Menu

Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia

in

Regolarizzazione. Le FAQ del ministero del Lavoro

Ventuno domande e risposte su soggetti interessati, requisiti e procedura. Ma sulla prova della presenza in Italia non ci sono ancora chiarimenti

 

 

Roma – 20 settembre 2012 – Su www.integrazionemigranti.gov.it, portale realizzato dal ministero del Lavoro in collaborazione con i ministeri dell’Interno, dell’Integrazione e dell’Università, è stata pubblicata una lista di ventuno domande e risposte sulla regolarizzazione. Parlano dei soggetti interessati, dei requisiti e della procedura, anche alla luce delle ultime circolari, ma purtroppo mancano chiarimenti su uno dei dubbi principali: la documentazione utile per provare la presenza in Italia dal 31 dicembre 2011.

DATORI DI LAVORO

1. Quando si può presentare la domanda di emersione?

La dichiarazione di emersione potrà essere presentata dalle ore 8,00 del 15 settembre alle ore 24,00 del 15 ottobre 2012. Le domande possono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatica accessibile dal sito internet del Ministero dell’Interno (www.interno.it). Accedendo al sistema è disponibili un’area di supporto agli utenti, con funzioni di help desk.
Successivamente all’invio della dichiarazione di emersione si può stampare la ricevuta con l’indicazione della data di invio telematico.  Copia della stessa ricevuta dovrà essere consegnata, a cura del datore di lavoro, al lavoratore ai fini dell’attestazione dell’avvenuta presentazione della domanda di emersione.
A differenza di quanto accade in occasione del decreto flussi, non è necessario inviare le domande con urgenza, in quanto non vi è un limite massimo di domande accoglibili.

2. Chi può presentare domanda di emersione?

La domanda di emersione può essere presentata dai datori di lavoro che, alla data del  9 agosto 2012, occupavano irregolarmente da almeno tre mesi (ovvero almeno dal 9 maggio 2012) e continuano ad occupare alla data di presentazione della domanda, lavoratori stranieri.
In particolare possono presentare la domanda:
-datori di lavoro italiani;
-datori di lavoro comunitari;
-datori di lavoro extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Nel novero dei datori di lavoro legittimati a presentare la dichiarazione di emersione sono ricompresi anche:
– datori di lavoro extracomunitari titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadino comunitario o titolari della carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino comunitario, ai sensi del d.lgs. n.30/2007;
– datori di lavoro extracomunitari che hanno presentato richiesta di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per  familiare di cittadino comunitario

3. Il datore di lavoro domestico deve necessariamente essere una persona fisica?

Il datore di lavoro domestico è di regola una persona fisica ma, in alcuni particolari casi, anche la persona giuridica può esservi assimilata. Infatti, alle comunità stabili, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale ed organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte, è riconosciuta la possibilità di assumere un lavoratore domestico in quanto le sue prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi domestici, caratteristiche della vita familiare.
Possono quindi essere datori di lavoro domestico:
– le comunità religiose
– le convivenze militari
– le case famiglia
– le comunità di recupero e/o assistenza disabili
– le comunità focolari
In tali casi il reddito del datore di lavoro non dovrà comunque essere inferiore ai 30.000 euro annui.

4. Chi non può presentare domanda di emersione?

Non possono accedere alla procedura di emersione i datori di lavoro condannati (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale),  negli ultimi cinque anni per reati connessi all’occupazione illegale di stranieri (articolo 22, comma 12 del D.lgs. n. 286/1998), all’intermediazione illecita ed allo sfruttamento lavorativo (articolo 603 bis codice penale), al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

La procedura è altresì preclusa ai quei datori di lavoro che in passato hanno avviato procedure di emersione o hanno fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro).

5. Può presentare domanda di emersione un datore di lavoro che ha in corso un procedimento penale o amministrativo per aver assunto un lavoratore privo del permesso di soggiorno  o per aver violato la vigente normativa di carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale sul lavoro?

Si, può presentare domanda di emersione anche un datore di lavoro che abbia già in corso un procedimento penale o amministrativo per violazione della suddetta normativa sul lavoro.

In tal caso, dal 9 agosto 2012 e fino alla conclusione del procedimento di emersione tali procedimenti resteranno sospesi (ad esclusione di quelli relativi alla violazione delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’articolo 12 del D.lgs. n. 286/1998).
Tale sospensione cessa nel caso in cui la dichiarazione di emersione non venga presentata nei termini previsti, ovvero venga archiviata o rigettata.

LAVORATORI

6. Chi può essere regolarizzato?

La domanda di emersione può essere presentata solo nei confronti di lavoratori stranieri presenti in Italia almeno dal 31 dicembre 2011.

