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Cassazione Sentenza del 29 Maggio 2009 le donne straniere hanno gli stessi diritti degli uomini.

Cassazione Sentenza del 29 Maggio 2009 le donne straniere hanno gli stessi diritti degli uomini.
Cassazione Sentenza n. 22700 del 29 maggio 2009 le donne straniere hanno gli stessi diritti degli uomini
Nel caso di specie, il Tribunale di lecco aveva condannato un cittadino marocchino per aver sottoposto la moglie a continue violenze ritenendolo, perciò, colpevole del reato previsto dall’articolo 572 del codice penale relativo a maltrattamenti in famiglia.
Avverso la Sentenza, il difensore dell’imputato proponeva appello chiedendone  l’assoluzione.
La Corte d’appello di Milano riteneva l’imputato colpevole del reato previsto dall’articolo 572 del codice penale e contro tale decisione veniva proposto ricorso in Cassazione.
La Corte di Cassazione ha, tuttavia, confermato la condanna nei confronti del cittadino marocchino per aver sottoposto a continue violenze la moglie, anche se lei in aula aveva ritrattato tutto.  
“Tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato sono tenuti ad osservare la legge italiana”. Ma non solo. La rilevanza della disciplina e le ragioni di carattere generale su cui si fonda escludono che possa esservi apportata qualsiasi deroga non espressamente prevista dal diritto pubblico interno o dal territorio internazionale e implicano che le tradizioni etico-sociali di coloro che sono presenti nel territorio dello Stato, di natura essenzialmente consuetudinaria, benché nel complesso di indiscusso valore culturale, possano essere praticate solo fuori dall’ambito di operatività della norma penale. Il principio assume particolare valore morale e sociale allorché la tutela riguardi la famiglia che la legge fondamentale dello Stato riconosce quale società naturale, ordinata sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, uguaglianza che costituisce pertanto un valore garantito, in quanto inserito in un ordinamento incentrato sulla dignità della persona umana e sul rispetto e la garanzia dei diritti insopprimibili a lei spettanti”.

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