Decreto Legislativo n.160 del 3 ottobre 2008 nuove norme sui ricongiungimenti familiari
Dal 5 novembre scorso sono in vigore le nuove regole sul ricongiungimento familiare introdotte dal Decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008.
Con il nuovo decreto cambiano sia i requisiti soggettivi che riguardano i familiari da ricongiungere, sia alcuni requisiti oggettivi come il reddito che deve possedere il richiedente.
In base alle nuove regole, l’istanza di ricongiungimento è ammessa a favore del coniuge non legalmente separato purché di età non inferiore a diciotto anni; dei figli minori; dei figli maggiorenni solo se non possano permanentemente provvedere alle proprie esigenze di vita; dei genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o provenienza, ovvero dei genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati e, gravi motivi di salute.
Le novità riguardano anche i requisiti oggettivi come il reddito che deve essere pari all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. E’ prevista anche un’assicurazione sanitaria se si richiede il ricongiungimento con il genitore a carico.
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2004, ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato B;
VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione delle direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
ACQUISITO il parere del Garante per le protezione dei dati personali;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Art.1.
1. All’articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.”;
b)dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell’esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.”;
c)al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;”;
d)al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;”;
e)Al comma 8 le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centottanta giorni”.