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Consiglio di Stato. Diniego di conversione permesso di studio in lavoro subordinato.

Sentenza n° 201302814 del 17 maggio 2013 (depositata il 23 maggio 2013) – Se il permesso di soggiorno per studio è scaduto non si può richiedere la conversione, neanche nel caso in cui lo straniero sia in possesso dei cedolini postali.

Nella fattispecie, il permesso di soggiorno per studio del cittadino straniero era scaduto 15 giorni prima di presentare la richiesta per la conversione del soggiorno per motivi di lavoro subordinato.  L’appellante sosteneva che sebbene il suo permesso di soggiorno risultava scaduto al momento della richiesta della conversione, egli era in possesso dei cedolini postali visto che aveva fatto la richiesta di conversione per un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, il quale fu posteriormente rifiutato dalla Questura per mancanza dei requisiti.

I giudici, dando ragione sia alla Prefettura che al Tar che avevano già rigettato la pratica di conversione, hanno rifiutato la tesi presentata dallo straniero. Il loro giudizio si basa sul fatto che sebbene la richiesta di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno prima della scadenza dell’originario documento determina una sorta di proroga del soggiorno stesso, senza che si possa considerare lo straniero clandestino, e quindi non può essere né perseguito né espulso finché le Autorità non hanno verificato l’effettiva sussistenza dei requisiti per l’emissione o diniego del soggiorno, tale proroga non può essere equiparata in pieno al vero permesso di soggiorno. Tuttavia, se l’accoglimento tardivo dell’istanza dipendesse dalla Pubblica Amministrazione, allora si potrebbe considerare che la stessa abbia un effetto retroattivo sanando tutte le irregolarità, con il presupposto che ci siano tutti i requisiti richiesti per la procedura.

Infine, visto che nel caso di studio, lo straniero, oltre a non richiedere il rinnovo del permesso per motivi di studio, forse per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, ha presentato due domande di conversione ben distinte e autonome fra di loro (una per lavoro autonomo e una per lavoro subordinato) motivo per il quale la pendenza della prima non poteva anticipare gli effetti della seconda e quindi non si poteva considerare che lo straniero era in possesso di un “valido titolo di soggiorno” quando ha presentato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in un permesso per lavoro subordinato, come previsto dall’art. 14 D.P.R. 394/99.

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