Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato.
Vigente al: 11-3-2015
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005,
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai
fini del riconoscimento dello status di rifugiato;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea – legge comunitaria 2006, ed in particolare
l'articolo 12 relativo all'attuazione della direttiva 2005/85/CE;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente
l'attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e per i diritti e le pari
opportunita';
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle
domande di protezione internazionale presentate nel territorio
nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea
o da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e le procedure per
la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con
legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York
del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
b) «domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o
domanda»: la domanda presentata secondo le procedure previste dal
presente decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo
status di protezione sussidiaria;
c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha presentato la
domanda di protezione internazionale sulla quale non e' stata ancora
adottata una decisione definitiva;
d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione
europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per
motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal
territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a causa
di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese,
oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra
indicato non puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi
ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato
di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito
dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo
le procedure definite dal presente decreto;
f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino
di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non
possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei
cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se
ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se
ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora
abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno
come definito dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, e il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non
vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
g) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte
dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla
protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di
protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente
decreto;
h) «minore non accompagnato»: il cittadino straniero di eta'
inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel
territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
i) ACNUR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati;
m) «Paese di origine sicuro»: il Paese inserito nell'elenco
comune minimo di cui all'articolo 29 della direttiva 2005/85/CE.
Art. 3.
Autorita' competenti
1. Le autorita' competenti all'esame delle domande di protezione
internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale, di cui all'articolo 4.
2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti
a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26.
3. L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente
all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione
del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003,
e' l'Unita' Dublino, operante presso il Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
Art. 4
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezionen
internazionale
1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status
di rifugiato, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di: "Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale",
di seguito: "Commissioni territoriali" ((. Le Commissioni
territoriali sono insediate presso le prefetture che forniscono il
necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento
del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno.))
2. Le Commissioni territoriali sono fissate ((nel numero massimo di
venti.)) Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le
sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna
Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di
un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso
all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente
necessario da determinare nello stesso decreto, una o piu' sezioni
composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime. ((Le
sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo
di trenta per l'intero territorio nazionale e operano in base alle
disposizioni che regolano l'attivita' delle Commissioni territoriali.
Il decreto di cui al primo periodo puo' prevedere che la funzione di
presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via
esclusiva.))
3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del
Ministro dell'interno, e sono composte, nel rispetto del principio di
equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia,
con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato,
da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla
Conferenza Stato – citta' ed autonomie locali e da un
((rappresentante designato dall'ACNUR)). In situazioni di urgenza, il
Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale, su
indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione
territoriale, e ne da' tempestiva comunicazione alla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Per ciascun componente sono
nominati uno o piu' componenti supplenti. L'incarico ha durata
triennale ed e' rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono
essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione
nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero
degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli
effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari
afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle
domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di
valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di
competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le
Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione
di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle
amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al
presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni
partecipazione alle sedute della Commissione, e' corrisposto un
gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza e'
determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
((3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni
opera con indipendenza di giudizio e di valutazione)).
4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la
presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto
favorevole di almeno tre componenti. In caso di parita' prevale il
voto del presidente.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali e'
determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui e'
presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di
richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la
competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in
cui e' collocato il centro. ((Nel caso in cui nel corso della
procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente ad un
centro diverso da quello in cui e' accolto o trattenuto, la
competenza all'esame della domanda e' assunta dalla commissione nella
cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro di nuova
destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto
il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione
territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio.))
((5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della
commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione
internazionale puo' essere individuata, con provvedimento del
Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in
deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti
assegnati a ciascuna Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o
domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11,
comma 2.))
6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono svolte dal
personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno.
Art. 5.
Commissione nazionale per il diritto di asilo
1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza
in materia di revoca e cessazione degli status di protezione
internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di indirizzo
e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e
aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di
costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente
le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di
costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla
situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei
richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche
al fine di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e
di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio
dei Ministri per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione
mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari
esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi
all'attivita' svolta.
2. La Commissione nazionale e' nominata, nel rispetto del principio
di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli
affari esteri. La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e'
composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica,
da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e da un
dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente.
L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. La Commissione e'
validamente costituita con la presenza della maggioranza dei
componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre
componenti. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un
rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. La Commissione
nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, possono
essere istituite una o piu' sezioni della Commissione nazionale. I
componenti di ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo
quanto previsto al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale
sono validamente costituite e deliberano con le medesime modalita'
previste per la Commissione nazionale.
