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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 25

Attuazione  della  direttiva  2005/85/CE  recante norme minime per le
procedure  applicate  negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato.

 Vigente al: 11-3-2015  

 

Capo I

Disposizioni generali

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005,
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai
fini del riconoscimento dello status di rifugiato;
  Vista  la  legge  6 febbraio  2007, n. 13, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alla  Comunita'  europea  – legge comunitaria 2006, ed in particolare
l'articolo 12 relativo all'attuazione della direttiva 2005/85/CE;
  Visto  il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente
l'attuazione   della   direttiva   2004/83/CE  recante  norme  minime
sull'attribuzione,  a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi, della
qualifica   del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa  di
protezione  internazionale,  nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990, n. 39, recante norme
urgenti  in  materia  di  asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini   extracomunitari   e  di  regolarizzazione  dei  cittadini
extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato;
  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n.  303,  recante  il  regolamento  relativo  alle  procedure  per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
  Considerato   che   le  competenti  Commissioni  del  Senato  della
Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 novembre 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno,  di  concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e per i diritti e le pari
opportunita';

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

                              Finalita'
  1.  Il  presente  decreto stabilisce le procedure per l'esame delle
domande   di  protezione  internazionale  presentate  nel  territorio
nazionale  da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea
o  da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e le procedure per
la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.

                               Art. 2.

                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
    a) «Convenzione  di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status
dei  rifugiati,  firmata  a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con
legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York
del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
    b) «domanda  di  protezione  internazionale  o domanda di asilo o
domanda»:  la  domanda  presentata  secondo le procedure previste dal
presente  decreto,  diretta  ad  ottenere lo status di rifugiato o lo
status di protezione sussidiaria;
    c) «richiedente»:  il  cittadino  straniero  che ha presentato la
domanda  di protezione internazionale sulla quale non e' stata ancora
adottata una decisione definitiva;
    d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione
europea  il  quale,  per il timore fondato di essere perseguitato per
motivi   di   razza,  religione,  nazionalita',  appartenenza  ad  un
determinato  gruppo  sociale  o opinione politica, si trova fuori dal
territorio  del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a causa
di  tale  timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese,
oppure  se  apolide  si  trova  fuori  dal territorio nel quale aveva
precedentemente  la  dimora  abituale  e  per  lo stesso timore sopra
indicato  non  puo'  o,  a  causa di siffatto timore, non vuole farvi
ritorno,  ferme  le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
    e) «status  di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato
di    un    cittadino    straniero   quale   rifugiato,   a   seguito
dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo
le procedure definite dal presente decreto;
    f) «persona  ammissibile  alla protezione sussidiaria»: cittadino
di  un  Paese  non  appartenente all'Unione europea o apolide che non
possiede  i  requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei
cui   confronti   sussistono  fondati  motivi  di  ritenere  che,  se
ritornasse  nel  Paese  di  origine,  o,  nel  caso di un apolide, se
ritornasse  nel  Paese  nel  quale  aveva  precedentemente  la dimora
abituale,  correrebbe  un  rischio effettivo di subire un grave danno
come  definito  dall'articolo 14  del decreto legislativo 19 novembre
2007,  n.  251,  e  il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non
vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
    g) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte
dello  Stato  di  un  cittadino  straniero quale persona ammessa alla
protezione  sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di
protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente
decreto;
    h) «minore  non  accompagnato»:  il  cittadino  straniero di eta'
inferiore  agli  anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel
territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
    i) ACNUR:   l'Alto   Commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i
rifugiati;
    m) «Paese  di  origine  sicuro»:  il  Paese  inserito nell'elenco
comune minimo di cui all'articolo 29 della direttiva 2005/85/CE.

                               Art. 3.

                        Autorita' competenti
  1.  Le  autorita'  competenti all'esame delle domande di protezione
internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale, di cui all'articolo 4.
  2.  L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti
a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26.
  3.  L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente
all'esame  della domanda di protezione internazionale in applicazione
del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003,
e'  l'Unita' Dublino, operante presso il Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

                               Art. 4
Commissioni territoriali  per  il  riconoscimento  della  protezionen
                           internazionale
 
