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DPCM Proroga dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 2011    
Proroga dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari. (11A13231) (GU n. 235 del 8-10-2011 )
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto del 12 febbraio 2011,  con  cui  e’  stato
dichiarato  lo  stato  di  emergenza  nel  territorio  nazionale   in
relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi
del Nord Africa;
Visto l’art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  e
successive modificazioni, recante  «Testo  Unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero»;
Visti altresi’ l’art. 5 del predetto decreto legislativo n. 286 del
1998 e l’art. 11, comma 1, lettera c-ter, del decreto del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive  modificazioni,
recante regolamento di attuazione del predetto Testo Unico;
Visto il proprio decreto del 5 aprile 2011, concernente  le  misure
umanitarie di protezione temporanea  da  assicurarsi  nel  territorio
dello Stato a favore di cittadini  appartenenti  ai  Paesi  del  Nord
Africa affluiti nel territorio nazionale dal  1°  gennaio  2011  alla
mezzanotte del 5 aprile 2011, ed in particolare l’art. 1 con il quale
sono state individuate le condizioni per il  rilascio,  ai  cittadini
sopraindicati, del permesso di soggiorno per motivi  umanitari  della
durata di sei mesi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c-ter, del
citato D.P.R. n. 394 del 1999;
Rilevato che, in base all’accordo del 5 aprile 2011 tra il  Governo
italiano e quello  tunisino,  sono  proseguite  con  risultati  molto
positivi sia l’attivita’  di  vigilanza  sulle  coste  tunisine,  sia
l’azione di prevenzione e di  contrasto  dell’immigrazione  illegale,
sia le operazioni di  rimpatrio  dei  cittadini  tunisini  giunti  in
Italia successivamente alla citata data del 5 aprile 2011;
Preso atto delle rinnovate richieste, che  pervengono  dal  Governo
provvisorio tunisino, di proseguire nelle  linee  di  cooperazione  e
collaborazione gia’ avviate;
Considerato altresi’ che tale  rapporto  di  collaborazione  dovra’
essere confermato ed ulteriormente rafforzato con  il  nuovo  Governo
tunisino che si insediera’ all’esito delle  consultazioni  elettorali
per l’Assemblea Costituente del 23 ottobre 2011, in  particolar  modo
per  il  proseguimento  dei  programmi  di  rimpatrio  volontario   e
assistito e per una efficace politica di programmazione dei flussi;
Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per prorogare di sei
mesi il termine di durata dei permessi umanitari di cui  al  predetto
art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 5 aprile 2011;
D’intesa  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   dell’interno,
dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1

Il termine di sei mesi, di cui all’art. 1, comma 1, del D.P.C.M.  5
aprile  2011,  relativo  alla  durata  dei  permessi   di   soggiorno
rilasciati per motivi  umanitari  ai  sensi  dell’art.  11  comma  1,
lettera c-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
1999, n. 394, e successive modificazioni, e’ prorogato  di  ulteriori
sei mesi alle medesime condizioni  di  cui  al  predetto  D.P.C.M.  5
aprile 2011.
Agli oneri derivanti dall’attuazione  del  presente  decreto,  gia’
previsti dall’art. 6, comma 3, dell’O.P.C.M. n. 3933  del  13  aprile
2011 ed indicati nella misura massima di 2.598.000 euro, si  provvede
a carico del Fondo nazionale della protezione civile con le modalita’
di cui all’art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24  febbraio  1992,
n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2011

Il Presidente: Berlusconi

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