Capo II
Principi fondamentali e garanzie
Art. 6.
Accesso alla procedura
1. La domanda di protezione internazionale e' presentata
personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di
frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso
l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del
richiedente.
2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai
figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il
genitore all'atto della presentazione della stessa.
3. La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore non
accompagnato ai sensi dell'articolo 19.
Art. 7
Diritto di rimanere nel territorio dello Stato
durante l'esame della domanda
1. Il richiedente e' autorizzato a rimanere nel territorio dello
Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino
alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda,
a norma dell'articolo 32. ((Il prefetto competente stabilisce un
luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo
possano circolare.))
2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che
debbano essere:
a) estradati verso un altro Stato in virtu' degli obblighi
previsti da un mandato di arresto europeo;
b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale
internazionale;
c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per
l'esame dell'istanza di protezione internazionale.
Art. 8.
Criteri applicabili all'esame delle domande
1. Le domande di protezione internazionale non possono essere
respinte, ne' escluse dall'esame per il solo fatto di non essere
state presentate tempestivamente.
2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo
individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame
della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251.
3. Ciascuna domanda e' esaminata alla luce di informazioni precise
e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di
origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi
sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei
dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri ((anche
con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti
umani operanti a livello internazionale)), o comunque acquisite dalla
Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali
informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione
delle Commissioni territoriali, secondo le modalita' indicate dal
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano altresi'
fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su
impugnazioni di decisioni negative.
Art. 9.
Criteri applicabili alle decisioni dell'autorita' accertante
1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono
comunicate per iscritto.
2. La decisione con cui viene respinta una domanda e' corredata da
motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui
mezzi di impugnazione ammissibili.
Art. 10.
Garanzie per i richiedenti asilo
1. All'atto della presentazione della domanda 1'ufficio di polizia
competente a riceverla informa il richiedente della procedura da
seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei
tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli
elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente
l'opuscolo informativo di cui al comma 2.
2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalita' definite
nel regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 38 un opuscolo
informativo che illustra:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione
internazionale;
b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua
permanenza in Italia;
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalita' per
riceverle;
d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle
principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione
internazionale.
3. Al richiedente e' garantita, in ogni fase della procedura, la
possibilita' di contattare 1'ACNUR o altra organizzazione di sua
fiducia competente in materia di asilo.
4. Il richiedente e' tempestivamente informato della decisione.
Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il
riconoscimento della protezione interna-zionale sono rese al
richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se cio' non e'
possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la
preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del
procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda,
al richiedente e' garantita, se necessario, l'assistenza di un
interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile.
5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale,
allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono
assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.
Art. 11
Obblighi del richiedente asilo
((1. Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire
personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresi'
l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai
fini della domanda, incluso il passaporto.))
2. Il richiedente e' tenuto ad informare l'autorita' competente in
ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.
3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2,
eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono
validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente.
4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente e' tenuto ad
agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla
legislazione in materia di pubblica sicurezza.
Art. 12.
Colloquio personale
1. La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali
dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione
effettuata dalla questura territorialmente competente. ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.L. 22 AGOSTO 2014, N. 119, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 OTTOBRE 2014, N. 146)).
((1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo
dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove
possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che
effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla
Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su
determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato,
preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla
Commissione.))
2. La Commissione territoriale puo' omettere l'audizione del
richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere
la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione
agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i casi in
cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale
l'incapacita' o l'impossibilita' di sostenere un colloquio personale.
3. Il colloquio puo' essere rinviato qualora le condizioni di
salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non
lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed
ottenga il rinvio per gravi motivi.
4. Se il cittadino straniero benche' regolarmente convocato non si
presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorita'
decidente decide sulla base della documentazione disponibile.
5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del
richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di
trattenimento e non sia gia' stata emessa nei suoi confronti
decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione
territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una
sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non
ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione
dell'interessato, secondo le modalita' di cui al comma 1, al fine
della riattivazione della procedura.
Art. 13.
Criteri applicabili al colloquio personale
1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza
la presenza dei familiari, a meno che l'autorita' decidente non
ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri
familiari.
2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle
particolari esigenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 140, al colloquio puo' essere ammesso personale di
sostegno per prestare la necessaria assistenza.
3. Il colloquio del minore avviene alla presenza del genitore che
esercita la potesta' o del tutore. In caso di minori non
accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore di cui
all'articolo 26, comma 5.