  1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento  dello  status
di rifugiato, di  cui  all'articolo  1-quater  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39,  assumono  la  denominazione  di:  "Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione  internazionale",
di   seguito:   "Commissioni   territoriali"   ((.   Le   Commissioni
territoriali sono insediate presso le prefetture  che  forniscono  il
necessario supporto organizzativo e logistico, con  il  coordinamento
del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e  l'immigrazione   del
Ministero dell'interno.))
  2. Le Commissioni territoriali sono fissate ((nel numero massimo di
venti.)) Con decreto del Ministro dell'interno  sono  individuate  le
sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.
  2-bis. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  presso  ciascuna
Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi  di
un  eccezionale  incremento   delle   domande   di   asilo   connesso
all'andamento dei  flussi  migratori  e  per  il  tempo  strettamente
necessario da determinare nello stesso decreto, una  o  piu'  sezioni
composte  dai  membri  supplenti  delle  Commissioni  medesime.  ((Le
sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo
di trenta per l'intero territorio nazionale e operano  in  base  alle
disposizioni che regolano l'attivita' delle Commissioni territoriali.
Il decreto di cui al primo periodo puo' prevedere che la funzione  di
presidente delle sezioni o di  alcune  di  esse  sia  svolta  in  via
esclusiva.))
  3. Le  Commissioni  territoriali  sono  nominate  con  decreto  del
Ministro dell'interno, e sono composte, nel rispetto del principio di
equilibrio di genere, da un funzionario della  carriera  prefettizia,
con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato,
da  un  rappresentante  di  un  ente  territoriale  designato   dalla
Conferenza  Stato  –   citta'   ed   autonomie   locali   e   da   un
((rappresentante designato dall'ACNUR)). In situazioni di urgenza, il
Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente  locale,  su
indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la  commissione
territoriale, e  ne  da'  tempestiva  comunicazione  alla  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali.  Per  ciascun  componente   sono
nominati uno  o  piu'  componenti  supplenti.  L'incarico  ha  durata
triennale ed e'  rinnovabile.  Le  Commissioni  territoriali  possono
essere integrate,  su  richiesta  del  presidente  della  Commissione
nazionale per il diritto di asilo, da un  funzionario  del  Ministero
degli affari esteri con  la  qualifica  di  componente  a  tutti  gli
effetti, ogni volta che sia necessario, in  relazione  a  particolari
afflussi di richiedenti protezione  internazionale,  in  ordine  alle
domande per le quali occorre  disporre  di  particolari  elementi  di
valutazione in merito alla situazione dei  Paesi  di  provenienza  di
competenza del Ministero degli  affari  esteri.  Ove  necessario,  le
Commissioni possono essere composte anche da personale  in  posizione
di collocamento a riposo da non  oltre  due  anni  appartenente  alle
amministrazioni o  agli  enti  rappresentati  nella  Commissione.  Al
presidente  ed  ai  componenti  effettivi  o  supplenti,   per   ogni
partecipazione alle  sedute  della  Commissione,  e'  corrisposto  un
gettone  di  presenza.  L'ammontare  del  gettone  di   presenza   e'
determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
  ((3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle  sue  sezioni
opera con indipendenza di giudizio e di valutazione)).
  4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite  con  la
presenza della maggioranza dei componenti e deliberano  con  il  voto
favorevole di almeno tre componenti. In caso di  parita'  prevale  il
voto del presidente.
  5. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali  e'
determinata sulla base della circoscrizione territoriale  in  cui  e'
presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di
richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e  21  la
competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in
cui e' collocato il  centro.  ((Nel  caso  in  cui  nel  corso  della
procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente ad  un
centro  diverso  da  quello  in  cui  e'  accolto  o  trattenuto,  la
competenza all'esame della domanda e' assunta dalla commissione nella
cui circoscrizione territoriale  e'  collocato  il  centro  di  nuova
destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha  sostenuto
il  colloquio,  la  competenza  rimane  in  capo   alla   commissione
territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio.))
  ((5-bis.  Fermo  restando  in  ogni  caso   la   competenza   della
commissione  territoriale  innanzi  alla  quale  si  e'   svolto   il
colloquio,  la  competenza  all'esame  delle  domande  di  protezione
internazionale  puo'  essere  individuata,  con   provvedimento   del
Presidente della Commissione nazionale per il  diritto  di  asilo  in
deroga  al  comma  5,  tenendo  conto  del  numero  dei  procedimenti
assegnati a ciascuna Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o
domicilio comunicati  dall'interessato  ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 2.))
  6. Le attivita' di  supporto  delle  commissioni  sono  svolte  dal
personale in  servizio  appartenente  ai  ruoli  dell'Amministrazione
civile dell'interno.

                               Art. 5.

            Commissione nazionale per il diritto di asilo
  1.  La  Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza
in  materia  di  revoca  e  cessazione  degli  status  di  protezione
internazionale  riconosciuti,  nelle  ipotesi  previste  dal  decreto
legislativo  19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di indirizzo
e  coordinamento  delle  Commissioni  territoriali,  di  formazione e
aggiornamento   dei   componenti   delle   medesime  Commissioni,  di
costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente
le  informazioni  utili  al monitoraggio delle richieste di asilo, di
costituzione  e  aggiornamento  di  un centro di documentazione sulla
situazione   socio-politico-economica   dei   Paesi  di  origine  dei
richiedenti,  di  monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche
al fine di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e
di  fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio
dei  Ministri per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20
del  decreto  legislativo  25 luglio  1988,  n.  286.  La Commissione
mantiene  rapporti  di  collaborazione  con il Ministero degli affari
esteri   ed  i  collegamenti  di  carattere  internazionale  relativi
all'attivita' svolta.
  2. La Commissione nazionale e' nominata, nel rispetto del principio
di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  congiunta  dei Ministri dell'interno e degli
affari  esteri.  La  Commissione  e'  presieduta da un prefetto ed e'
composta  da  un  dirigente  in  servizio  presso  la  Presidenza del
Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica,
da  un  funzionario  della carriera prefettizia in servizio presso il
Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e  l'immigrazione  e  da  un
dirigente  del  Dipartimento  della  pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno.   Ciascuna   amministrazione   designa   un  supplente.
L'incarico  ha  durata triennale ed e' rinnovabile. La Commissione e'
validamente   costituita   con  la  presenza  della  maggioranza  dei
componenti   e   delibera  con  il  voto  favorevole  di  almeno  tre
componenti.   Alle  riunioni  partecipa  senza  diritto  di  voto  un
rappresentante  del  delegato  in  Italia  dell'ACNUR. La Commissione
nazionale  si  avvale  del  supporto  organizzativo  e  logistico del
Dipartimento  per  le  liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno.
  3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  dei  Ministri  dell'interno  e degli affari esteri, possono
essere  istituite  una  o piu' sezioni della Commissione nazionale. I
componenti  di  ciascuna  sezione sono individuati e nominati secondo
quanto  previsto  al  comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale
sono  validamente  costituite  e deliberano con le medesime modalita'
previste per la Commissione nazionale.