Il lavoratore dovrà esibire quando verrà convocato dallo Sportello Unico per l’immigrazione la documentazione proveniente da organismi pubblici da cui risulti la sua presenza ininterrota in Italia almeno dalla data del 31 dicembre 2011.

7. Chi non  può essere regolarizzato?

La procedura di emersione non può essere avviata nei confronti di lavoratori stranieri che:

– risultano espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza (articolo 13, comma 1 e 2 lett.c) del D.gs. n. 286/1998) o per motivi di prevenzione del terrorismo;

– risultano segnalati anche a livello internazionale come non ammissibile in Italia;

– a prescindere da un provvedimento di espulsione, sono comunque considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano o di altro Stato dell’area Schengen.

Regolarizzazione preclusa, infine, anche nei confronti degli stranieri condannati (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale),  per uno dei reati per i quali l’articolo 380 del codice di procedura penale  prevede l’arresto obbligatorio in flagranza.
Non determina, invece, l’automatica esclusione dalla procedura di emersione un’eventuale condanna per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del codice di procedura penale, non essendo la condanna per tali reati da sola sufficiente ad esprimere un giudizio di pericolosità (v. sent. Corte Costituzionale n. 172 del 2 luglio 2012).

8. È possibile regolarizzare un cittadino comunitario?

No, la procedura di emersione può essere avviata esclusivamente nei confronti di cittadini extracomunitari.

9. È possibile procedere all’emersione nei confronti di uno straniero colpito da un provvedimento di espulsione o nei cui confronti è stato già avviato un procedimento per violazione delle norme sull’ingresso o il soggiorno?

Si, è possibile regolarizzare anche stranieri colpiti da un provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull’ingresso ed il soggiorno. Sono, invece, esclusi dalla regolarizzazione gli stranieri espulsi per motivi di ordine e sicurezza dello Stato o espulsi perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell’art.13, c. 2, lett c) del D.gs. n. 286/1998.

In tal caso a partire dal 9 agosto 2012 e fino alla conclusione del procedimento di emersione restano, inoltre, sospesi i procedimenti penali ed amministrativi già in corso nei confronti del lavoratore per violazione delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno in Italia. Tale sospensione cessa nel caso in cui la dichiarazione di emersione non venga presentata nei termini previsti, ovvero venga archiviata o rigettata.

10. È possibile procedere all’emersione nei confronti di un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante sul territorio nazionale?

La domanda di emersione può essere presentata dai datori di lavoro che occupano lavoratori stranieri comunque presenti sul territorio nazionale. Di conseguenza, tale istanza può essere presentata anche in favore di stranieri che, pur regolarmente presenti sul territorio nazionale, non potevano essere assunti in quanto privi del titolo di soggiorno che li abilitasse allo svolgimento di un’attività lavorativa (turismo, cure mediche, studio, motivi religiosi, etc.). Tale ipotesi comprende anche il caso di straniero con permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni e per il quale non sia stato richiesto nei termini il rinnovo.
La domanda può anche essere presentata nei confronti di soggetti autorizzati a permanere in Italia per un periodo temporale delimitato (ad esempio i minori titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 31 del T.U. immigrazione).

11. Quali rapporti di lavoro possono essere regolarizzati?

Possono essere regolarizzati solo i rapporti di lavoro a tempo pieno, ad eccezione del settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona dove è possibile regolarizzare anche rapporti di lavoro a tempo ridotto, purché non inferiore alle 20 ore settimanali, con la retribuzione prevista dal CCNL e, comunque, non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.
Per i rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato della durata di un anno – ai sensi della contrattazione collettiva – il numero minimo di giornate annue deve essere pari a 160, con garanzia occupazionale mensile minima di almeno 10 giornate (v. circ. Min. Lavoro n. 52/2002)

CAPACITÀ REDDITUALE

12. Quale è il reddito minimo che il datore di lavoro deve possedere per poter regolarizzare un lavoratore straniero?

Il decreto interministeriale del 29 agosto ha precisato le soglie di reddito necessarie per poter regolarizzare un lavoratore. In generale il reddito imponibile o il fatturato del datore di lavoro non deve essere inferiore a 30.000 euro annui. La prova di tale reddito dovrà risultare dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente.

Nel caso di dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico con funzione di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non  può essere inferiore a 20.000 euro annui se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000  euro annui in caso di nucleo familiare, inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.

La verifica di congruità del reddito e delle condizioni contrattuali applicate viene effettuata dalla Direzione Territoriale del Lavoro. Qualora venga presentata una dichiarazione di emersione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la congruità della capacità economica del datore di lavoro, rapportata al numero di richieste, è rimessa alla valutazione, sotto il profilo della sussistenza del requisito reddituale, della Direzione Territoriale del Lavoro.

