Menu

Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia

in

Corte Cassazione Sentenza 17 luglio 2008 Kafalah consente ricongiungimento anche in Italia

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19734 del 17 luglio 2008, ha rigettato il ricorso del Ministero degli Esteri contro il cittadino marocchino e sua moglie, ai quali era stato concesso il rilascio del visto per ricongiungimento familiare, avendo gli stessi avuto in affidamento un minore in custodia "kafalah", dal Tribunale di Casablanca.

La Kafalah prevede (per i minori illegittimi, orfani o comunque abbandonati), l’impegno da parte del "genitore adottivo" a mantenere, educare e istruire un minore come se fosse figlio proprio, fino alla maggiore età, anche se lo stesso minore, secondo le leggi islamiche, non entra a far parte della famiglia che lo accoglie. In ciò differisce giuridicamente dalla possibilità di attribuire la custodia ed assistenza (hadana) nell’ambito della propria famiglia.

La Corte ha ricordato che "ogni paese di area islamica ha disciplinato in maniera più o meno dettagliata la Kafalah", ricordando anche che questo istituto è stato "riconosciuto" come "protezione del fanciullo" nella Convenzione di New York del 1989.

Con questo riconoscimento si sottolinea, nel bilanciamento degli interessi, la "prevalenza del valore di protezione del minore, anche in relazione al minore straniero, rispetto a quelli di difesa del territorio e contenimento dell’immigrazione".

Ai fini del ricongiungimento familiare non si deve, in conclusione, escludere a priori la Kafalah (fatti salvi gli opportuni controlli) in quanto tale esclusione "penalizzerebbe tutti i minori di paesi arabi, illegittimi, orfani o comunque in stato di abbandono" per i quali la Kafalah è "l’unico istituto di protezione previsto dagli ordinamenti islamici".

 

SCARICA LA SENTENZA

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]
Exit mobile version