MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 14 settembre 2015. Determinazione dell’importo delle spese a carico dei soggetti
richiedenti il nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri.
(GU n.220 del 22-9-2015)
IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’INTERNO
e
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente “Norme sui passaporti” che
all’art. 21 stabilisce che “Possono essere rilasciati e rinnovati
passaporti speciali, lasciapassare ed altri consimili documenti,
equipollenti al passaporto, in favore di stranieri e di apolidi,
quando cio’ sia previsto da accordi internazionali”;
Visto l’art. 7-vicies ter, lettera c), del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio del
passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del
Consiglio del 13 dicembre 2004;
Visto l’art. 7-vicies quater della medesimo decreto-legge n.
7/2005, come modificato dall’art. 1, comma 1305, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, che, tra l’altro:
pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un
importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e
spedizione del documento, nonche’ per la manutenzione necessaria
all’espletamento dei servizi connessi;
prevede che l’importo e le modalita’ di riscossione dei documenti
elettronici sono determinati con decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il
Ministro per le riforme e le innovazioni della Pubblica
Amministrazione;
Visto l’art. 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che
ha inserito il comma 10-bis all’art. 2 della legge 13 luglio 1966, n.
559, stabilendo che: “sono considerati carte valori i prodotti,
individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti
requisiti:
sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o
di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni,
certificazioni, abilitazioni, documenti di identita’ e
riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore
fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro
emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte
filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con
elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle
relative infrastrutture, di assicurare un’idonea protezione dalle
contraffazioni e dalle falsificazioni”;
Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante “Istituzione e
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, e, in particolare,
l’art. 10;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante “Nuovo ordinamento
dell’Istituto Poligrafico dello Stato” e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia di
riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della
sua trasformazione in societa’ per azioni a norma degli articoli 11 e
14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 244, del 17 ottobre
2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a
decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 e’ stato trasformato in
S.p.A.;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data
4 agosto 2003, recante “Istruzioni per la disciplina dei servizi di
vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori” e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 23 giugno
2009, n. 303/014, recante “Disposizioni relative al modello e alle
caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico”;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 23 marzo
2010, n. 303/13, recante “Disposizioni in materia di libretti di
passaporto ordinario”;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre
2013, recante “Individuazione delle carte valori ai sensi dell’art.
2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e
successive modificazioni”;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale del 7 maggio 2015, pubblicato nella G.U.
n. 111 del 15 maggio 2015, con il quale sono state stabilite le
“Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici dei documenti di
viaggio di apolidi, rifugiati e stranieri”;
Vista la nota del MAECI n. 01534482015 del 15 luglio 2015 con la
quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale ha, tra l’altro, comunicato quanto segue:
la Commissione europea ha chiuso negativamente nei confronti
dell’Italia lo EU Pilot 6951/14 Home contestando il mancato
adeguamento dei documenti di viaggio rilasciati a stranieri, apolidi
e rifugiati alle caratteristiche di sicurezza e agli elementi
biometrici previsti per i passaporti rilasciati a cittadini, per cui
occorre procedere all’emissione di documenti di viaggio elettronici
anche per stranieri, apolidi e rifugiati;
ai sensi del Regolamento CE n. 2252/2004, relativo alle
caratteristiche di sicurezza dei passaporti e dei documenti di
viaggio rilasciati dagli Stati membri, dell’art. 21 della legge n.
1185/1967, dell’art. 7-vicies ter e 7-vicies quater, del
decreto-legge n. 7/2005, “ai documenti de quibus deve essere
applicata la normativa prevista per il passaporto elettronico”;
Vista la nota n. 5007-2/A2014-003108/IX del 24 luglio 2015 con la
quale il Ministero dell’Interno, con riferimento a quanto
rappresentato con la suddetta nota dal Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale in data 15 luglio 2015, ha
comunicato di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da
formulare;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro per la
Pubblica amministrazione e l’innovazione, del 20 maggio 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2010,
recante “Determinazione dell’importo delle spese a carico dei
soggetti richiedenti il nuovo passaporto ordinario elettronico”;
Vista la Convenzione stipulata in data 25 marzo 2009 tra il
Ministero dell’economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. per
la gestione degli incassi dei corrispettivi dovuti per il rilascio
dei passaporti elettronici, la quale riconosce, tra l’altro, a Poste
Italiane S.p.A., per la prestazione del servizio, un corrispettivo
pari a euro 0,50, esente da I.V.A. ai sensi dell’art. 10, comma 1 del
D.P.R. n. 633/1972, per ciascun richiedente il passaporto
elettronico. Il pagamento della citata somma di euro 0,50 e’
ricompreso nell’importo versato dal richiedente al netto della
commissione ordinaria per il pagamento dei bollettini postali;
Visto il verbale n. 4 del 3 agosto 2015 della Commissione per la
determinazione dei prezzi delle forniture eseguite dall’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., istituita, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione del decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 5 febbraio 2001, concernente, tra l’altro,
l’approvazione, da parte della predetta Commissione, del prezzo del
documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri
nella misura unitaria di euro 34,20 (IVA esclusa), a copertura dei
costi per la loro produzione e per la fornitura delle infrastrutture
e dei servizi per la loro personalizzazione e diffusione sull’intero
territorio nazionale e delle relative attrezzature hardware e
software necessarie per le postazioni di rilascio e controllo;
Considerato che, ai sensi dell’art. 7-vicies quater, comma 6, del
decreto-legge n. 7/2005, e’ escluso qualsiasi onere a carico della
finanza pubblica e quindi anche il costo dei servizi che Poste
italiane S.p.A. dovra’ fornire in base alla menzionata Convenzione
non dovra’ gravare sull’erario;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dall’entrata in esercizio del nuovo documento di
viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri l’importo da
porre a carico dei soggetti richiedenti, e’ determinato in euro 34,20
(trentaquattro/20), al netto dell’I.V.A..
2. All’importo complessivo di cui al comma 1, maggiorato
dell’I.V.A. nella misura tempo per tempo vigente, va aggiunta la
commissione di euro 0,50, esente dall’I.V.A., prevista dalla
Convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e Poste
italiane S.p.A. citata in premessa.
Art. 2
1. Gli importi di cui all’art. 1 sono riscossi all’atto della
presentazione della richiesta del documento di viaggio elettronico
per apolidi, rifugiati e stranieri, mediante versamento sul conto
corrente postale n. 67422808 intestato al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento del Tesoro.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti Organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 14 settembre 2015
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro dell’interno
Alfano
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze registro n. 1,
foglio n. 2882