4. Se il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ai sensi
dell'articolo 16, questi e' ammesso ad assistere al colloquio.
Art. 14.
Verbale del colloquio personale
1. Dell'audizione e' redatto verbale che e' sottoscritto
dall'interessato e contiene le informazioni di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Al
cittadino straniero e' rilasciata copia del verbale. La Commissione
territoriale adotta le idonee misure per garantire la riservatezza
dei dati che riguardano l'identita' e le dichiarazioni dei
richiedenti la protezione internazionale.
2. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le
motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non
ostano a che l'autorita' decidente adotti una decisione.
Art. 15.
Formazione delle commissioni territoriali e del personale
((01. I componenti effettivi e supplenti delle Commissioni
territoriali partecipano a un corso di formazione iniziale e a
periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione
nazionale ai sensi dei commi 1 e 1-bis)).
1. La Commissione nazionale cura la formazione ed il periodico
aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle Commissioni
territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza
necessaria perche' il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al
contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa
l'origine culturale o la vulnerabilita' del richiedente. La
Commissione nazionale cura altresi' la formazione degli interpreti di
cui si avvalgono le Commissioni, per assicurare una comunicazione
adeguata in sede di colloquio e la formazione del personale di
supporto delle Commissioni.
((1-bis. La formazione di cui al comma 1 e' effettuata anche in
collaborazione con l'ACNUR e con l'Ufficio europeo di sostegno per
l'asilo di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 maggio 2010)).
Art. 16.
Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali
1. Il cittadino straniero puo' farsi assistere, a proprie spese, da
un avvocato.
2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede
giurisdizionale, il cittadino straniero e' assistito da un avvocato
ed e' ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti
all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto.
Art. 17.
Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali
1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonche'
all'avvocato che eventualmente lo assiste, e' garantito l'accesso a
tutte le informazioni relative alla procedura ((, alle fonti di prova
utilizzate e agli elementi di valutazione adottati,)) che potrebbero
formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione
della Commissione territoriale o della Commissione nazionale, con le
modalita' di cui all'articolo 18.
Art. 18.
Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241
1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione
internazionale si applicano le disposizioni in materia di
procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di
cui ai capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, IV-bis e
V, nonche' agli articoli 7, 8 e 10 del capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Art. 19.
Garanzie per i minori non accompagnati
1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volonta' di
chiedere la protezione internazionale e' fornita la necessaria
assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso e'
garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per
l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26,
comma 5.
2. Se sussistono dubbi in ordine all'eta', il minore non
accompagnato puo', in ogni fase della procedura, essere sottoposto,
previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad
accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne
l'eta'. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta
determinazione dell'eta' si applicano le disposizioni del presente
articolo.
3. Il minore deve essere informato della possibilita' che la sua
eta' puo' essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di
visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della
domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita
medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della
domanda, ne' all'adozione della decisione.
4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto
previsto dall'articolo 13, comma 3, ed allo stesso e' garantita
adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del
colloquio personale.
Art. 20
Casi di accoglienza
1. Il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di
esaminare la sua domanda.
2. Il richiedente e' ospitato in un centro di accoglienza
richiedenti asilo nei seguenti casi:
a) quando e' necessario verificare o determinare la sua
nazionalita' o identita', ove lo stesso non sia in possesso dei
documenti di viaggio o di identita', ovvero al suo arrivo nel
territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o
contraffatti;
b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per
aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito
dopo;
c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in
condizioni di soggiorno irregolare;
d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2008, N. 159.))
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente e'
ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli
adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non
superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente e' ospitato
nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della
domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un
periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo
di accoglienza al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno
temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della
domanda.
4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie
inerenti alla sua domanda, ne' sulla sfera della sua vita privata,
fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel
regolamento di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facolta'
di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente puo' chiedere
al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per
un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per
rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della
domanda, fatta salva la compatibilita' con i tempi della procedura
per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla
richiesta di autorizzazione all'allontanamento e' motivato e
comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 38 sono fissate, le
caratteristiche e le modalita' di gestione, anche in collaborazione
con l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che
devono garantire al richiedente una ospitalita' che garantisca la
dignita' della persona e l'unita' del nucleo familiare. Il
regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio
d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture e' comunque
consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli
organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata
nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
Art. 21
Casi di trattenimento
1. E' disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente:
a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1,
paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;
b) che e' stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale,
ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale,
al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite;
c) che e' destinatario di un provvedimento di espulsione ((o di
respingimento)) ((. . .)).
