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Consiglio di Stato. Sentenza n° 201300604 – Senza la revoca del decreto di espulsione, lo straniero non può ottenere il permesso di soggiorno anche se rientra in Italia con un regolare visto e nulla osta.

Il cittadino extracomunitario aveva fatto ingresso in Italia il 2 settembre 2007 con visto per lavoro, anche se nell’ottobre del 2002 era stato espulso. Alla sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la Questura aveva risposto con un diniego proprio a causa del precedente provvedimento di espulsione che prevedeva un divieto di rientro in Italia per dieci anni.

Il cittadino extracomunitario si era così rivolto al Tar del Lazio che aveva confermato il rifiuto della Questura sulla base delle stesse motivazioni.

Anche il Consiglio di Stato, interessato all’appello, ha respinto il ricorso del cittadino extracomunitario basandosi sul fatto che, mancando “la speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno”, il cittadino espulso non può rientrare nel territorio italiano, anche se munito di regolare visto di ingresso.

Secondo il Consiglio di Stato,  “la circostanza che l’interessato si fosse legittimamente procurato un contratto di lavoro era senza dubbio un serio motivo per chiedere la “speciale autorizzazione”, ma il rilascio di quest’ultima non era un atto dovuto e in mancanza la Questura era vincolata a negare il permesso di soggiorno”. La Questura, inoltre, non avrebbe mai potuto sostituirsi al Ministero dell’Interno e revocare automaticamente l’espulsione, facoltà prevista dalla legge solo in capo al Ministero stesso.

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