Cassazione: anche allo straniero irregolare si applica il reato di mancata esibizione dei documenti di identità.
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribaltato completamente una sentenza di assoluzione del Tribunale di Venezia nei confronti di un cittadino straniero che era stato fermato e non aveva mostrato i documenti.Il Tribunale, infatti, aveva stabilito che non si poteva contestare il reato di mancata esibizione dei documenti allo straniero, in quanto aveva dichiarato di non averne uno valido .Pertanto allo straniero, oltre al reato di ricettazione e vendita di merce contraffatta, era stato anche contestato il reato previsto dall’articolo 6 del Testo Unico sull’Immigrazione,. L’articolo, infatti, prevede che “lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, e’ punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000.Il Tribunale di Venezia aveva ritenuto che la contravvenzione prevista dall’articolo 6, terzo comma, del decreto legislativo 286/1998, vuole sanzionare la mancata esibizione dei documenti di identificazione personale solo di chi soggiorna regolarmente in Italia “per favorire i controlli degli immigrati regolari, mentre sarebbe stato incongruo e contraddittorio sanzionare penalmente la mancata esibizione di un documento di identità da parte di immigrati clandestini essendo interesse precipuo dello Stato provvedere alla loro immediata espulsione”. Per questi motivi il Tribunale di Venezia aveva pronunciato sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.La Cassazione ha poi ribaltato tale decisione affermando che” incorre nel reato di cui all’art 6 comma 3 del decreto legislativo 286/1998, anche lo straniero non in regola con le norme sul soggiorno, il quale è tenuto anche lui in ogni caso ad esibire un documento di identificazione, a nulla rilevando che egli non ne sia in possesso per non essersene preventivamente munito”.La Cassazione ha citato, inoltre, la sentenza n. 45801 del 2003, che aveva chiarito che “il dettato letterale della norma, la sua ratio e la previsione dell’interesse tutelato, i precedenti storici, la conclusiva evincibile intenzione del legislatore, inducono a ritenere che destinatario della norma di cui all’art. 6.3 D. Lgs.vo n. 286/1988, e quindi soggetto attivo del reato ivi previsto, è lo straniero in genere, quindi anche lo straniero che abbia fatto illegale ingresso nel territorio dello Stato’ aggiungendo che il reato in questione si concretizza ove non sussista giustificato motivo che legittimi la mancata esibizione di un documento d’identificazione indicato dalla norma e che lo straniero soggiornante in Italia ha, solo per tale rapporto fisico col territorio nazionale, a prescindere dal suo status di immigrato regolare o meno, l’obbligo di munirsi di uno di tali documenti e di esibirlo a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza”.
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