2. Il provvedimento di trattenimento e' adottato dal questore con
le modalita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. Quando e' gia' in corso il trattenimento, il questore
chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del
periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire
l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28.
3. L'accesso ai centri di permanenza temporanea e assistenza e'
comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed
agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore autorizzati dal Ministero dell'interno.
Art. 22.
Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento
1. L'accoglienza dei richiedenti di cui all'articolo 20, comma 2,
e' subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo il
trasferimento in altro centro che puo' essere disposto, per motivate
ragioni, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha
sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo dei centri
di cui agli articoli 20 e 21 e' comunicato dal questore alla
Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole
agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi
al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale.
Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui
all'articolo 20 o del periodo di trattenimento di cui
all'articolo 21, e' fatto obbligo al richiedente di comunicare alla
questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di
domicilio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11.
2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato
motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione
territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in suo
possesso.
Art. 23.
Ritiro della domanda
1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda
prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale,
il ritiro e' formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione
territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.
Art. 24.
Ruolo dell'ACNUR
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5, comma 2,
8, comma 3, 10, comma 3, i rappresentanti dell'ACNUR sono in ogni
caso ammessi nelle strutture di cui all'articolo 20 secondo le
modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 38.
2. L'ACNUR svolge in relazione ai propri compiti istituzionali
attivita' di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per
le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e
delle Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del
Ministero dell'interno.
Art. 25.
Raccolta di informazioni su singoli casi
1. Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono
essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della
persecuzione ai danni del richiedente.
2. Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun
caso forniscono informazioni circa la domanda di protezione
internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni
che possano nuocere all'incolumita' del richiedente e delle persone a
suo carico, ovvero alla liberta' e alla sicurezza dei suoi familiari
che ancora risiedono nel Paese di origine.
Capo III
Procedure di primo grado
Art. 26.
Istruttoria della domanda di protezione internazionale
1. La domanda di asilo e' presentata all'ufficio di polizia di
frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel
caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera e'
disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per
territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei
casi in cui il richiedente e' una donna, alle operazioni partecipa
personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale,
redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi
modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e' allegata la
documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251. Il verbale e' approvato e sottoscritto dal
richiedente cui ne e' rilasciata copia, unitamente alla copia della
documentazione allegata.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei casi
soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del
Consiglio, del 18 febbraio 2003, la questura avvia le procedure per
la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda,
secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.
4. Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli
articoli 20 e 21 dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi
previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che
certifica la sua qualita' di richiedente protezione internazionale
presente nel centro di accoglienza o di permanenza temporanea e
assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido
per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di
riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
da parte della Commissione territoriale.
5. Quando la domanda e' presentata da un minore non accompagnato,
l'autorita' che la riceve sospende il procedimento, da' immediata
comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per
l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli
articoli 343, e seguenti, del codice civile, ed informa il Comitato
per i minori stranieri presso il Ministero della solidarieta'
sociale. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla
comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore
prende immediato contatto con la questura per la conferma della
domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione
dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.
6. L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa
immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento
del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di
protezione stesso e ne da' comunicazione al tribunale dei minori ed
al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato
inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e
l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla
pubblica autorita' del comune dove si trova il minore. I minori non
accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso le
strutture di cui agli articoli 20 e 21.
Art. 27
Procedure di esame
1. L'esame della domanda di protezione internazionale e' svolto
dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le
garanzie di cui al capo II.
((1-bis. La Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di
impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative
alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del
richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro
probatorio prospettato dal richiedente)).
2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il
richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e
decide entro i tre giorni feriali successivi.
3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta
esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la
decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il
richiedente e la questura competente.
Art. 28.
Esame prioritario
1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la
domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di
cui al capo II, quando:
a) la domanda e' palesemente fondata;
b) la domanda e' presentata da un richiedente appartenente alle
categorie di persone vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140;
c) la domanda e' presentata da un richiedente per il quale sono
stati disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli
articoli 20 e 21, fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia
disposta per verificare o accertare l'identita' del richiedente.
2. Nei casi previsti dall'articolo 21, appena ricevuta la domanda
il questore, competente in base al luogo in cui e' stata presentata,
dispone il trattenimento del richiedente ai sensi dell'articolo 21,
comma 2, e contestualmente provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro
sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede
all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi due
giorni.
3. Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente all'esame delle
domande di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003.
Art. 29.
Casi di inammissibilita' della domanda
1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e
non procede all'esame, nei seguenti casi:
a) il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato da uno Stato
firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di
tale protezione;
b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia
stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza
addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla
situazione del suo Paese di origine.
Art. 30.
Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003
1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n.
343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la Commissione
territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata
determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, la Commissione dichiara l'estinzione del
procedimento.
Art. 31.
Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi
1. Il richiedente puo' inviare alla Commissione territoriale
memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in
cui il richiedente reitera la domanda prima della decisione della
Commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova
domanda sono esaminati nell'ambito della precedente domanda.
Art. 32
Decisione
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la
Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria,
secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il
riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di
cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal
medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente provenga da un
Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al
comma 2;
b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando
risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando risulta che la
domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire
l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine
sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel
Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la
Commissione non puo' pronunciarsi sulla domanda senza previo esame,
svolto in conformita' ai principi ed alle garanzie fondamentali di
cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi
discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato
per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano
oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro.
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di
carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti
al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai
sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
((3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi', gli atti
al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso
dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il
richiedente e' stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e
601 del codice penale.))
4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis), ed il
verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano
alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il
richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia
stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale
fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei soggetti
accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei
confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di
soggiorno per richiesta asilo.
Capo IV
Revoca, cessazione e rinuncia della protezione internazionale
Art. 33.
Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta
1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di
protezione internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti
garanzie:
a) essere informato per iscritto che la Commissione nazionale
procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della
protezione internazionale e dei motivi dell'esame;
b) avere la possibilita' di esporre in un colloquio personale a
norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una dichiarazione scritta, i
motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o cessato.
2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura, applica
in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al
capo II.
3. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli status di
protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 32, comma 3.
Art. 34.
Rinuncia agli status riconosciuti
1. La rinuncia espressa allo status di rifugiato o di soggetto
ammesso alla protezione sussidiaria determina la decadenza dal
medesimo status.
Capo V
Procedure di impugnazione
Art. 35
Impugnazione
((1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la
decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione
dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione
sussidiaria e' ammesso ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria
ordinaria. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato
abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia
stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.)) ((3))
((2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate
dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.))
((3))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
13.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
—————
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36,
comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in
vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Art. 36.
Accoglienza del ricorrente
1. Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi
dell'articolo 35, si applica l'articolo 11 del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 140.
2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri di cui
all'articolo 20 rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le
modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all'articolo 21 che
ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi
dell'articolo 35, comma 8, ha accoglienza nei centri di cui
all'articolo 20 con le modalita' stabilite dal decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 140.
Capo VI
Disposizioni finali e transitorie
Art. 37.
Riservatezza
1. Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati nel
presente decreto sono soggetti all'obbligo di riservatezza
relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del
procedimento.
Art. 38.
Regolamenti di attuazione
1. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al
comma 1, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 2004, n. 303, ed i riferimenti ivi contenuti alla
domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono
sostituiti con domanda di protezione internazionale come definita dal
presente decreto.
Art. 39.
Disposizioni finanziarie
1. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, e' autorizzata
la spesa di euro 239.000 per l'anno 2008.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, e' autorizzata
la spesa di euro 832.000 a decorrere dall'anno 2008.
3. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, comma 2, e'
valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.
4. Per le esigenze di adeguamento dei centri, derivanti
dall'articolo 20, comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 8.000.000
per l'anno 2008.
5. L'onere derivante dall'attivita' di accoglienza di cui agli
articoli 20, commi 2, 3 e 4, 35 e 36 e' valutato in euro 12.218.250 a
decorrere dall'anno 2008 e la dotazione del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' aumentata di
6.600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2008, per i servizi di
accoglienza gestiti dagli enti locali.
6. Per le finalita' di cui all'articolo 24, comma 2, e' autorizzata
la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008.
7. All'onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari complessivamente
a 9.571.000 per l'anno 2008 e a 1.332.000 a decorrere dall'anno 2009,
nonche' a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato complessivamente
in 22.018.250 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere
sulla disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3 e 5, ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2),
della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma,
sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
Art. 40.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, commi 4, 5 e 6, 1-bis, 1-ter, 1-quater e
1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n. 303, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 38.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri e (ad interim) Ministro della
giustizia
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Amato, Ministro dell'interno
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Pollastrini, Ministro per i diritti e
le pari opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Scotti