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Corte Cassaz SU 16 gennaio 2008 perseguibilità rumeni espulsi prima dell’ingresso in UE

Sentenza Corte di Cassazione n.  2451/08 sez. unite del  16 Gennaio 2008   perseguibili i rumeni espulsi dall’Italia prima che la Romania entrasse nell’Ue

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I Giudici delle sezioni unite della Corte di Cassazione, hanno deciso che i reati commessi dai cittadini romeni prima dell’entrata della Romania in Europa non devono essere aboliti. In particolare con riferimento al reato ex art. 14, co. 5 ter, D.Lgs. n. 286/98, hanno sostenuto che i cittadini rumeni, ai fini penali, non vadano trattati come se fossero sempre stati cittadini dell’Unione e quindi sono punibili per quei reati commessi quando essi per il nostro ordinamento erano ancora extracomunitari


REPUBBLICA  ITALIANA

                                                            IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER  L’EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

SEZIONE I

 

Registro Sentenze: 165/2008

                                                                         Registro Generale:            1483/2007

 

 

nelle persone dei Signori:

 

CALOGERO PISCITELLO Presidente  

GIORGIO CALDERONI Cons. , relatore

SERGIO FINA Cons.           

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

Ex art.9 legge 205/2000

 

nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2008

 

Visto il ricorso 1483/2007  proposto da:

 

MEHDIU SERJAN

 

rappresentato e difeso da:

DONELLI AVV. LUCA

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA SAN GERVASIO,1

presso

REGGIANI STUFLER AVV. GIUSEPPE 

 

contro

 

MINISTRO DELL’INTERNO   

 

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RENI 4

presso la sua sede;

 

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento Cat. A.1/Imm. n.179/07 emesso dalla Questura della Provincia di Ravenna il 12.11.2007, recante il rigetto della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata il 2.10.2006;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO dell’INTERNO

 

Udito il relatore Cons. GIORGIO CALDERONI;

Uditi, alla Camera di Consiglio del 171.2008, gli Avvocati – presenti come risulta dal verbale d’udienza – anche in ordine all’eventualità dell’adozione di una sentenza succintamente motivata, ex art. 9 L. n. 205/2000;

 

Visti gli artt. 21 e 26, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dalla legge 21 luglio 2000 n.205;

Ritenuto che il ricorso può essere deciso in forma semplificata ex art. 9 legge n.205/2000, per le seguenti ragioni in fatto e diritto:

 

FATTO E DIRITTO

 

  1. L’impugnato decreto questorile motiva il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato con il giudizio di pericolosità sociale del richiedente, ex art. 1 legge n. 1423/1956, fondato sul richiamo ai seguenti precedenti penali:

         condanna “patteggiata”, pronunciata dal G.I.P. di Foggia e divenuta irrevocabile il 7.1.2000, per i reati di rapina in concorso;

         condanna del G.U.P. di Ravenna, divenuta irrevocabile il 28.6.2004, per il reato di furto con strappo;

         condanna “patteggiata”, pronunciata dal G.I.P. di Ravenna e divenuta irrevocabile il 31.10.2006, per i reati di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti (art. 73-80 d.p.r. n. 309/90; anni 4 di reclusione ed euro 12.400,00 di multa);

         misura cautelare della custodia in carcere, disposta il 18.10.2007 dal Tribunale di Ferrara, per violazione dell’art. 73 d.p.r. n. 309/90.

  1. La giurisprudenza di questa Sezione è ferma nel senso che la sussistenza di una condanna per il reato di cui all’art. 73 del DPR n. 309/1990 è ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno e che non rilevano in contrario né la concessione della sospensione cautelare della pena, né la proposizione dell’appello, dovendosi avere riguardo solo all’eventuale riabilitazione (cfr. tra le tante: 26.11.2007, n. 3363; 18.1.2007, n. 22; 1.9.2006, n. 1731; 12.6.2006, n. 694 e n. 695).

  2. A maggior ragione, dunque, tale indirizzo va ribadito nel caso di specie, in cui la sentenza di condanna (patteggiata dal ricorrente) per i reati di cui al predetto art. 73 è divenuta irrevocabile, in data, peraltro, ampiamente successiva all’entrata in vigore delle modifiche di cui alla c.d. legge “Bossi-Fini del 2002.

  3. La richiamata giurisprudenza di questa Sezione ritiene, altresì, irrilevante, in presenza di un precedente penale in materia di stupefacenti, la situazione reddituale dello straniero (cfr. in particolare, la recente decisione n. 3363/2007).

  4. Stante l’anzidetto carattere ostativo delle condanne riportate dal ricorrente, devono, di conseguenza, essere disattese le censure con cui il medesimo contesta il giudizio di pericolosità sociale espresso dal Questore, adducendo la situazione lavorativa e familiare (convivenza con la famiglia del fratello).

  5. In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento), al netto delle ritenute di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna il 17 gennaio 2008.

 

 

Presidente f.to Calogero Perricone

 

Cons. rel. est. F.to Giorgio Calderoni

 

Depositata in Segreteria in data 31.1.2008

 

Bologna,lì 31.1.2008

 

                          Il Segretario

                          f.to Luciana Berenga

 

 

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