Capo II

Principi fondamentali e garanzie

                               Art. 6.

                       Accesso alla procedura
  1.   La   domanda   di   protezione  internazionale  e'  presentata
personalmente   dal   richiedente  presso  l'ufficio  di  polizia  di
frontiera  all'atto  dell'ingresso  nel territorio nazionale o presso
l'ufficio  della  questura  competente in base al luogo di dimora del
richiedente.
  2.  La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai
figli  minori  non coniugati presenti sul territorio nazionale con il
genitore all'atto della presentazione della stessa.
  3.  La  domanda  puo' essere presentata direttamente dal minore non
accompagnato ai sensi dell'articolo 19.

                               Art. 7
           Diritto di rimanere nel territorio dello Stato
                    durante l'esame della domanda

  1.  Il  richiedente  e' autorizzato a rimanere nel territorio dello
Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino
alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda,
a  norma  dell'articolo  32.  ((Il  prefetto competente stabilisce un
luogo  di  residenza  o  un'area  geografica  ove i richiedenti asilo
possano circolare.))
  2.  La  previsione  di  cui  al comma 1 non si applica a coloro che
debbano essere:
    a)  estradati  verso  un  altro  Stato  in  virtu' degli obblighi
previsti da un mandato di arresto europeo;
    b)   consegnati   ad   una   Corte   o  ad  un  Tribunale  penale
internazionale;
    c)  avviati  verso  un  altro  Stato  dell'Unione  competente per
l'esame dell'istanza di protezione internazionale.

                               Art. 8.
 
             Criteri applicabili all'esame delle domande
 
  1. Le domande  di  protezione  internazionale  non  possono  essere
respinte, ne' escluse dall'esame per il  solo  fatto  di  non  essere
state presentate tempestivamente.
  2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo
individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame
della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251.
  3. Ciascuna domanda e' esaminata alla luce di informazioni  precise
e aggiornate circa la situazione  generale  esistente  nel  Paese  di
origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi
sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei
dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli  affari  esteri  ((anche
con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei  diritti
umani operanti a livello internazionale)), o comunque acquisite dalla
Commissione  stessa.  La  Commissione  nazionale  assicura  che  tali
informazioni, costantemente aggiornate, siano  messe  a  disposizione
delle Commissioni territoriali, secondo  le  modalita'  indicate  dal
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo  38  e  siano  altresi'
fornite  agli  organi  giurisdizionali  chiamati  a  pronunciarsi  su
impugnazioni di decisioni negative.

                               Art. 9.

    Criteri applicabili alle decisioni dell'autorita' accertante
  1.  Le  decisioni  sulle  domande di protezione internazionale sono
comunicate per iscritto.
  2.  La decisione con cui viene respinta una domanda e' corredata da
motivazione  di  fatto  e di diritto e deve recare le indicazioni sui
mezzi di impugnazione ammissibili.

                              Art. 10.

                  Garanzie per i richiedenti asilo
  1.  All'atto della presentazione della domanda 1'ufficio di polizia
competente  a  riceverla  informa  il  richiedente della procedura da
seguire,  dei  suoi  diritti  e  doveri durante il procedimento e dei
tempi  e  mezzi  a  sua  disposizione  per corredare la domanda degli
elementi  utili  all'esame;  a  tale  fine  consegna  al  richiedente
l'opuscolo informativo di cui al comma 2.
  2.  La  Commissione nazionale redige, secondo le modalita' definite
nel  regolamento  da  adottare  ai sensi dell'articolo 38 un opuscolo
informativo che illustra:
    a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione
internazionale;
    b) i  principali  diritti e doveri del richiedente durante la sua
permanenza in Italia;
    c) le  prestazioni  sanitarie e di accoglienza e le modalita' per
riceverle;
    d) l'indirizzo  ed  il  recapito  telefonico  dell'ACNUR  e delle
principali   organizzazioni  di  tutela  dei  richiedenti  protezione
internazionale.
  3.  Al  richiedente  e' garantita, in ogni fase della procedura, la
possibilita'  di  contattare  1'ACNUR  o  altra organizzazione di sua
fiducia competente in materia di asilo.
  4.  Il  richiedente  e'  tempestivamente informato della decisione.
Tutte   le   comunicazioni   concernenti   il   procedimento  per  il
riconoscimento   della   protezione   interna-zionale  sono  rese  al
richiedente  nella  prima  lingua  da lui indicata, o, se cio' non e'
possibile,  in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la
preferenza   indicata   dall'interessato.   In   tutte  le  fasi  del
procedimento  connesse alla presentazione ed all'esame della domanda,
al  richiedente  e'  garantita,  se  necessario,  l'assistenza  di un
interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile.
  5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale,
allo  straniero,  durante  lo svolgimento del relativo giudizio, sono
assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.

                               Art. 11
                   Obblighi del richiedente asilo

  ((1.  Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire
personalmente  davanti  alla  Commissione  territoriale.  Ha altresi'
l'obbligo  di  consegnare  i  documenti in suo possesso pertinenti ai
fini della domanda, incluso il passaporto.))
  2.  Il richiedente e' tenuto ad informare l'autorita' competente in
ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.
  3.  In  caso  di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2,
eventuali  comunicazioni  concernenti  il  procedimento  si intendono
validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente.
  4.  In  tutte  le fasi della procedura, il richiedente e' tenuto ad
agevolare   il   compimento   degli   accertamenti   previsti   dalla
legislazione in materia di pubblica sicurezza.

