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Consiglio di Stato. Sentenza n° 201205094 del 25 settembre 2012 – Diniego del rinnovo di permesso di soggiorno per mancanza di sufficienti mezzi economici

Con la sentenza n° 201205094 del 25 settembre 2012, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione presa dal T.A.R. Brescia in merito al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno da parte della Questura per redditi insufficienti.

 

 

Nel presente caso il cittadino extra UE ha presentato ricorso al TAR Brescia (successivamente rifiutato con sentenza n°  201201260 del 2 luglio 2012) poiché la Questura competente aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno basandosi sulla documentazione dell’attività lavorativa presentata dal richiedente. Dai documenti allegati risultava che negli ultimi tre anni aveva lavorato per brevissimi e discontinui periodi, guadagnando un reddito inferiore all’importo dell’assegno sociale annuo. La Questura aveva ritenuto la richiesta inammissibile ai sensi dell’art. 4, comma 3 del d.lgs 286/98 che prevede l’obbligo di essere in possesso di documentazione idonea a motivare l’ingresso e il soggiorno in Italia, nonché la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno. Per di più non era possibile nemmeno rilasciare un permesso di soggiorno in attesa occupazione (non rinnovabile ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 394/99) in quanto lo straniero ne aveva già usufruito in precedenza.

Il Consiglio di Stato ha confermato così la sentenza già emessa dal T.A.R. poiché lo straniero che non dispone di un reddito sufficiente non può vedersi rinnovato il permesso di soggiorno né tanto meno può tenersi conto di redditi proventi da fonte “non lecite”.

 

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