CORTE DI CASSAZIONE Sez. I Sent. N. 29728 del 2007
Favoreggiamento immigrazione clandestina -Cittadini rumeni – Adesione della Romania all’U.E. – abolitio criminis
Il delitto previsto dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 286/98 (favoreggiamento dell’immigrazione clandestina) è reato di pericolo che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire l’ingresso in altro Stato, senza che abbia alcuna rilevanza la durata della permanenza o la destinazione finale, a meno che non risulti provato che lo straniero clandestino sia diretto al proprio paese di origine. Il fatto che gli atti siano stati commessi ai danni di cittadini rumeni, prima della ratifica del Trattato di adesione della Romania all’Unione Europea non fa venir meno il disvalore della condotta a seguito del successivo ingresso della Romania nell’Unione Europea. L’ingresso della Romania in Europa, ed il conseguente mutamento di status dei cittadini rumeni, non comporta infatti il venir meno della fattispecie incriminatrice che esiste sempre, perché non si tratta di successione di norme penali ma di successione norme extrapenali e non vi è dunque alcuna “abolitio criminis