                              Art. 12.
 
                         Colloquio personale
 
  1.  La  Commissione  nazionale  e   le   Commissioni   territoriali
dispongono   l'audizione   dell'interessato   tramite   comunicazione
effettuata  dalla  questura  territorialmente  competente.  ((PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  22  AGOSTO  2014,  N.   119,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 OTTOBRE 2014, N. 146)).
  ((1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno  solo
dei componenti della Commissione, con  specifica  formazione  e,  ove
possibile, dello stesso sesso  del  richiedente.  Il  componente  che
effettua il colloquio sottopone la  proposta  di  deliberazione  alla
Commissione  che  decide  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  4.  Su
determinazione  del  Presidente,  o  su  richiesta  dell'interessato,
preventivamente  informato,  il  colloquio  si  svolge  innanzi  alla
Commissione.))
  2.  La  Commissione  territoriale  puo'  omettere  l'audizione  del
richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere
la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato  in  relazione
agli elementi forniti dal richiedente ai sensi  dell'articolo  3  del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i  casi  in
cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica  o  da  un
medico   convenzionato   con   il   Servizio   sanitario    nazionale
l'incapacita' o l'impossibilita' di sostenere un colloquio personale.
  3. Il colloquio puo'  essere  rinviato  qualora  le  condizioni  di
salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non
lo  rendano  possibile,  ovvero  qualora  l'interessato  richieda  ed
ottenga il rinvio per gravi motivi.
  4. Se il cittadino straniero benche' regolarmente convocato non  si
presenta al colloquio  senza  aver  chiesto  il  rinvio,  l'autorita'
decidente decide sulla base della documentazione disponibile.
  5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza  del
richiedente asilo non ospitato nelle strutture di  accoglienza  o  di
trattenimento  e  non  sia  gia'  stata  emessa  nei  suoi  confronti
decisione di accoglimento  della  relativa  istanza,  la  Commissione
territoriale competente o la Commissione nazionale dispone,  per  una
sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non
ha consentito lo svolgimento del colloquio,  una  nuova  convocazione
dell'interessato, secondo le modalita' di cui al  comma  1,  al  fine
della riattivazione della procedura.

                              Art. 13.

             Criteri applicabili al colloquio personale
  1.  Il  colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza
la  presenza  dei  familiari,  a  meno  che l'autorita' decidente non
ritenga  che  un  esame  adeguato comporti anche la presenza di altri
familiari.
  2.   In   presenza   di  un  cittadino  straniero  portatore  delle
particolari  esigenze  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 140, al colloquio puo' essere ammesso personale di
sostegno per prestare la necessaria assistenza.
  3.  Il  colloquio del minore avviene alla presenza del genitore che
esercita   la   potesta'   o  del  tutore.  In  caso  di  minori  non
accompagnati,  il colloquio si svolge alla presenza del tutore di cui
all'articolo 26, comma 5.
  4.  Se  il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ai sensi
dell'articolo 16, questi e' ammesso ad assistere al colloquio.

                              Art. 14.

                   Verbale del colloquio personale
  1.   Dell'audizione   e'   redatto   verbale  che  e'  sottoscritto
dall'interessato  e  contiene  le informazioni di cui all'articolo 3,
comma 2,  del  decreto  legislativo  19 novembre  2007,  n.  251.  Al
cittadino  straniero  e' rilasciata copia del verbale. La Commissione
territoriale  adotta  le  idonee misure per garantire la riservatezza
dei   dati   che   riguardano  l'identita'  e  le  dichiarazioni  dei
richiedenti la protezione internazionale.
  2.  Il  rifiuto  di  sottoscrivere  il  contenuto  del verbale e le
motivazioni  di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non
ostano a che l'autorita' decidente adotti una decisione.

                              Art. 15.
 
      Formazione delle commissioni territoriali e del personale
 
  ((01.  I  componenti  effettivi  e  supplenti   delle   Commissioni
territoriali partecipano a  un  corso  di  formazione  iniziale  e  a
periodici  corsi  di  aggiornamento  organizzati  dalla   Commissione
nazionale ai sensi dei commi 1 e 1-bis)).
  1. La Commissione nazionale cura  la  formazione  ed  il  periodico
aggiornamento dei propri componenti e  di  quelli  delle  Commissioni
territoriali, anche al fine di garantire che  abbiano  la  competenza
necessaria perche' il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al
contesto personale o generale  in  cui  nasce  la  domanda,  compresa
l'origine  culturale  o  la  vulnerabilita'   del   richiedente.   La
Commissione nazionale cura altresi' la formazione degli interpreti di
cui si avvalgono le Commissioni,  per  assicurare  una  comunicazione
adeguata in sede di  colloquio  e  la  formazione  del  personale  di
supporto delle Commissioni.
  ((1-bis. La formazione di cui al comma 1  e'  effettuata  anche  in
collaborazione con l'ACNUR e con l'Ufficio europeo  di  sostegno  per
l'asilo di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 maggio 2010)).

                              Art. 16.

         Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali
  1. Il cittadino straniero puo' farsi assistere, a proprie spese, da
un avvocato.
  2.   Nel   caso   di   impugnazione   delle   decisioni   in   sede
giurisdizionale,  il  cittadino straniero e' assistito da un avvocato
ed  e'  ammesso  al  gratuito  patrocinio ove ricorrano le condizioni
previste  dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n.  115.  In  ogni  caso  per  l'attestazione  dei  redditi  prodotti
all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto.

