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Decreto Min Salute competenza regionale riconoscimento titoli professionali

Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell’area sanitaria

MINISTERO DELLA SALUTE

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 159 del 09 Luglio 2002

18 giugno 2002

Oggetto:Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell’area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell’art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall’art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 236, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall’art. l della legge 8 gennaio 2002, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario;

Visto l’art. 1, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 402/2001, ai sensi del quale il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l’esercizio in Italia della specifica professione;

Considerato che le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, e le province autonome di Trento e Bolzano hanno formalmente manifestato la loro disponibilità a curare l’istruttoria dei procedimenti di cui al citato art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge n. 402/2001;

Decreta:

Art. 1.
Le regioni Emilia-Romagna, Lazio Lombardia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, e le province autonome di Trento e Bolzano, sono autorizzate a compiere gli atti istruttori di verifica per il riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in Paesi non appartenenti all’Unione europea.

Art. 2.
Gli enti di cui all’art. 1, ricevono le domande di riconoscimento dei citati titoli, ne verificano la correttezza formale, assicurano che siano stati prodotti tutti i documenti necessari per la completa valutazione del percorso formativo del richiedente e, ove necessario, richiedono eventuali integrazioni documentali.

Art. 3.
Al termine dell’istruttoria, la documentazione relativa ad ogni singola domanda di riconoscimento, viene inviata in fotocopia al Ministero della salute – Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, unitamente alla scheda di riepilogo di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritta dal responsabile del procedimento, in cui devono essere indicati: cognome, nome, data di nascita, nazionalità e indirizzo di colui il quale richiede il riconoscimento; denominazione esatta, e anno di conseguimento del titolo abilitante all’esercizio della professione sanitaria per cui è inoltrata domanda di riconoscimento; città e Stato in cui il richiedente ha conseguito il titolo; denominazione dell’istituzione scolastica presso cui il titolo è stato conseguito; il numero di anni di scolarità di base; il numero di anni di corso al termine del quale è stato conseguito il titolo di cui si chiede il riconoscimento; il numero totale delle ore di cui si compone il corso di cui sopra, con chiara distinzione delle ore di teoria e di quelle di pratica; l’elenco dei documenti prodotti, con specifica indicazione di quelli richiesti ma non presentati dall’interessato; l’indicazione del responsabile del procedimento che ha curato l’istruttoria; l’indicazione dell’ufficio presso cui sono conservati i documenti in originale o in copia autentica; motivata proposta in ordine all’accoglimento o non della richiesta di riconoscimento.

Art. 4.
Il Ministero della salute provvede alle opportune verifiche, acquisendo, ove necessaria, il parere della Conferenza dei servizi di cui agli articoli 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e adotta i provvedimenti di competenza.

Art. 5.
Il decreto di riconoscimento del titolo, una volta adottato, è trasmesso all’interessata all’indirizzo indicato nella scheda di riepilogo di cui all’art. 3. Dell’avvenuto riconoscimento, è contestualmente informato l’ente che ha istruito la pratica. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche nel caso di diniego del riconoscimento.

Art. 6.
Nel caso in cui sorgano dubbi sulla autenticità o sulla regolarità della documentazione prodotta, gli enti di cui all’art. 1 trasmettono la stessa, in originale o in copia conforme, al Ministero della salute, che provvede agli accertamenti per il tramite del Ministero degli affari esteri e delle altre autorità competenti.

Il Ministro: Sirchia


Allegato A

SCHEDA DI RIEPILOGO
 
Dati del richiedente:
cognome nome nat a il cittadino
indirizzo (a cui verranno inviate tutte le comunicazioni)
Denominazione esatta del titolo di studio:
anno diconseguimento:
Città in cui il titolo è stato conseguito:
Stato in cui il titolo è stato conseguito:
Istituzione scolastica che ha rilasciato il titolo:
Numero di anni di scolarità di base:
Durata del corso al termine del quale è stato conseguito il:
titolo di cui si chiede il riconoscimento:
Numero di ore di cui si compone il corso:
ore di teoria :
ore di pratica:
Elenco dei documenti prodotti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Elenco dei documenti mancanti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Dati dell’ente
Nome, cognome e qualifica del responsabile del procedimento che ha curato l’istruttoria:
Ufficio presso cui sono conservati i documenti in originale e in copia autentica:
motivata proposta in ordine all’accoglimento o non della richiesta di riconoscimento:
 
Data
 
Firma
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Carta di soggiorno per cittadini extracomunitari, ex art. 9 D.L. vo 286/98

Legge 30 luglio 2002 n. 189