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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2012

Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei  lavoratori  non  comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato,  per  l’anno 2012. (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2012)  

IL PRESIDENTE   DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   Testo   unico   delle  disposizioni concernenti  la  disciplina  dell’immigrazione  e  norme  sulla condizione dello straniero;  

Visto, in particolare, l’art. 3 del testo unico  sull’immigrazione,  il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di  stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri,  sulla  base  dei  criteri  generali per la definizione dei  flussi  d’ingresso  individuati  nel  documento   programmatico   triennale,   relativo    alla    politica  dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che  «in caso di  mancata  pubblicazione  del  decreto  di  programmazione  annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo’ provvedere  in  via transitoria, con proprio  decreto,  entro  il  30  novembre,  nel  limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato»;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento  recante  norme di attuazione del testo unico sull’immigrazione;     Visto il decreto legislativo 16 luglio  2012,  n.  109,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale –  n. 172  del  25  luglio  2012,  recante  attuazione  della  direttiva  2009/52/CE  che  introduce  norme  minime  relative  a   sanzioni   e  provvedimenti  nei  confronti  di  datori  di  lavoro  che  impiegano  cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e’ irregolare;

Considerato che il documento programmatico triennale non  e’  stato  emanato;  

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30  novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana – Serie generale – n. 305 del 31 dicembre 2010,  concernente  la programmazione transitoria dei flussi  d’ingresso  dei  lavoratori  extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per  l’anno  2010, che prevede una quota massima d’ingresso per motivi  di  lavoro  non stagionale di 98.080 lavoratori non comunitari, che  si  aggiunge  alla quota di 6.000 lavoratori non comunitari gia’ prevista,  in  via  di anticipazione, con il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 1° aprile 2010, per una quota  complessiva  autorizzata  per  l’anno 2010 pari a 104.080 unita’;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo  2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –  Serie  generale  –  n.  92  del  19  aprile  2012,   concernente   la  programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei  lavoratori  non  comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato  per  l’anno  2012,  che  prevede  tra  l’altro,  all’art.   2,   come  anticipazione della programmazione dei flussi d’ingresso  per  l’anno  2012  di  lavoratori  non  comunitari  per  motivi  di   lavoro   non  stagionale, una quota di 4.000  cittadini  non  comunitari  residenti  all’estero  che  abbiano  completato  programmi   di   istruzione   e  formazione nel paese di origine ai  sensi  dell’art.  23  del  citato  testo unico sull’immigrazione;

Tenuto  conto  delle  esigenze  di  specifici  settori   produttivi  nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari  settori  imprenditoriali e professionali;

Visto l’art. 21 del citato testo unico sull’immigrazione, circa  la  previsione di quote riservate all’ingresso di lavoratori  di  origine  italiana;

Considerata inoltre l’esigenza  di  consentire  la  conversione  in  permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di  permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;

Considerato che la disposizione transitoria  prevista  dall’art.  5  del decreto legislativo n. 109 del  2012  sopra  citato,  prevede  la  facolta’ per i  datori  di  lavoro  che   occupano   irregolarmente  lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale, di dichiarare  la sussistenza del  rapporto  di  lavoro  allo  sportello  unico  per  l’immigrazione;

Rilevato che permane  comunque  l’esigenza  di  prevedere  –  quale  ulteriore anticipazione della programmazione dei flussi  di  ingresso  in Italia, per l’anno 2012, di lavoratori non comunitari  per  motivi  di   lavoro   non   stagionale   –   specifiche   quote    destinate,  rispettivamente, all’ingresso di lavoratori autonomi,  di  lavoratori  di origine  italiana,  nonche’  di  prevedere  quote  destinate  alla  conversione in permessi di soggiorno per  lavoro  subordinato  e  per  lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;

Considerato che – avuto riguardo all’attuale congiuntura  economica  in Italia che evidenzia  una  generale  contrazione  dei  livelli  di  occupazione – e’ opportuno prevedere gli ingressi di  lavoratori  non  comunitari per motivi di lavoro non  stagionale  in  misura  ridotta,  fatte   salve   eventuali   successive   esigenze,   rispetto    alla  corrispondente  quota  complessivamente  autorizzata  con  i   citati  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010 e 30  novembre 2010;  

Rilevato che ai fini anzidetti puo’  provvedersi  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  da  adottare,  in  via  di  programmazione transitoria, nel limite della  quota  complessivamente  utilizzabile per l’anno 2012, risultante dalle  corrispondenti  quote  di ingresso per motivi di lavoro non stagionale autorizzate,  con  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°  aprile  2010  e  con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30  novembre  2010, detratta la quota di 4.000 unita’ gia’ disposta, per l’ingresso  di  lavoratori  formati  all’estero,  dall’art.  2  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012;   

Decreta:  
Art. 1  
1. A  titolo  di  anticipazione  della  programmazione  dei  flussi  d’ingresso dei lavoratori non comunitari per  motivi  di  lavoro  non  stagionale per l’anno  2012,  sono  ammessi  in  Italia,  in  via  di  programmazione transitoria, per  motivi  di  lavoro  subordinato  non  stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari  entro una quota complessiva di 13.850 unita’.  

Art. 2

Nell’ambito della quota di cui all’art. 1, e’ consentito l’ingresso  in  Italia,  per  motivi  di  lavoro  autonomo,  di  2.000  cittadini  stranieri  non  comunitari  residenti  all’estero  appartenenti  alle  seguenti categorie: imprenditori che svolgono attivita’ di  interesse  per  l’economia  italiana;  liberi  professionisti  riconducibili   a  professioni vigilate, oppure  non  regolamentate  ma  comprese  negli  elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure  societarie  di  societa’ non cooperative, espressamente previste  dalle  disposizioni  vigenti in materia  di  visti  d’ingresso;  artisti  di  chiara  fama  internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati  da  enti pubblici oppure da enti privati.  

Art. 3   
Nell’ambito della quota  di  cui  all’art.  1,  sono  ammessi  in  Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e  di  lavoro  autonomo, entro una  quota  di  100  unita’,  lavoratori  di  origine  italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado  in  linea  diretta  di  ascendenza,  residenti  in  Argentina,   Uruguay,  Venezuela e Brasile.  

Art. 4  
1. Nell’ambito della quota di cui all’art.  1,  e’  autorizzata  la  conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

a) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 6.000  permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio  e/o  formazione professionale;
c) 500 permessi di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato  membro  dell’Unione europea.

2.  Nell’ambito  della  quota  di  cui  all’art.  1,   e’   inoltre  autorizzata la  conversione  in  permessi  di  soggiorno  per  lavoro  autonomo di:
a) 1.000  permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio  e/o  formazione professionale;
b) 250 permessi di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro  dell’Unione europea.  

Art. 5
Le quote per lavoro subordinato  previste  dal  presente  decreto  saranno ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  sulla base delle effettive domande pervenute.  

Art. 6
I termini per la presentazione delle domande ai sensi del  presente  decreto decorrono dalle ore 9,00 del quindicesimo  giorno  successivo  alla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 7  
Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  qualora  vengano  rilevate  quote  significative  non  utilizzate  tra  quelle  previste dal presente decreto, tali quote, ferma  restando  la  quota  complessiva  prevista  dall’art.  1,  possono   essere   diversamente  ripartite dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  sulla  base delle effettive necessita’ riscontrate sul mercato del lavoro.         Roma, 16 ottobre 2012   

Il Presidente: Monti  
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2012   Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 239

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