                              Art. 17.
 
Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali
 
  1. Al cittadino straniero o al suo legale  rappresentante,  nonche'
all'avvocato che eventualmente lo assiste, e' garantito  l'accesso  a
tutte le informazioni relative alla procedura ((, alle fonti di prova
utilizzate e agli elementi di valutazione adottati,)) che  potrebbero
formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso  la  decisione
della Commissione territoriale o della Commissione nazionale, con  le
modalita' di cui all'articolo 18.

                              Art. 18.

           Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241
  1.   Ai  procedimenti  per  l'esame  delle  domande  di  protezione
internazionale   si   applicano   le   disposizioni   in  materia  di
procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di
cui  ai  capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, IV-bis e
V,  nonche' agli articoli 7, 8 e 10 del capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241.

                              Art. 19.

               Garanzie per i minori non accompagnati
  1.  Al  minore  non  accompagnato  che  ha  espresso la volonta' di
chiedere  la  protezione  internazionale  e'  fornita  la  necessaria
assistenza  per  la  presentazione  della  domanda.  Allo  stesso  e'
garantita  l'assistenza  del  tutore in ogni fase della procedura per
l'esame  della  domanda,  secondo  quanto  previsto dall'articolo 26,
comma 5.
  2.   Se   sussistono  dubbi  in  ordine  all'eta',  il  minore  non
accompagnato  puo',  in ogni fase della procedura, essere sottoposto,
previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad
accertamenti  medico-sanitari  non  invasivi  al  fine  di accertarne
l'eta'.  Se  gli  accertamenti  effettuati  non  consentono  l'esatta
determinazione  dell'eta'  si  applicano le disposizioni del presente
articolo.
  3.  Il  minore  deve essere informato della possibilita' che la sua
eta'  puo'  essere  determinata attraverso visita medica, sul tipo di
visita  e  sulle  conseguenze  della  visita ai fini dell'esame della
domanda.  Il  rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita
medica,  non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della
domanda, ne' all'adozione della decisione.
  4.  Il  minore  partecipa  al  colloquio  personale  secondo quanto
previsto  dall'articolo 13,  comma 3,  ed  allo  stesso  e' garantita
adeguata  informazione sul significato e le eventuali conseguenze del
colloquio personale.

                               Art. 20
                         Casi di accoglienza

  1.  Il  richiedente  non  puo'  essere  trattenuto  al solo fine di
esaminare la sua domanda.
  2.   Il  richiedente  e'  ospitato  in  un  centro  di  accoglienza
richiedenti asilo nei seguenti casi:
    a)   quando   e'  necessario  verificare  o  determinare  la  sua
nazionalita'  o  identita',  ove  lo  stesso  non sia in possesso dei
documenti  di  viaggio  o  di  identita',  ovvero  al  suo arrivo nel
territorio  dello  Stato abbia presentato documenti risultati falsi o
contraffatti;
    b)  quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per
aver  eluso  o  tentato di eludere il controllo di frontiera o subito
dopo;
    c)  quando  ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in
condizioni di soggiorno irregolare;
    d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2008, N. 159.))
  3.  Nel  caso  di  cui  al  comma  2, lettera a), il richiedente e'
ospitato  nel  centro  per  il  tempo  strettamente  necessario  agli
adempimenti  ivi  previsti  e,  in  ogni  caso,  per  un  periodo non
superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente e' ospitato
nel  centro  per  il  tempo  strettamente  necessario all'esame della
domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un
periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo
di  accoglienza al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno
temporaneo  valido  tre  mesi,  rinnovabile fino alla decisione della
domanda.
  4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie
inerenti  alla  sua  domanda, ne' sulla sfera della sua vita privata,
fatto  salvo  il  rispetto  delle  regole  di convivenza previste nel
regolamento  di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facolta'
di  uscire  dal centro nelle ore diurne. Il richiedente puo' chiedere
al  prefetto  un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per
un  periodo  di  tempo  diverso  o  superiore a quello di uscita, per
rilevanti  motivi  personali  o  per motivi attinenti all'esame della
domanda,  fatta  salva  la compatibilita' con i tempi della procedura
per   l'esame  della  domanda.  Il  provvedimento  di  diniego  sulla
richiesta   di   autorizzazione   all'allontanamento  e'  motivato  e
comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4.
  5.  Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo 38 sono fissate, le
caratteristiche  e  le modalita' di gestione, anche in collaborazione
con  l'ente  locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che
devono  garantire  al  richiedente  una ospitalita' che garantisca la
dignita'   della   persona   e  l'unita'  del  nucleo  familiare.  Il
regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio
d'Europa  e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture e' comunque
consentito  ai  rappresentanti  dell'ACNUR,  agli  avvocati  ed  agli
organismi  ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata
nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

                               Art. 21
                        Casi di trattenimento

  1.  E' disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente:
    a)  che  si  trova  nelle  condizioni  previste  dall'articolo 1,
paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;
    b) che e' stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati
dall'articolo  380,  commi  1  e  2,  del codice di procedura penale,
ovvero  per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale,
al  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina  verso l'Italia e
dell'emigrazione  clandestina  dall'Italia  verso  altri Stati, o per
reati   diretti   al   reclutamento  di  persone  da  destinare  alla
prostituzione  o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite;
    c)  che  e' destinatario di un provvedimento di espulsione ((o di
respingimento)) ((. . .)).
  2.  Il  provvedimento di trattenimento e' adottato dal questore con
le modalita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998,  n.  286. Quando e' gia' in corso il trattenimento, il questore
chiede  al  tribunale  in  composizione  monocratica  la  proroga del
periodo  di  trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire
l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28.
  3.  L'accesso  ai  centri  di permanenza temporanea e assistenza e'
comunque  garantito  ai  rappresentanti  dell'ACNUR, agli avvocati ed
agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore autorizzati dal Ministero dell'interno.

