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Consiglio Stato 24 feb 2009 Pericolosità sociale straniero desumibile condotta procedimento penale

Consiglio di Stato – VI Sezione  – Sentenza n. 1081 del 24 febbraio 2009 Pericolosità sociale straniero desumibile da condotta del procedimento penale.
E’ legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato su un giudizio di pericolosità sociale del richiedente, desunto da un fatto oggetto di un procedimento penale. Il giudice di primo grado ha ritenuto che da tale fatto e dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emergessero sufficienti elementi per ritenere sussistente la pericolosità sociale del ricorrente e, conseguentemente, per negare il rinnovo del permesso di soggiorno. Con l’impugnato provvedimento il Questore di Padova non si è limitato a richiamare la pendenza di un procedimento penale, concluso con sentenza di patteggiamento, ma ha fatto diretto riferimento ai fatti, oggetto di quel processo, per giustificare il giudizio di pericolosità sociale. In particolare, sono state richiamate le modalità del fatto (gravi lesioni personali causate ad un parente con un coltello da cucina) e i futili motivi che lo hanno determinato, per poi desumere che il cittadino extracomunitario sia socialmente pericoloso. Il giudizio di pericolosità del ricorrente è tratto correttamente da un fatto che, benché unico, risulta essere di particolare gravità ed obiettivamente idoneo a supportare il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1081/09
Reg.Dec.
N. 6780 Reg.Ric.
ANNO   2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da Derke Zhemil, rappresentato e difeso dall’avv.to Sergio Tognon, ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Massimo Boggia, in Roma, viale delle Milizie, n. 38;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Padova, in persona del Questore pro tempore, Prefettura di Padova, in persona del Prefetto pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione III, n. 259/04 pubblicata il 13-2-2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 20-1-2009 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Udito l’avv. dello Stato Borgo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O    E    D I R I T T O
1. Con l’impugnata sentenza il Tar per il Veneto ha respinto il ricorso proposto dal cittadino extracomunitario Derke Zhemil avverso il provvedimento del Questore di Padova del 4 luglio 2003 di diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Derke Zhemil ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.
Il Ministero dell’interno e la Prefettura di Padova si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, impugnato in primo grado, è stato fondato su un giudizio di pericolosità sociale del richiedente, desunto da un fatto oggetto di un procedimento penale.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che da tale fatto e dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emergessero sufficienti elementi per ritenere sussistente la pericolosità sociale del ricorrente e, conseguentemente, per negare il rinnovo del permesso di soggiorno.
L’appellante contesta l’insufficiente motivazione della sentenza di primo grado e sostiene che i richiamati elementi siano inidonei a fondare la valutazione di pericolosità sociale al fine di negare il rinnovo del permesso di soggiorno.
Vengono dedotti i vizi della carenza di motivazione dell’impugnato provvedimento, dell’eccesso di potere e si sostiene che sussistevano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno.
Le censure proposte con il ricorso in appello, che possono essere esaminate congiuntamente, sono prive di fondamento.
Innanzitutto, l’effetto devolutivo del ricorso in appello fa perdere di rilievo la contestazione della sinteticità della motivazione della sentenza di primo grado, emessa in forma semplificata, potendo ogni aspetto non trattato essere esaminato in questa sede.
Passando al merito delle censure, si rileva che con l’impugnato provvedimento il Questore di Padova non si è limitato a richiamare la pendenza di un procedimento penale, concluso con sentenza di patteggiamento, ma ha fatto diretto riferimento ai fatti, oggetto di quel processo, per giustificare il giudizio di pericolosità sociale.
In particolare, sono state richiamate le modalità del fatto (gravi lesioni personali causate ad un parente con un coltello da cucina) e i futili motivi che lo hanno determinato, per poi desumere che il cittadino extracomunitario sia socialmente pericoloso.
L’impugnato provvedimento è, quindi, adeguatamente motivato ed in alcun modo viziato da eccesso di potere.
Il giudizio di pericolosità del ricorrente è tratto correttamente da un fatto che, benché unico, risulta essere di particolare gravità ed obiettivamente idoneo a supportare il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.
Tale giudizio non viene scalfito dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, fondata anzi sulla conferma dei fatti, sulla corretta qualificazione giuridica degli stessi e sulla fondatezza dell’ipotesi accusatoria.
Alcun rilievo assume la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, fondati su presupposti diversi da quelli da valutare in sede di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, come del resto ritenuto anche dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., n. 148/2008, secondo cui il fatto che la prognosi favorevole in merito all’astensione del condannato, nel tempo stabilito dalla legge, dalla commissione di ulteriori reati sia condotta, ai fini della concessione del beneficio della sospensione della pena, con criteri diversi da quelli che presiedono al giudizio di indesiderabilità dello straniero nel territorio italiano, non può considerarsi, di per sé, in contrasto con il principio di razionalità-equità, attesa la non coincidenza delle due suddette valutazioni).
3. In conclusione, l’appello deve, quindi, essere respinto.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 20-1-2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Claudio Varrone     Presidente
Maurizio Meschino     Consigliere
Roberto Chieppa     Consigliere Est.
Michele Corradino     Consigliere
Roberto Giovagnoli     Consigliere

Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere       Segretario
ROBERTO CHIEPPA    GLAUCO SIMONINI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/02/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero………………………………………………………………………………….

a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

      Il Direttore della Segreteria

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