in

TAR Lombardia Sentenza del 15 giugno 2009 legittimo diniego rinnovo pds per cessione di stupefacenti

TAR Lombardia Sentenza del 15 giugno 2009 legittimo diniego rinnovo pds per cessione di stupefacenti
TAR Lombardia Sentenza n. 1227 del 15 giugno 2009 legittimo diniego rinnovo pds per cessione di stupefacenti
Nel caso di specie, un cittadino straniero presenta ricorso contro il decreto del Questore con cui viene rifiutata l’istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta di diniego rinnovo permesso di soggiorno a carico di soggetto condannato per cessione continuata di sostanze stupefacenti.
L’art. 4, co. 3, secondo periodo, d. lgs. 286/98, nel testo attuale, stabilisce che: Non è ammesso in Italia lo straniero che (…) sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
Il ricorrente è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati inerenti gli stupefacenti, e, quindi, rientra nella previsione che impone in tali casi il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Per ciò il ricorso viene respinto.

N. 01227/2009 REG.SEN.

N. 00499/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 499 del 2009, proposto da:
HEKURAN LLESHANAKU,
rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Battagliola,
con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Battagliola in Brescia, c.so Magenta, 22 (Fax=030/2950119);

contro

QUESTURA DI BRESCIA, MINISTERO DELL’INTERNO,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Stato,
domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (Fax=030/41267);

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto Cat.A12/Imm./08/2^Sez./cp in data 8/9/2008, con cui viene rifiutata l’istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, nonchè di tutti gli atti connessi..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 il dott. Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

rilevato che:

– si versa in ipotesi di diniego rinnovo permesso di soggiorno a carico di soggetto condannato per cessione continuata di sostanze stupefacenti (in particolare, vendita di 102 gr. di cocaina, e 30 gr. in altra occasione; fatti risalenti al 2004, condanna in primo e secondo grado a 3 anni di reclusione);

– l’art. 4, co. 3, secondo periodo, d. lgs. 286/98, nel testo attuale, stabilisce che: Non è ammesso in Italia lo straniero che (…) sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

– il ricorrente è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati inerenti gli stupefacenti, e, quindi, rientra nella previsione che impone in tali casi il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;

– si deve ricordare che, come è stato evidenziato da Corte Costituzionale 16. 5. 2008, n. 148, “il cosiddetto automatismo espulsivo altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa”;

– il potere che ha esercitato l’amministrazione nel caso in esame era, pertanto, vincolato dalla esistenza del precedente per spaccio di stupefacenti, ed è stato correttamente esercitato;

– nei motivi si deduce che fino alla condanna definitiva esiste la presunzione d’innocenza, ma (anche a prescindere dalla circostanza che nel caso di specie il fatto storico dello spaccio è definitivamente accertato nei primi due grado di giudizio potendo dedursi in Cassazione solo vizi di legittimità) il principio di presunzione d’innocenza comporta che il soggetto non possa scontare la pena se non con la condanna definitiva (salvo esigenze cautelari che inducano all’anticipazione), ma non impedisce di attribuire rilievo in una procedura amministrativa al fatto storico dell’intervenuta condanna, come la Corte Costituzionale ha più volte precisato in relazione ad altre norme che attribuiscono rilievo per escludere benefici o per attribuire sanzioni a condanne non passate in giudicato, finanche incidendo sul diritto soggettivo di elettorato passivo (cfr. sul punto C.Cost. 352/08: Le misure previste dall’art. 15 l. 19 marzo 1990 n. 55 – incandidabilità ad un insieme di cariche elettive, decadenza di diritto dalle medesime a seguito di sentenza di condanna, passata in giudicato, per determinati reati, nonché sospensione automatica in caso di condanna non definitiva per gli stessi – sono volte a garantire la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche al fine di poter fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente gli interessi dell’intera collettività; nello stesso senso CCost 172/05: deve escludersi che la misura del provvisorio trasferimento di sede o dell’assegnazione ad altro incarico per il dipendente regionale costituisca effetto penale della sentenza di condanna per determinati fatti reato, e sia perciò inscrivibile nella materia dell’ordinamento penale, rispondendo essa all’esigenza di tutelare l’immagine, la credibilità e la trasparenza dell’amministrazione regionale, e cioè interessi che, anche prima dell’eventuale pronuncia di una sentenza definitiva di condanna, possono risultare pregiudicati dalla permanenza nell’ufficio del dipendente che abbia commesso nell’esercizio delle sue funzioni un reato contro la p.a., e che devono ritenersi prevalenti su quello individuale del dipendente alla permanenza nella medesima sede o nel medesimo ufficio);

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese di lite, che sono liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 con l’intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Carmine Russo, Referendario, Estensore

   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]

IMMIGRATI: RITA BORSELLINO, PARLAMENTO UE VIGILI SU RESPINGIMENTI IN LIBIA

Il Papa: “E’ un dovere accogliere chi fugge da guerre e calamità”