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Consiglio Stato 17 feb 2009 Diniego carta soggiorno non è mera conseguenza diniego rinnovo permesso

Consiglio di Stato – VI Sezione  – Sentenza n. 896 del 17 febbraio 2009 Diniego carta soggiorno non è mera conseguenza del diniego permesso soggiorno.
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello avverso il provvedimento di diniego di carta di soggiorno come mera conseguenza del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in ragione delle condanne riportate dall’interessato. In realtà l’art. 9 d.lgs. n. 286 del 1998, mod. dall’art. 9 legge n. 189 del 2002, anche nel testo vigente all’epoca dell’emissione del provvedimento impugnato (e quindi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, che impone la considerazione della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero), subordina il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo (ex carta di soggiorno) a condizioni parzialmente diverse da quelle alle quali è ancorato il comune permesso di soggiorno. Se, infatti, per quest’ultima fattispecie, l’art. 26, comma 7-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall’art. 21 comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede che “la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”, un tale automatismo non è previsto dalla specifica disposizione relativa al rilascio della carta per soggiornanti di lungo periodo, vale a dire, come detto, l’art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 286. Del resto, ove fosse interpretato nel senso impeditivo del rilascio anche di quest’ultimo permesso, il citato art. 26 comma 7 bis sarebbe sospettabile di infrazione dell’art. 3 della Costituzione, dato che la situazione di chi è presente nel territorio dello Stato da lungo periodo non è assimilabile a quella di chi entra per la prima volta in Italia, o chiede il rinnovo del comune permesso di soggiorno, e quindi richiede un trattamento differenziato.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.896/09
Reg.Dec.
N. 9021 Reg.Ric.
ANNO   2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 9021/2007, proposto da NDAW MODOU rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandra Ballerini, Marco Vano e Raffaella Multedo con domicilio eletto in Roma, Via dell’Universita n.11, presso Francesco Fabbri
contro
QUESTURA DI GENOVA e MINISTERO DELL’INTERNO, non costituitisi;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale LIGURIA – GENOVA: SEZIONE II n.1253/2006, resa tra le parti;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 02 Dicembre 2008, relatore il Consigliere Roberta Vigotti;
Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il signor Ndaw Modou, presente in Italia dal 1993 e titolare di permesso di soggiorno valido fino al 31 ottobre 2005, impugna la sentenza con la quale il TAR della Liguria ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del diniego di rinnovo del permesso e della carta di soggiorno, per ottenere i quali aveva presentato domande il 15 novembre 2005.
L’appello deve essere accolto, poiché, come denuncia il ricorrente, il TAR ha ritenuto che i medesimi presupposti siano necessari per il rilascio di entrambi i titoli richiesti.
La sentenza impugnata, infatti, dopo aver respinto le doglianze relative al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno a ragione delle condanne riportate dall’interessato, ha giudicato che il diniego della carta di soggiorno ne fosse mera conseguenza.
Tale conclusione è errata.
L’art. 9 d.lgs. n. 286 del 1998, mod. dall’art. 9 legge n. 189 del 2002, anche nel testo vigente all’epoca dell’emissione del provvedimento impugnato (e quindi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, che impone la considerazione della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero), subordina il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo (ex carta di soggiorno) a condizioni parzialmente diverse da quelle alle quali è ancorato il comune permesso di soggiorno.
Se, infatti, per quest’ultima fattispecie, l’art. 26, comma 7-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall’art. 21 comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede che “la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”, un tale automatismo non è previsto dalla specifica disposizione relativa al rilascio della carta per soggiornanti di lungo periodo, vale a dire, come detto, l’art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 286.
Del resto, ove fosse interpretato nel senso impeditivo del rilascio anche di quest’ultimo permesso, il citato art. 26 comma 7 bis sarebbe sospettabile di infrazione dell’art. 3 della Costituzione, dato che la situazione di chi è presente nel territorio dello Stato da lungo periodo non è assimilabile a quella di chi entra per la prima volta in Italia, o chiede il rinnovo del comune permesso di soggiorno, e quindi richiede un trattamento differenziato.
Inoltre, anche prima del recepimento avvenuto con d.lgs. n. 3 del 2007, la direttiva CE 2003/109 CE, entrata in vigore il 23 gennaio 2006, imponeva che l’Amministrazione, nel rispondere alla domanda di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo, tenesse conto della specifica condizione del richiedente, alla luce di un complesso di valutazioni che non prevedevano alcun automatismo.
E comunque il reato di cui all’art. 474 cod. pen. (commercio di prodotti con segni falsi) per il quale è stato condannato il ricorrente, secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, non rientra tra quelli considerati dall’art. 380 cod. proc. pen. o tra quelli dolosi di cui al successivo art. 381, fattispecie che l’art. 9 citato (nel testo antecedente alla modifica ad opera del d.lgs. n. 3 del 2007) assume come impeditive al rilascio del permesso in discorso.
In conclusione, l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento del provvedimento oggetto del ricorso di primo grado.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, per giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento oggetto del giudizio, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 2/12/2008 e il 17/12/2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo   Presidente
Luciano Barra Caracciolo  Consigliere
Domenico Cafini   Consigliere
Roberto Chieppa   Consigliere
Roberta Vigotti   Consigliere, Est.

Presidente
GIUSEPPE BARBAGALLO
Consigliere       Segretario
ROBERTA VIGOTTI    VITTORIO ZOFFOLI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/02/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero………………………………………………………………………………….

a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

      Il Direttore della Segreteria

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