                              Art. 22.

        Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento
  1.  L'accoglienza  dei richiedenti di cui all'articolo 20, comma 2,
e'  subordinata  all'effettiva  permanenza  nella struttura, salvo il
trasferimento  in altro centro che puo' essere disposto, per motivate
ragioni,  dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha
sede  la  struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo dei centri
di  cui  agli  articoli 20  e  21  e'  comunicato  dal  questore alla
Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole
agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi
al  procedimento di esame della domanda di protezione internazionale.
Al   termine   del   periodo   di   accoglienza  nei  centri  di  cui
all'articolo 20    o    del   periodo   di   trattenimento   di   cui
all'articolo 21,  e'  fatto obbligo al richiedente di comunicare alla
questura  e  alla  competente  Commissione  territoriale  il luogo di
domicilio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11.
  2.  L'allontanamento  del richiedente dal centro senza giustificato
motivo  fa  cessare  le  condizioni  di  accoglienza e la Commissione
territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in suo
possesso.

                              Art. 23.

                        Ritiro della domanda
  1.  Nel  caso  in  cui il richiedente decida di ritirare la domanda
prima  dell'audizione  presso la competente Commissione territoriale,
il  ritiro e' formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione
territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.

                              Art. 24.

                          Ruolo dell'ACNUR
  1.  Oltre  a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5, comma 2,
8,  comma 3,  10,  comma 3,  i rappresentanti dell'ACNUR sono in ogni
caso  ammessi  nelle  strutture  di  cui  all'articolo 20  secondo le
modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 38.
  2.  L'ACNUR  svolge  in  relazione  ai propri compiti istituzionali
attivita'  di  consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per
le  liberta'  civili  e  l'immigrazione  del Ministero dell'interno e
delle   Commissioni   territoriali  e  nazionale,  su  richiesta  del
Ministero dell'interno.

                              Art. 25.

              Raccolta di informazioni su singoli casi
  1. Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono
essere   acquisite   informazioni  dai  presunti  responsabili  della
persecuzione ai danni del richiedente.
  2. Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun
caso   forniscono   informazioni   circa  la  domanda  di  protezione
internazionale  presentata  dal richiedente ovvero altre informazioni
che possano nuocere all'incolumita' del richiedente e delle persone a
suo  carico, ovvero alla liberta' e alla sicurezza dei suoi familiari
che ancora risiedono nel Paese di origine.

Capo III

Procedure di primo grado

                              Art. 26.

       Istruttoria della domanda di protezione internazionale
  1.  La  domanda  di  asilo  e' presentata all'ufficio di polizia di
frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel
caso  di  presentazione  della  domanda  all'ufficio  di frontiera e'
disposto  l'invio  del  richiedente presso la questura competente per
territorio,  per  l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei
casi  in  cui  il richiedente e' una donna, alle operazioni partecipa
personale femminile.
  2.  La  questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale,
redige  il  verbale  delle  dichiarazioni del richiedente su appositi
modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e' allegata la
documentazione   prevista  dall'articolo 3  del  decreto  legislativo
19 novembre  2007, n. 251. Il verbale e' approvato e sottoscritto dal
richiedente  cui  ne e' rilasciata copia, unitamente alla copia della
documentazione allegata.
  3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo 28,  comma 3,  nei  casi
soggetti  alla  procedura  di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del
Consiglio,  del  18 febbraio 2003, la questura avvia le procedure per
la  determinazione  dello Stato competente per l'esame della domanda,
secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.
  4.   Il   questore,  qualora  ricorrono  le  ipotesi  di  cui  agli
articoli 20  e 21 dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi
previste  e  rilascia  al  richiedente  un  attestato  nominativo che
certifica  la  sua  qualita' di richiedente protezione internazionale
presente  nel  centro  di  accoglienza  o  di permanenza temporanea e
assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido
per  tre  mesi,  rinnovabile fino alla definizione della procedura di
riconoscimento  dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
da parte della Commissione territoriale.
  5.  Quando  la domanda e' presentata da un minore non accompagnato,
l'autorita'  che  la  riceve  sospende il procedimento, da' immediata
comunicazione  al  tribunale  dei minorenni e al giudice tutelare per
l'apertura  della  tutela  e  per  la nomina del tutore a norma degli
articoli 343,  e  seguenti, del codice civile, ed informa il Comitato
per  i  minori  stranieri  presso  il  Ministero  della  solidarieta'
sociale.  Il  giudice  tutelare nelle quarantotto ore successive alla
comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore
prende  immediato  contatto  con  la  questura  per la conferma della
domanda,  ai  fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione
dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.
  6.  L'autorita'  che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa
immediatamente  il  Servizio  centrale  del sistema di protezione per
richiedenti  asilo  e  rifugiati  di  cui  all'articolo 1-sexies  del
decreto-legge    30 dicembre    1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento
del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di
protezione  stesso  e ne da' comunicazione al tribunale dei minori ed
al  giudice  tutelare.  Nel caso in cui non sia possibile l'immediato
inserimento  del  minore  in  una  di  tali strutture, l'assistenza e
l'accoglienza   del  minore  sono  temporaneamente  assicurate  dalla
pubblica  autorita'  del comune dove si trova il minore. I minori non
accompagnati  in  nessun  caso  possono  essere  trattenuti presso le
strutture di cui agli articoli 20 e 21.

