Roma – 5 gennaio 2011 – La Corte di Giustizia Europea con la recente pronuncia del 21 dicembre 2011, fornisce l’interpretazione di alcune disposizioni della direttiva 2004/38/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 30 del 2007. La direttiva 2004/38/CE riguarda il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
In questa importante pronuncia, la Corte affronta due questioni. La prima, sulla nozione ed interpretazione del “soggiorno legale” in uno Stato membro. Cosa debba intendersi cioè per “soggiorno legale” e le condizioni per considerarlo tale.
La seconda, invece, riguarda la durata del soggiorno legale, considerata ai fini dell’acquisizione del diritto al soggiorno permanente, e la computazione dei periodi antecedenti l’adesione dello Stato di origine dell’interessato, all’U.E.
Il soggiorno legale
In primo luogo, osserva la Corte, il diritto al soggiorno permanente si acquisisce dopo 5 anni di soggiorno legale. Il soggiorno legale dello straniero in uno Stato membro diverso da quello di provenienza dello straniero, è soddisfatto se siano state rispettate le condizioni previste all’articolo 7 della direttiva. In particolare secondo i Giudici della Corte, “per quanto riguarda poi il contesto complessivo della direttiva 2004/38, va osservato che essa ha previsto un sistema graduale per quanto riguarda il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, il quale, riprendendo sostanzialmente le fasi e le condizioni previste nei diversi strumenti del diritto dell’Unione e nella giurisprudenza anteriori a tale direttiva, sfocia nel diritto di soggiorno permanente.
In primo luogo, infatti, per i soggiorni che vanno fino a tre mesi, l’art. 6 della direttiva 2004/38 limita le condizioni o formalità del diritto di soggiorno al requisito di essere in possesso di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità, e l’art. 14, n. 1, di detta direttiva conserva tale diritto nei limiti in cui il cittadino dell’Unione e i suoi familiari non divengano un onere irragionevole per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. In secondo luogo, per un soggiorno della durata di oltre tre mesi, il beneficio del diritto di soggiorno è subordinato alle condizioni di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva 2004/38 e, ai sensi dell’art. 14, n. 2, di essa, tale diritto viene conservato soltanto nei limiti in cui il cittadino dell’Unione e i suoi familiari soddisfino tali condizioni. Dal decimo ‘considerando’ di tale direttiva risulta, in particolare, che le dette condizioni sono dirette, segnatamente, a evitare che queste persone divengano un onere irragionevole per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.”
La Corte considera quindi, le condizioni stabilite dall’articolo 7 della direttiva, quali condizioni essenziali, per la maturazione del diritto al soggiorno permanente, e cioè: essere un lavoratore autonomo o subordinato, ovvero disporre di risorse economiche sufficienti per non essere un onere per spesa sanitaria dello Stato ospitante, avere un’assicurazione sulla malattia.
Secondo i giudici, tele interpretazione è l’unica possibile, posto che : “l’interpretazione contraria non può essere validamente sostenuta sulla base dell’art. 37 della direttiva 2004/38, secondo cui le disposizioni di quest’ultima non pregiudicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di uno Stato membro che siano più favorevoli ai beneficiari della medesima direttiva.”
I Giudici in relazione al significato di “soggiorno legale” concludono che “non si può ritenere che il cittadino dell’Unione, che abbia compiuto un soggiorno di più di cinque anni sul territorio dello Stato membro ospitante sulla sola base del diritto nazionale di tale Stato, abbia acquisito il diritto al soggiorno permanente in conformità a tale disposizione se, durante tale soggiorno, egli non soddisfaceva le condizioni di cui all’art. 7, n. 1, della stessa direttiva.”
La durata del soggiorno
La seconda questione affrontata dalla Corte Europea riguarda, ai fini dell’acquisizione del diritto al soggiorno permanente, la computazione dei periodi di “soggiorno legale” che lo straniero abbia maturato nello Stato membro ospitante, prima dell’adesione del suo Stato di origine all’Unione.
Su questa delicata ed importante questione, i Giudici considerano che “nei limiti in cui l’interessato è in grado di dimostrare che tali periodi sono stati effettuati conformemente alle condizioni di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva 2004/38, la presa in considerazione dei detti periodi, a partire dalla data di adesione dello Stato interessato all’Unione ha come conseguenza non di conferire all’art. 16 di detta direttiva un effetto retroattivo, bensì semplicemente di attribuire un effetto presente a situazioni createsi anteriormente alla data di trasposizione di tale direttiva”.
Ciò, in sostanza significa che le situazioni di soggiorno legale, considerato nel senso indicato dai Giudici della Corte (cioè alle condizioni il cittadino dell’Unione deve essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante oppure disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse sufficienti per non divenire un onere per il sistema di assistenza sociale, e di un’assicurazione malattia), può essere computato ai fini della maturazione del diritto al soggiorno permanente, anche con riguardo ai periodi antecedenti all’adesione dello Stato di origine dell’interessato all’Unione Europea. Ciò, sempreché, il Trattato di adesione, non preveda norme specifiche in proposito.
Ad avviso della Corte, “i periodi di soggiorno del cittadino di uno Stato terzo sul territorio di uno Stato membro, compiuti anteriormente all’adesione di detto Stato terzo all’Unione, devono, in assenza di disposizioni specifiche contenute nell’atto di adesione, essere presi in considerazione ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente a norma dell’art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38, purché siano stati compiuti in conformità alle condizioni di cui all’art. 7, n. 1, della stessa direttiva.”
La pronuncia è importante per due motivi principali: per la definizione del “soggiorno legale” utile ai fini dell’acquisizione al diritto del soggiorno permanente e perché, la durata del soggiorno legale, ai fini della maturazione del diritto al soggiorno permanente, decorre non dalla data di adesione dello Stato di origine dello straniero all’UE, ma si deve tener conto anche dei periodi antecedenti all’adesione (chiaramente alle condizioni indicate).
Si pensi, ad esempio, ai cittadini stranieri (ad esempio croati) che, attualmente extracomunitari, siano legalmente soggiornanti in uno Stato europeo e che, a seguito dell’adesione nei prossimi anni del loro Stato di origine all’UE, maturino da subito il diritto al soggiorno permanente. Oppure ancora, a quei cittadini che, attualmente cittadini comunitari, possano far valere, ai fini dell’acquisizione del diritto al soggiorno permanente, periodi di soggiorno legale, antecedenti all’adesione del loro Stato di origine all’Unione Europea.
Avv. Andrea De Rossi