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti spese ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2008

Il Presidente

Il Consigliere, est.

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