Decreto flussi 2009 per lavoratori extracomunitari stagionali
Il decreto 20 marzo 2009, registrato alla Corte dei Conti il 30 marzo 2009, individua in 80.000 unità la quota massima di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che possono entrare in Italia per lavoro subordinato stagionale.
Il decreto fa riferimento solamente ai lavoratori extracomunitari provenienti da Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina, quelli provenienti dai Paesi che hanno aderito o stanno per aderire ad accordi di cooperazione con l’Italia in materia di immigrazione (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, Egitto) ed i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.
Il decreto 20 marzo 2009, registrato alla Corte dei Conti il 30 marzo 2009, individua in 80.000 unità la quota massima di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che possono entrare in Italia per lavoro subordinato stagionale.
Il decreto fa riferimento solamente ai lavoratori extracomunitari provenienti da Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina, quelli provenienti dai Paesi che hanno aderito o stanno per aderire ad accordi di cooperazione con l’Italia in materia di immigrazione (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, Egitto) ed i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2009
Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali, nel territorio dello Stato, per l’anno 2009
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali, nel territorio dello Stato, per l’anno 2009
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull’immigrazione;
Visto l’art. 3 del testo unico sull’immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente»;
Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;
Rilevato che è necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l’anno 2009, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili per le particolari esigenze del settore turistico e per la raccolta dei prodotti agricoli e che, allo scopo, può provvedersi, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite della quota stabilita per l’anno 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 2 del 3 gennaio 2008, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008, che prevede una quota complessiva di 80.000 unità;
Decreta:
Art. 1.
1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2009, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro una quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.
Roma, 20 marzo 2009
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2009
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 171
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull’immigrazione;
Visto l’art. 3 del testo unico sull’immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente»;
Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;
Rilevato che è necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l’anno 2009, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili per le particolari esigenze del settore turistico e per la raccolta dei prodotti agricoli e che, allo scopo, può provvedersi, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite della quota stabilita per l’anno 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 2 del 3 gennaio 2008, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008, che prevede una quota complessiva di 80.000 unità;
Decreta:
Art. 1.
1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2009, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro una quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.
Roma, 20 marzo 2009
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2009
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 171
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