Non si procede all’accertamento del reddito nell’ipotesi di datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza che effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore addetto alla sua assistenza. In tale ipotesi il datore di lavoro deve però essere già in possesso di certificazione di struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato con il SSN che attesti la limitazione dell’autosufficienza prima della presentazione dell’istanza.

13. Per la determinazione del reddito imponibile del datore di lavoro possono essere ricomprese anche altre fonti non soggette alla dichiarazione dei redditi?

Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CUD (es: assegno di invalidità). Tale reddito dovrà comunque essere certificato.
Per l’imprenditore agricolo (anche nelle ipotesi di datori di lavoro domestico titolari di reddito agricolo) è possibile fare riferimento non esclusivamente al reddito agrario, ma ad indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori ( v. lettera circ. min. lavoro del 11.2 2011)

14. Quale è l’importo da versare per poter accedere alla procedura di emersione?

La dichiarazione di emersione dovrà essere presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore regolarizzato.  Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”, che sarà possibile reperire presso gli sportelli bancari e gli uffici postali  o scaricare dai siti internet del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministro per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione, dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate. Il versamento potrà essere effettuato a partire dal 7 settembre 2012. Negli stessi siti sono reperibili i correlati codici tributo per il versamento (‘REDO’ per il lavoro domestico e ‘RESU’ per il lavoro subordinato) e le istruzioni per la compilazione del modello che dovrà contenere, oltre ai dati del datore di lavoro, anche il numero del passaporto, o di altro documento equipollente, del lavoratore.

Le somme versate a titolo forfetario non saranno restituire in caso di archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.

REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA, RETRIBUTIVA E FISCALE

15. Oltre al contributo forfettario di 1.000 euro è necessario procedere ad altri pagamenti?

Al contributo forfettario deve aggiungersi il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi. Nel caso di rapporti di lavoro instaurati da più di sei mesi  dovranno essere regolarizzate le somme dovute per l’intero periodo.

La circolare congiunta del 6 settembre 2012 ha specificato che la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo in base al CCNL riferibile all’attività svolta, deve essere oggetto di attestazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore da presentarsi all’atto della stipula del contratto di soggiorno.
Tali somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall’INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989.

Sempre all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico, il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver adempiuto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. La documentazione da produrre per i rapporti di lavoro agricolo e non agricolo è indicata all’art.5, comma 2, del decreto interministeriale del 29 agosto.

Inoltre, lo Sportello provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile.
Per i rapporti di lavoro domestico la dimostrazione del pagamento dei contributi dovuti sarà attestata mediante esibizione  di copie dei bollettini MAV utilizzati.

Il datore di lavoro dovrà, infine, attestare, anche mediante apposita autocertificazione, la regolarizzazione, ai fini fiscali, delle somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore per la durata del rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo  non inferiore a sei mesi. Si tratta delle ritenute, da versare entro il 16 novembre 2012, operate ai sensi della normativa di settore.

16. I datori di lavoro domestico con quali modalità possono procedere al pagamento dei contributi arretrati?
Come chiarito nella circolare dell’inps n. 113 del 14 settembre 2012, i datori di lavoro domestici, una volta inviato il modulo EM-DOM, non dovranno far altro che attendere l’arrivo a casa dei bollettini – MAV per il pagamento dei contributi arretrati. L’inps, infatti, provvederà all’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro,assegnando un codice provvisorio al rapporto di lavoro ed  un codice fiscale provvisorio al lavoratore (sempre che il lavoratore non ne abbia già uno).

I dati registrati saranno quelli inseriti nella dichiarazione di emersione presentata sia per i riferimenti anagrafici sia per quanto attiene al rapporto di lavoro relativamente a mansione, livello contrattuale e numero di ore lavorate. Non essendo esplicitamente dichiarata nella domanda di emersione la retribuzione, sarà preso a riferimento il minimo contrattuale corrispondente al livello dichiarato. Nel caso in cui il minimo contrattuale, per le ore lavorate indicate, non raggiungesse il minimo previsto per l’assegno sociale – per l’anno 2012 di € 429,00 mensili – la retribuzione oraria sarà determinata in modo da rispettare detto minimo.

L’Inps provvederà quindi, appena iscritto il rapporto di lavoro, all’invio al recapito del datore di lavoro dei Mav per il pagamento dei contributi, precalcolati in base ai dati determinati come sopra esposto.
Per i rapporti di lavoro derivanti da emersione è ammesso il versamento solo tramite MAV, da pagare presso lo sportello bancario o postale.

Nel caso in cui il datore di lavoro voglia specificare che la data d’inizio del rapporto lavorativo sia antecedente al 9 maggio 2012, potrà farlo variando la data di inizio o dal sito ufficiale dell’Inps seguendo il percorso ServiziOnline o telefonando al Contact Center 803.164. Avvenuta l’iscrizione definitiva, fermi restando i limiti di prescrizione quinquennale, i periodi di lavoro antecedenti al 9 maggio dovranno essere dichiarati compilando il mod. LD15.

