Con la sentenza n. 201305959 il Consiglio di Stato ha chiarito che, nel caso di respingimento del lavoratore che voleva entrare in Italia a seguito di un visto di lavoro subordinato, il datore di lavoro non può presentare la richiesta di appello al diniego d’ingresso dello straniero nel territorio italiano.
L’appello al respingimento deve essere presentato dallo straniero interessato dinanzi il giudicio ordinario. Il datore di lavoro non ha colpa se gli atti amministrativi da lui richiesti risultano aver seguito un iter amministrativo favorevole e, dunque, il respingimento è dovuto a cause a lui estranee.