                               Art. 27
                         Procedure di esame
 
  1. L'esame della domanda di  protezione  internazionale  e'  svolto
dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali  e  le
garanzie di cui al capo II.
  ((1-bis. La Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso  di
impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni,  relative
alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione  del
richiedente,  che  ritiene  necessarie  a  integrazione  del   quadro
probatorio prospettato dal richiedente)).
  2.  La  Commissione  territoriale  provvede  al  colloquio  con  il
richiedente entro trenta  giorni  dal  ricevimento  della  domanda  e
decide entro i tre giorni feriali successivi.
  3.  Qualora  la  Commissione  territoriale,  per  la   sopravvenuta
esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia  potuto  adottare  la
decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del  ritardo  il
richiedente e la questura competente.

                              Art. 28.

                          Esame prioritario
  1.  La  Commissione  territoriale  esamina  in  via  prioritaria la
domanda,  conformemente  ai  principi fondamentali e alle garanzie di
cui al capo II, quando:
    a) la domanda e' palesemente fondata;
    b) la  domanda  e' presentata da un richiedente appartenente alle
categorie di persone vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140;
    c) la  domanda  e' presentata da un richiedente per il quale sono
stati  disposti  l'accoglienza  o  il  trattenimento  ai  sensi degli
articoli 20  e  21,  fatto  salvo  il  caso  in cui l'accoglienza sia
disposta per verificare o accertare l'identita' del richiedente.
  2.  Nei  casi previsti dall'articolo 21, appena ricevuta la domanda
il  questore, competente in base al luogo in cui e' stata presentata,
dispone  il  trattenimento del richiedente ai sensi dell'articolo 21,
comma 2,   e   contestualmente   provvede   alla  trasmissione  della
documentazione  necessaria  alla  Commissione territoriale che, entro
sette  giorni  dalla data di ricezione della documentazione, provvede
all'audizione.  La  decisione  e'  adottata  entro  i  successivi due
giorni.
  3.  Lo  Stato  italiano puo' dichiararsi competente all'esame delle
domande  di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003.

                              Art. 29.

               Casi di inammissibilita' della domanda
  1.  La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e
non procede all'esame, nei seguenti casi:
    a) il  richiedente  e'  stato riconosciuto rifugiato da uno Stato
firmatario  della  Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di
tale protezione;
    b) il  richiedente  ha  reiterato  identica  domanda dopo che sia
stata  presa  una  decisione  da parte della Commissione stessa senza
addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla
situazione del suo Paese di origine.

                              Art. 30.

 Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003
  1.  Nei  casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n.
343/2003   del   Consiglio,  del  18 febbraio  2003,  la  Commissione
territoriale  sospende  l'esame  della  domanda.  Qualora  sia  stata
determinata  la  competenza  territoriale  di  altro  Stato, ai sensi
dell'articolo 3,  comma 3,  la  Commissione dichiara l'estinzione del
procedimento.

                              Art. 31.

     Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi
  1.  Il  richiedente  puo'  inviare  alla  Commissione  territoriale
memorie  e  documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in
cui  il  richiedente  reitera  la domanda prima della decisione della
Commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova
domanda sono esaminati nell'ambito della precedente domanda.

                               Art. 32
                              Decisione
 
  1. Fatto salvo quanto previsto  dagli  articoli  23,  29  e  30  la
Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:
    a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione  sussidiaria,
secondo  quanto  previsto  dagli  articoli  11  e  17   del   decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
    b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il
riconoscimento della protezione internazionale  fissati  dal  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una  delle  cause  di
cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste  dal
medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente  provenga  da  un
Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui  al
comma 2;
    b-bis) rigetta  la  domanda  per  manifesta  infondatezza  quando
risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando  risulta  che  la
domanda e' stata presentata al solo scopo  di  ritardare  o  impedire
l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
  2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese  di  origine
sicuro ed abbia addotto gravi motivi per  non  ritenere  sicuro  quel
Paese  nelle  circostanze  specifiche  in  cui  egli  si  trova,   la
Commissione non puo' pronunciarsi sulla domanda senza  previo  esame,
svolto in conformita' ai principi ed alle  garanzie  fondamentali  di
cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi
discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti  reato
per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e  che  risultano
oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro.
  3.  Nei  casi  in  cui  non  accolga  la  domanda   di   protezione
internazionale e ritenga  che  possano  sussistere  gravi  motivi  di
carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli  atti
al questore per l'eventuale rilascio del  permesso  di  soggiorno  ai
sensi dell'articolo 5, comma 6, del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286.
  ((3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi', gli  atti
al  Questore  per  le  valutazioni  di  competenza   se   nel   corso
dell'istruttoria sono emersi  fondati  motivi  per  ritenere  che  il
richiedente e' stato vittima dei delitti di cui agli articoli  600  e
601 del codice penale.))
  4. La decisione di cui al comma 1,  lettere  b)  e  b-bis),  ed  il
verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29  comportano
alla  scadenza  del  termine  per  l'impugnazione  l'obbligo  per  il
richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo  che  gli  sia
stato rilasciato un permesso di soggiorno ad  altro  titolo.  A  tale
fine si provvede ai sensi dell'articolo  13,  comma  4,  del  decreto
legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  nei  confronti  dei  soggetti
accolti o trattenuti ai sensi degli articoli  20  e  21  e  ai  sensi
dell'articolo 13, comma  5,  del  medesimo  decreto  legislativo  nei
confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il  permesso  di
soggiorno per richiesta asilo.

