Corte Giustizia Comunità Europee, Grande Sezione, Sentenza 25 luglio, Provvedimento C-127/2008.
Il coniuge extracomunitario di un cittadino dell’Unione può circolare e soggiornare all’interno dell’Unione senza aver prima soggiornato legalmente in uno Stato membro.
Lo stabilisce la Corte di Giustizia, accogliendo alcuni ricorsi presentati da cittadini extraUE ai quali era stato negato il diritto di circolazione in Irlanda, pur avendo gli stessi ivi contratto matrimonio (ma con cittadini UE non aventi la cittadinanza irlandese).
Per quanto concerne i familiari di un cittadino dell’Unione, l’applicazione della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione 2004/38/CE, non è subordinata al presupposto che essi abbiano soggiornato previamente in uno Stato membro. La direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari che lo accompagnino o lo raggiungano in questo Stato membro. La definizione di familiari contenuta nella direttiva non pone distinzioni a seconda che essi abbiano già soggiornato legalmente, o meno, in un altro Stato membro.
Il coniuge extracomunitario di un cittadino dell’Unione, il quale accompagni o raggiunga il detto cittadino, può beneficiare della direttiva a prescindere dal luogo e dalla data del loro matrimonio nonché dalla modalità secondo la quale il detto cittadino di un paese terzo ha fatto ingresso nello Stato membro ospitante.