All’atto della convocazione presso lo sportello unico per l’immigrazione, per dimostrare la regolarità contributiva, il datore di lavoro dovrà quindi esibire i MAV regolarmente pagati, accompagnati dalla parte a disposizione del datore di lavoro in cui sono riportati i dati che hanno determinato l’importo, relativi al pagamento dei contributi dall’inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto. Fino alla data di convocazione davanti allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, i datori di lavoro saranno, infatti, tenuti a versare i contributi dovuti per i periodi successivi al mese di ottobre 2012 nei termini previsti dalla legge.

Si ricorda  che i contributi per lavoro domestico si pagano trimestralmente con i seguenti termini:
1°trimestre (gennaio-febbraio-marzo) dal 1° al 10 aprile
2°trimestre (aprile-maggio-giugno) dal 1° al 10 luglio
3°trimestre (luglio-agosto-settembre) dal 1° al 10 ottobre
4°trimestre (ottobre-novembre-dicembre) dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo.

17. Con quali modalità le aziende possono procedere al pagamento dei contributi arretrati ?
Come chiarito nella circolare dell’inps n. 113 del 14 settembre 2012, le aziende una volta effettuato l’invio telematico del modello EM-SUB, dovranno provvedere a richiedere l’apertura di una apposita posizione contributiva che verrà contraddistinta dal codice “5W”. Al ricevimento di tale posizione i datori di lavoro dovranno provvedere all’invio dei flussi Uniemens/Dmag per i periodi oggetto di emersione , quindi, a pagare, tramite il modello F24 i contributi dovuti nel rispetto delle scadenze fiscali.
Copia delle denunce mensili Uniemens (o delle denunce trimestrali DMAG, in caso di aziende agricole)  dovranno essere presentate dal datore di lavoro al momento della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

PROCEDURA SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

18. Cosa succede successivamente alla presentazione della domanda di emersione?

Lo Sportello Unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della competente Direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. All’atto della convocazione lo Sportello Unico procede tra l’altro alla verifica:
– dell’avvenuto versamento del contributo forfetario di 1000 euro, mediante esibizione della ricevuta da parte del datore di lavoro;
– della documentazione attestante la presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011, proveniente da organismi pubblici;
– della regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve anche agli obblighi di comunicazione obbligatoria di assunzione del lavoratore al Centro per l’Impiego, Direzioni Territoriali e Inps per quanto riguarda il lavoro domestico. 
La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione.
Nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione, di documentazione insufficiente, sarà richiesta, eventualmente, un’integrazione, fissando una nuova data di  convocazione. Nel caso di assenza della documentazione integrativa richiesta, si procederà al rigetto dell’istanza.
La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento.

19. Può essere espulso uno straniero nei cui confronti è stata presentata una dichiarazione di emersione?
No, in attesa della definizione del procedimento di emersione lo straniero non può essere espulso, ad eccezione dei casi di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza (articolo 13, comma 1 e 2 lett.c) del D.gs. n. 286/1998) o per motivi di prevenzione del terrorismo.

20. Se la dichiarazione di emersione è accolta, si è comunque perseguibili per gli illeciti commessi?
No, l’esito positivo del procedimento di emersione comporta per il datore di lavoro e per il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni commesse. Le questure provvederanno in automatico e senza la necessità di adottare un atto formale, alla revoca di eventuali provvedimenti di espulsione già adottati. 
In ogni caso, anche in caso di esito negativo del procedimento di emersione, verranno archiviati i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l’esito negativo derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro. Per quanto riguarda il lavoratore, invece, l’esito negativo comporterà l’attivazione delle procedure per l’eventuale allontanamento, previa attenta valutazione della singola posizione (v. circ. Interno del 12 settembre 2012)

21. In caso di esito favorevole della procedura di emersione, il lavoratore oltre a richiedere il permesso di soggiorno, dovrà anche firmare l’accordo di integrazione?
No, i lavoratori stranieri che richiedono il permesso di soggiorno in seguito all’esito favorevole della procedura di emersione non sono tenuti a stipulare l’accordo di integrazione, essendo tale adempimento previsto solo per gli stranieri che hanno fatto il primo ingresso in Italia a partire dal 10 marzo 2012, mentre i beneficiari dell’emersione devono trovarsi in Italia già dal 31 dicembre 2011.
Nessuna deroga invece per il contributo economico richiesto per il  rilascio del permesso di soggiorno (€ 80.00 o € 100,00, a seconda della durata del permesso) da richiedere tramite Poste dopo avere sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico.

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]
Exit mobile version