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Condanna per reati inerenti gli stupefacenti. Niente permesso di soggiorno.

TAR Perugia. Sentenza n° 201300092 del 18/02/2013 – Lo straniero condannato per reati legati alla detenzione e trasporto illegale di sostanze stupefacenti non può ottenere il permesso di soggiorno. Inoltre, non è necessario che la Questura emetta un ulteriore giudizio sulla pericolosità sociale della persona per motivare il diniego.

Con la sentenza n° 201300092 del 18/02/2013, il Tar Umbria ha respinto il ricorso presentato dalla cittadina extracomunitaria in merito al provvedimento di rigetto, emesso dalla Questura, sulla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. Il ricorso si appellava alla mancata valutazione, da parte dell’ufficio di polizia, in merito alla pericolosità sociale della straniera, nonostante le condanne penali esistenti a suo carico per reati di droga. Nel caso in esame, i giudici hanno ribadito che, lo straniero condannato per reati inerenti gli stupefacenti, anche in maniera non definitiva, non può ottenere il rilascio del titolo di soggiorno. Infatti, la particolare gravità di questo tipo di condanne è di per sé un elemento ostativo per il rilascio del soggiorno, fatto che non lascia spazio a valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione (art. 4, comma 3, d.lgs. 286/98, modificato dalla L. 189/2002).

 

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