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Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 – art 16 bis comma 11 – Novità comunicazioni lavoro domestico

Novità comunicazioni lavoratori domestici: dal 29 gennaio si fanno direttamente all’INPS con modalità semplificate.
 
Dal 29 gennaio 2009 viene meno l’obbligo per i datori di lavoro domestici di comunicare, ai centri per l’impiego, l’assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga del rapporto di lavoro domestico. La Legge n. 2 del 2009 (pubblicata nella G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009), al comma 11 dell’art. 16–bis, ha stabilito che tale obbligo si intende assolto con la presentazione delle comunicazioni direttamente all’INPS, attraverso modalità semplificate. Il successivo comma 12, inoltre, dispone l’obbligo per l’INPS di trasmettere,  in via informatica,  le comunicazioni semplificate agli istituri competenti (Centri per l’impiego, Ministero del Lavoro, INAIL e Prefettura – UTG per i lavoratori extra comunitari). Le comunicazioni fatte all’INPS con le modalità suddette hanno pluriefficacia e sono valide, a tutti gli effetti di legge, nei confronti degli enti e istituti citati
.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185
Testo del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (in Gazzetta Ufficiale – n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263/L), coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag.1), recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale». (GU n. 22 del 28-1-2009  – Suppl. Ordinario n.14) 

                           Art. 16-bis

     Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese

  11.  In  deroga  alla  normativa  vigente,  per  i datori di lavoro
domestico  gli obblighi di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre  1996,  n.  608,  e  successive  modificazioni, si intendono
assolti  con la presentazione all’Istituto nazionale della previdenza
sociale    (INPS),    attraverso    modalita’   semplificate,   della
comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del
rapporto di lavoro.
  12.   L’INPS   trasmette,  in  via  informatica,  le  comunicazioni
semplificate  di  cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero
del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali, all’Istituto
nazionale   per  l’assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro
(INAIL),  nonche’  alla  prefettura-ufficio territoriale del Governo,
nell’ambito  del  Sistema  pubblico  di  connettivita’  (SPC)  e  nel
rispetto  delle regole tecniche di sicurezza, di cui all’articolo 71,
comma  1-bis,  del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 4-bis, comma 6,
del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,  e  successive
modificazioni». ))

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Legge n. 2 del 2009 art. 16 bis comma 11: Novità comunicazioni rapporto lavoro domestico