in

Consiglio Stato 29 gen 2009 Legittimo diniego rinnovo permesso attesa occupazione se manca lavoro

Consiglio di Stato Sezione VI Sentenza n. 478 del 29 gennaio 2009 Legittimo diniego rinnovo permesso attesa occupazione se manca lavoro.
E’ legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro se ne manca il presupposto principale, cioè l’effettivo svolgimento di una regolare attività lavorativa.  Nel caso di specie il TAR della Liguria ha respinto il ricorso del ricorrente, di nazionalità marocchina, contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento della Questura di Genova con il quale era stata rigettata l’istanza di riesame del diniego del  rinnovo del permesso di soggiorno per “attesa occupazione”, non avendo l’interessato prodotto nessuna documentazione attestante un’attività lavorativa in atto prima della scadenza del termine annuale del predetto titolo abilitativo a permanere nel territorio nazionale. Il Collegio ha confermato la sentenza di primo grado stabilendo che il rapporto di lavoro in essere alla data della domanda costituisce indefettibile presupposto per conseguire il permesso di soggiorno per lavoro subordinato e nessuna norma prevede che, a differenza del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, quello per attesa occupazione possa essere rinnovato, perché diversamente verrebbe del tutto disattesa la disciplina vincolistica dell’immigrazione fondata sulle quote di accesso e sull’esistenza di un lavoro retribuito che consenta una vita decorosa.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.478/09
Reg.Dec.
N. 11474 Reg.Ric.
ANNO   2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 11474/2003 proposto da GHILLANE LOUSSINE rappresentato e difeso dall’avv. Simonetta Crisci con domicilio eletto presso il suo studio in Roma via G. Palumbo n. 12;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
Questura di Genova, in persona del Questore p.t., non costituita;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria sede di Genova Sez. II n. 1115/2002 del 22.11.2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 25 novembre 2008 relatore il Consigliere Marcella Colombati. Uditi l’avv. Crisci e l’avv. dello Stato Stigliano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 1115 del 2002 il TAR della Liguria ha respinto il ricorso del sig. GHILLANE LOUSSINE, di nazionalità marocchina, contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento della Questura di Genova del 19.10.2001, con il quale era stata rigettata l’istanza di riesame del diniego del 6.2.2001 di rinnovo del permesso di soggiorno per “attesa occupazione”, non avendo l’interessato prodotto nessuna documentazione attestante un’attività lavorativa in atto prima della scadenza del termine annuale del predetto titolo abilitativo a permanere nel territorio nazionale.
La sentenza è appellata dall’originario ricorrente, il quale afferma di risiedere in Italia dal 1990 e di aver fruito di vari permessi di soggiorno (per lavoro subordinato o per attesa occupazione) rilasciati dalla Questura di Genova; di avere svolto “lavori non in regola o saltuariamente di vendita ambulante” in virtù di tali permessi e di non essere mai stato a conoscenza dell’impossibilità di rinnovare il permesso di soggiorno per attesa occupazione; di essere stato poi assunto da una ditta a far tempo dal 23.4.2001; di avere quindi i requisiti sostanziali per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, richiesto in data 8.1.2001; di avere ottenuto un primo diniego con decreto del 6.2.2001 e un secondo diniego di riesame del 19.10.2001.
L’appellante denuncia che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente dato per scontato che il richiedente il permesso di soggiorno fosse stato informato della necessità di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro instaurato, e non avrebbe invece rilevato la violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990 per il mancato avviso dell’avvio del procedimento finalizzato a consentire ai privati di intervenire nell’attività della p.a. che li riguarda.
Con ordinanza n. 541 del 2004 la IV Sezione ha respinto l’istanza cautelare in considerazione della mancata attestazione dei rapporti di lavoro nell’anno di vigenza del permesso di soggiorno di cui si era chiesto il rinnovo.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, opponendosi all’appello e ricostruendo i termini fattuali della vicenda.
Ad una prima udienza del 29 aprile 2008 questa Sezione ha richiesto incombenti istruttori (copia del permesso di soggiorno rilasciato l’8.1.2000), cui la p.a. non ha ottemperato.
Alla seconda udienza del 25 novembre 2008 la causa è passata in decisione.
L’appello va respinto.
Nonostante il mancato adempimento all’ordine istruttorio di cui si è detto, non è controverso tra le parti che il cittadino extracomunitario abbia ottenuto in data 8 gennaio 2000 un permesso di soggiorno per attesa occupazione di durata annuale ai sensi dell’art. 22 del T.U. n. 286 del 1998.
È altrettanto certo che l’interessato è divenuto titolare di un rapporto di lavoro subordinato soltanto in data 23.4.2001 quando era ormai scaduto il titolo che lo abilitava a rimanere provvisoriamente in Italia (appunto per trovare un nuovo posto di lavoro).
Orbene, il rapporto di lavoro in essere alla data della domanda costituisce indefettibile presupposto per conseguire il permesso di soggiorno per lavoro subordinato e nessuna norma prevede che, a differenza del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, quello per attesa occupazione possa essere rinnovato, perché diversamente verrebbe del tutto disattesa la disciplina vincolistica dell’immigrazione fondata sulle quote di accesso e sull’esistenza di un lavoro retribuito che consenta una vita decorosa.
La sentenza impugnata merita di essere confermata, dovendosi anche rilevare per completezza che il motivo principale dell’appello (violazione dell’art. 7 della l. 241 del 1990) è addirittura inammissibile per essere stato proposto per la prima volta nel presente grado di giudizio.
Sussistono giusti elementi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe; spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Claudio Varrone  Presidente
Paolo Buonvino  Consigliere
Aldo Scola   Consigliere

Roberto Garofoli  Consigliere
Marcella Colombati  Consigliere est.

Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere       Segretario
MARCELLA COLOMBATI   GLAUCO SIMONINI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero………………………………………………………………………………….

a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

      Il Direttore della Segreteria

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]

Denunce negli ospedali: sì del Senato

Flussi 2007. Roma: “Finiremo a marzo”