Capo IV

Revoca, cessazione e rinuncia della protezione internazionale

                              Art. 33.

  Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta
  1.  Nel  procedimento  di  revoca  o  di cessazione dello status di
protezione  internazionale,  l'interessato deve godere delle seguenti
garanzie:
    a) essere  informato  per  iscritto  che la Commissione nazionale
procede  al  nuovo  esame  del  suo  diritto  al riconoscimento della
protezione internazionale e dei motivi dell'esame;
    b) avere  la  possibilita' di esporre in un colloquio personale a
norma  degli  articoli 10,  11 e 12 o in una dichiarazione scritta, i
motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o cessato.
  2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura, applica
in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al
capo II.
  3.  Nel  caso  di  decisione di revoca o cessazione degli status di
protezione   internazionale  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 32, comma 3.

                              Art. 34.

                  Rinuncia agli status riconosciuti
  1.  La  rinuncia  espressa  allo  status di rifugiato o di soggetto
ammesso  alla  protezione  sussidiaria  determina  la  decadenza  dal
medesimo status.

Capo V

Procedure di impugnazione

                               Art. 35
                            Impugnazione
 
  ((1. Avverso la  decisione  della  Commissione  territoriale  e  la
decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione
dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione
sussidiaria e'  ammesso  ricorso  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria
ordinaria. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui  l'interessato
abbia richiesto il riconoscimento dello status  di  rifugiato  e  sia
stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.)) ((3))
  ((2.  Le  controversie  di  cui  al  comma  1   sono   disciplinate
dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.))
((3))
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
  6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
  9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
  10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
  11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
  12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
  13.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
  14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
    

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  AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
comma  1)  che  "Le  norme  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso."
  Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi  alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

                              Art. 36.

                     Accoglienza del ricorrente
  1.  Al  richiedente  asilo  che  ha  proposto  il  ricorso ai sensi
dell'articolo 35,  si  applica  l'articolo 11 del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 140.
  2.  Il  richiedente  di  cui  al comma 1 ospitato nei centri di cui
all'articolo 20 rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le
modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
  3.  Il richiedente trattenuto nei centri di cui all'articolo 21 che
ha  ottenuto  la  sospensione  del  provvedimento impugnato, ai sensi
dell'articolo 35,   comma 8,   ha   accoglienza  nei  centri  di  cui
all'articolo 20  con  le  modalita' stabilite dal decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 140.

Capo VI

Disposizioni finali e transitorie

                              Art. 37.

                            Riservatezza
  1.  Tutti  i  soggetti  coinvolti nei procedimenti disciplinati nel
presente   decreto   sono   soggetti   all'obbligo   di  riservatezza
relativamente   a  tutte  le  informazioni  ottenute  nel  corso  del
procedimento.

                              Art. 38.

                      Regolamenti di attuazione
  1. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo 8  del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n. 281, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
decreto.
  2.  Fino  alla  data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al
comma 1,  continuano  a trovare applicazione in quanto compatibili le
disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica
16 settembre  2004,  n.  303,  ed  i  riferimenti  ivi contenuti alla
domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono
sostituiti con domanda di protezione internazionale come definita dal
presente decreto.

                              Art. 39.

                      Disposizioni finanziarie
  1.  Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, e' autorizzata
la spesa di euro 239.000 per l'anno 2008.
  2.  Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, e' autorizzata
la spesa di euro 832.000 a decorrere dall'anno 2008.
  3.  L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, comma 2, e'
valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.
  4.   Per   le   esigenze   di  adeguamento  dei  centri,  derivanti
dall'articolo 20,  comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 8.000.000
per l'anno 2008.
  5.  L'onere  derivante  dall'attivita'  di  accoglienza di cui agli
articoli 20, commi 2, 3 e 4, 35 e 36 e' valutato in euro 12.218.250 a
decorrere  dall'anno  2008  e la dotazione del Fondo nazionale per le
politiche  e  i  servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del
decreto-legge    30 dicembre    1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' aumentata di
6.600.000  euro  annui,  a decorrere dall'anno 2008, per i servizi di
accoglienza gestiti dagli enti locali.
  6. Per le finalita' di cui all'articolo 24, comma 2, e' autorizzata
la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008.
  7. All'onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari complessivamente
a 9.571.000 per l'anno 2008 e a 1.332.000 a decorrere dall'anno 2009,
nonche' a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato complessivamente
in  22.018.250  euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere
sulla  disponibilita'  del  Fondo  di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  8.   Il   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio   degli  oneri  derivanti  dai  commi 3  e  5,  ai  fini
dell'adozione     dei     provvedimenti     correttivi     di     cui
all'articolo 11-ter,  comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli
eventuali  decreti  emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2),
della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima della data di entrata in
vigore  dei  provvedimenti  o  delle misure di cui al presente comma,
sono  tempestivamente  trasmessi  alle  Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.

                              Art. 40.

                             Abrogazioni
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a) articoli 1,   commi 4,   5  e  6,  1-bis,  1-ter,  1-quater  e
1-quinquies  del  decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
    b) il  decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n.  303,  a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 38.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2008

                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri  e (ad interim) Ministro della
                              giustizia
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Amato, Ministro dell'interno
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Pollastrini,  Ministro  per i diritti e
                              le pari opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Scotti
 

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